Racconti ballerini.
La sagre popolari hanno tutte come momento di grande attrazione il complesso musicale per suona il liscio.
Il ballo liscio è un ballo di coppia che segue soprattutto le musiche del dello slow del foxtrot tango, del valzer, della mazurca della polka.
Questa danza deve il suo nome alle movenze dei ballerini che usano scivolare, strusciare i piedi, quindi andare via liscio.
La caratteristica principale è che il ballerino guida la partner ed è lui che comanda le danze.
La cosa sembra semplice ma in realtà è parecchio complicata perché ogni ballo ha dei passi particolare ed che seguono il tempo della musica.
L'abilità del ballerino è di individuare al primo attacco dell'orchestra di che ballo si tratti e di muoversi a tempo.
Se non si va a scuola di ballo e non si balla almeno un paio di volte al mese e facile dimenticare tutto.
Mario ad esempio crede di essere un ballerino perché lui va in crociera; lui dice di ballare accompagnato dalle grandi orchestre che dilettano i croceristi, ma i passi lui non li sa.
Si qualche ballo di sala lo azzecca, ma alla lunga dimostra subito al sua imperizia.
Ad esempio sui passi classici del foxtrot cade subito e dimostra di non avere studiato.
Il maestro scandisce lento lento veloce veloce.
Due passi lenti due passi veloci avendo ben cura, il ballerino, di partire con il piede sinistro e così via per tutto il ballo.
Se attacca un valzer lento si deve subito cambiare la partenza è con il piede destro
Con il rok'n' roll il rapporto tra i due danzatori diventa più intimo e più ginnico la ballerina e lanciata a due passi di distanza e ripresa al volo.
Non c' il contatto dei due corpi che caratterizza il liscio il ballo diventa quasi conflittuale.
Altri generi musicali accentuano il distacco fra i ballerini che nel ballo di gruppo si perdere definitivamente perché ognuno si muove per conti suo.
E' un piccolo esercito di soldatini che muove i suoi passi a suon di musica.
La musica diviene sempre più aggressiva di pari passo del ballo che si fa sempre meno intimo.
Non si può parlare , non si può sussurrare all'orecchio del partner. La musica diviene sempre più assordante e la distanza aumenta troppo per potersi ascoltare.
Col liscio si è vicini la musica è divertente gli orchestrali sorridono il cantante spesso dialoga con i ballerini perché i decibel lo consentono.
Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
sabato 15 giugno 2013
Racconti da New York. La paura.
Racconti da New York. La paura.
Nel popolo multiforme che popola NY ti puoi aspettare qualunque stato d'animo.
La voglia di fare, l'attivismo permanente della città che non si ferma mai.
L'entusiasmo di quel popolo di emigranti che ha dato tutto a questa città per raggiungere il sogno americano del benessere, della felicità.
Tutti dal primo all'ultimo sono orgogliosi di appartenere a questa nazione e di contribuire al suo sviluppo.
Non ci sono divisioni politiche o religiose che contino : prima di tutto viene l'America.
La volontà tenace di arrivare a conquistarsi un posto al sole degli uomini vestiti di scuro che con la loro ventiquattrore vanno e vengono nei grandi uffici anonimi che popolano Manhattan.
La voglia di starsene tranquilli seduti su di una panchina di Central Park.
La disperazione dei mendicanti che puoi trovare avvolti nei sacchi a pelo per ripararsi dal freddo pungente della notte davanti a qualche centro di aiuto.
Se in questo popolo entusiasta di vivere in questa realtà frenetica tutto di puoi aspettare non la paura.
Sotto sotto, invece, cova la paura non tanto nei cittadini ma nelle autorità addette alle ispezioni
Sin da quando ti imbarchi su di un aereo per entrare negli stai Uniti ti accorgi che vi sono controlli speciali: il primo segnale è il visto di ingresso elettronico sul passaporto.
Poi quando entro vedi che i controlli sono accurati.
Un primo controllo è sull'aereo dove devi compilare una dichiarazione che certifica il tuo stato di salute e che attesta che non importi valuta non dichiarata.
Il secondo controllo avviene a terra sul passaporto e sul bagaglio a mano.
Se ha i una borsa o peggio uno zaino diventi subito un sospetto.
In ogni caso tutto quello che indossi di metallico, come chiavi od orologi, deve passare ai controlli .
Fanno la radiografia di tutto anche delle scarpe e delle cinture , ti svuotano le tasche e se non dai abbastanza affidamento procedono ad ispezionarti personalmente.
Un terzo controllo ti richiede la dichiarazione compilata sull'aereo già verificata che tu pensi di avere già consegnata.
Non è così, quindi frughi con più attenzione nelle tue carte e recuperatala la dai al paziente poliziotto.
Poi finalmente quando hai ritirato il bagaglio puoi avventurarti nella città.
I controlli son sono finiti.
Musei, Centri commerciali, teatri, chiese in ogni luogo dove affluiscono migliaia di persone hanno tutti il loro apparato che controlla borse e zaini. Si formano code che durano tutta la giornata.
La gente non protesta, ma pazientemente aspetta in coda perché ha fiducia nelle autorità.
