venerdì 17 aprile 2020

Bollo Auto: informazioni utili

Il bollo auto è una tassa il cui pagamento spetta a tutti coloro che hanno un veicolo di proprietà.
Pertanto, anche i veicoli non circolanti sono soggetti a quest’imposta.
Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica i soggetti indicati all'art. 5, comma 29, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, cioè coloro i quali risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente.

Dopo l'entrata in vigore della Legge statale n. 190/2014 la tassa automobilistica di proprietà è dovuta anche per i veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni.
Restano esenti i veicoli ultratrentennali, se non adibiti ad uso professionale, per i quali è dovuta solo la tassa di circolazione.

La prescrizione del bollo auto è triennale.
La prescrizione indica il termine massimo temporale entro il quale la Regione o, per le Regioni a Statuto speciale, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente richiedere il pagamento del bollo.
Se l’Ente non provvede ad effettuare la richiesta entro il termine stabilito interviene la prescrizione bollo auto e rendere illegittima la pretesa creditoria.

La conservazione della ricevuta di pagamento del bollo auto ha temine al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello ove avvenuto il versamento.
Per questo motivo è consigliabile conservare le prove di pagamento per 4 anni.
Se, poi, l’importo pagato è stato scaricato fiscalmente, il suddetto periodo si allunga ulteriormente e diventa di 5 anni.

Prima di buttare le ricevute di pagamento del bollo auto bisogna quindi verificare che:
1) i termini di prescrizione di quella singola annualità siano decorsi;
2) non siano mai arrivate lettere di diffida di pagamento che hanno l’effetto di interrompere la prescrizione. In tal caso i tre anni vanno calcolati dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata.

In caso di notifica di una richiesta di pagamento per bollo auto prescritto, è possibile:
1) presentare un ricorso in carta semplice (c.d. ricorso in autotutela) all’ente titolare del tributo (la Regione o, per le Regioni a Statuto speciale, l’Agenzia delle Entrate) con cui gli si chiede l’annullamento della richiesta di pagamento.
Detto ricorso, però, non interrompe i termini per presentare l’impugnazione: sicché, se non si riceve una risposta, è sempre meglio presentare un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale Competente;
2) impugnare la richiesta di pagamento con un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale del luogo in cui ha sede l’Agente della riscossione.
In questo caso bisogna agire entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Il ricorso inizia con la notifica alla controparte dell’atto processuale in cui, per importi fino a 50mila euro, si chiede anche il reclamo-mediazione tributaria: trattasi di una esplicita richiesta all'amministrazione, contenuta nell'atto processuale stesso, di correzione del proprio errore o di formulazione di una controproposta.
L'amministrazione ha 90 giorni di tempo per poter rispondere.
E solo decorsi i 90 giorni si può depositare il ricorso presso la cancelleria della Commissione Tributaria competente.

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