Sembra fino che la paura sia ormai entrata nella testa come una componente inevitabile della vita di NY.
La paura c'è ma non si vede; i controlli sono una routine.
Il turista ne è colpito quando arriva, perché da noi non ci sono così tanti vigilantes, ma poi col passare dei gironi la vivi come un elemento che tutto sommato può coesistere con la realtà convulsa di tutti i giorni.
Ci fai l'abitudine e non ti impressiona più di tanto il fatto che qualcuno con insistenza voglia controllare il contenuto della tua borsa.
Certo non ti fidi tanto di abbandonare nelle ore serali il centro congestionato la gente ti da un senso di sicurezza.
Entrare in una stazione del metrò di notte quando le banchine sono deserte ti mette in uno stato di agitazione il silenzio che invocavi durante il giorno ora ti sembra del tutto inopportuno, fino a che non arriva un groppo nutrito di persone e la bagarre riprende.
Invochi la bolgia umana che ti ha accompagnato durante il giorno che magari ti infastidiva un po' ma che adesso ti dà, invece, sicurezza.
La paura degli abitanti è sicuramente nei loro cuori.
La paura per loro stessi di perdere i loro beni e magari la loro vita .
E' la paura trova la sua origine nell'attentato alle Torri Gemelle.
Il popolo di NY ha testimoniato il suo sgomento dopo la tragedia nei messaggi lasciati sul cancello di S. Paul a ricordo delle persone scomparse.
La chiesa a due passi dall'inferno è stata risparmiata e protetta da un sicomoro che ha impedito che una pioggia di detriti la colpisse.
La paura per un nemico invisibile che non è in grado di confrontasi a viso aperto con le armi perché la superpotenza è imbattibile.
Il nemico è, però, pronto a colpire quando meno te la aspetti disposto a procurare lutti alla popolazione civile.
Lui deve dimostrare che esiste ed pronto a ricomparire in qualunque momento.
E' pronto a seminare il terrore perché se puoi non avere timore per te non puoi essere insensibile al fatto che l'agguato possa colpire i tuoi cari i tuoi affetti .
Così devi vivere facendo finta di niente continuando a corre re per le strade di NY sperando che i controlli di polizia cui ti sottoponi paziente possano essere guardiani di un futuro più sereno.
Nel popolo multiforme che popola NY ti puoi aspettare qualunque stato d'animo.
La voglia di fare, l'attivismo permanente della città che non si ferma mai.
L'entusiasmo di quel popolo di emigranti che ha dato tutto a questa città per raggiungere il sogno americano del benessere, della felicità.
Tutti dal primo all'ultimo sono orgogliosi di appartenere a questa nazione e di contribuire al suo sviluppo.
Non ci sono divisioni politiche o religiose che contino : prima di tutto viene l'America.
La volontà tenace di arrivare a conquistarsi un posto al sole degli uomini vestiti di scuro che con la loro ventiquattrore vanno e vengono nei grandi uffici anonimi che popolano Manhattan.
La voglia di starsene tranquilli seduti su di una panchina di Central Park.
La disperazione dei mendicanti che puoi trovare avvolti nei sacchi a pelo per ripararsi dal freddo pungente della notte davanti a qualche centro di aiuto.
Se in questo popolo entusiasta di vivere in questa realtà frenetica tutto di puoi aspettare non la paura.
Sotto sotto, invece, cova la paura non tanto nei cittadini ma nelle autorità addette alle ispezioni
Sin da quando ti imbarchi su di un aereo per entrare negli stai Uniti ti accorgi che vi sono controlli speciali: il primo segnale è il visto di ingresso elettronico sul passaporto.
Poi quando entro vedi che i controlli sono accurati.
Un primo controllo è sull'aereo dove devi compilare una dichiarazione che certifica il tuo stato di salute e che attesta che non importi valuta non dichiarata.
Il secondo controllo avviene a terra sul passaporto e sul bagaglio a mano.
Se ha i una borsa o peggio uno zaino diventi subito un sospetto.
In ogni caso tutto quello che indossi di metallico, come chiavi od orologi, deve passare ai controlli .
Fanno la radiografia di tutto anche delle scarpe e delle cinture , ti svuotano le tasche e se non dai abbastanza affidamento procedono ad ispezionarti personalmente.
Un terzo controllo ti richiede la dichiarazione compilata sull'aereo già verificata che tu pensi di avere già consegnata.
Non è così, quindi frughi con più attenzione nelle tue carte e recuperatala la dai al paziente poliziotto.
Poi finalmente quando hai ritirato il bagaglio puoi avventurarti nella città.
I controlli son sono finiti.
Musei, Centri commerciali, teatri, chiese in ogni luogo dove affluiscono migliaia di persone hanno tutti il loro apparato che controlla borse e zaini. Si formano code che durano tutta la giornata.
La gente non protesta, ma pazientemente aspetta in coda perché ha fiducia nelle autorità.
Sembra fino che la paura sia ormai entrata nella testa come una componente inevitabile della vita di NY.
La paura c'è ma non si vede; i controlli sono una routine.
Il turista ne è colpito quando arriva, perché da noi non ci sono così tanti vigilantes, ma poi col passare dei gironi la vivi come un elemento che tutto sommato può coesistere con la realtà convulsa di tutti i giorni.
Ci fai l'abitudine e non ti impressiona più di tanto il fatto che qualcuno con insistenza voglia controllare il contenuto della tua borsa.
Certo non ti fidi tanto di abbandonare nelle ore serali il centro congestionato la gente ti da un senso di sicurezza.
Entrare in una stazione del metrò di notte quando le banchine sono deserte ti mette in uno stato di agitazione il silenzio che invocavi durante il giorno ora ti sembra del tutto inopportuno, fino a che non arriva un groppo nutrito di persone e la bagarre riprende.
Invochi la bolgia umana che ti ha accompagnato durante il giorno che magari ti infastidiva un po' ma che adesso ti dà, invece, sicurezza.
La paura degli abitanti è sicuramente nei loro cuori.
La paura per loro stessi di perdere i loro beni e magari la loro vita .
E' la paura trova la sua origine nell'attentato alle Torri Gemelle.
Il popolo di NY ha testimoniato il suo sgomento dopo la tragedia nei messaggi lasciati sul cancello di S. Paul a ricordo delle persone scomparse.
La chiesa a due passi dall'inferno è stata risparmiata e protetta da un sicomoro che ha impedito che una pioggia di detriti la colpisse.
La paura per un nemico invisibile che non è in grado di confrontasi a viso aperto con le armi perché la superpotenza è imbattibile.
Il nemico è, però, pronto a colpire quando meno te la aspetti disposto a procurare lutti alla popolazione civile.
Lui deve dimostrare che esiste ed pronto a ricomparire in qualunque momento.
E' pronto a seminare il terrore perché se puoi non avere timore per te non puoi essere insensibile al fatto che l'agguato possa colpire i tuoi cari i tuoi affetti .
Così devi vivere facendo finta di niente continuando a corre re per le strade di NY sperando che i controlli di polizia cui ti sottoponi paziente possano essere guardiani di un futuro più sereno.
giovedì 13 giugno 2013
Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La Legge 6 novembre 2012 n. 190. Reprime veramente la corruzione ?
1.
Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La Legge 6 novembre 2012 n.
190. Reprime veramente la corruzione ?
La l. 6 novembre 2012, n. 190, che reca disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione si propone di combattere
la corruzione in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003.
Il d.d.l. 2156 è stato Presentato dal Ministro della giustizia
(Alfano), IV Governo Berlusconi, il 4 maggio 2010 .
Non si può non notare come il
nostro Parlamento ha dovuto fare un
percorso assai lungo per adottare dei precetti dovuti per la corretta
efficienza dell’apparato amministrativo.
La norma complica
notevolmente un procedimento che dovrebbe nella necessaria severità
trovare la sua efficacia e purtroppo non
sembra abbia un impatto proprio tanto dirompente nella lotta al crimine nella
pubblica amministrazione.
L’art. 1, comma 2 affida alla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n.150, il compito di Autorità nazionale anticorruzione
attribuendo compiti che non sembrano significativi nella repressione dei
fenomeni ma solo atti a giustificare la produzione di un mare di documenti
difficili da gestire e con scarsissimi effetti pratici.
L’art. 1, comma 4, attribuisce al Dipartimento della funzione
pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri la funzione fra l’altro di coordinare l'attuazione delle
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; e di
predisporre il Piano nazionale anticorruzione.
Viene appesantita anche la
gestione dei fatti corruttivi a livello operativo.
L’art. 1, comma 5, impone alle
pubbliche amministrazioni centrali di definire e trasmettere al Dipartimento
della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio, per ulteriormente complicare l’art. 1, comma 6, Ai fini della
predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, prevede che il
prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo
agli enti locali.
L’art. 1, comma 7, prevede, in un momento di blocco del turn
over, di individuare il responsabile della
prevenzione della corruzione.
Particolarmente gravi sono le
conseguenze relative al mancato controllo
da parte responsabile .
L’art. 1, comma 12, prevede che
in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile
risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti
circostanze:
a) di avere predisposto, prima
della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul
funzionamento e sull'osservanza del piano.
Gravissime sono le conseguenze
sanzionatorie ove si accerti la responsabilità del funzionario .
L’art. 1, comma 13, prevede che
la sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
un mese ad un massimo di sei mesi.
L’art. 1, comma 8, finalmente
conclude l’operazione programmatica attribuendo all'organo di indirizzo
politico il compito di adottare il piano triennale di prevenzione della
corruzione.
Nella gestione amministrativa
dei rimedi sembra che l’imperativo sia allungare i tempi e le procedure.
L’art. 1 comma 35 delega il
Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.
L’art. 1, comma 44, modifica
l'articolo 54 del d. lg. 30 marzo 2001, n.165, introducendo un Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione,
il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e
servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una
specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione
alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o
di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,
fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali
relazioni di cortesia.
Norme che un dirigente se
assunto per pubblico concorso dovrebbe conoscere.
Forse i troppi dirigenti scelti
dagli amministratori per meriti speciali non li conosscono .
Il comma 3 dell’art. 54 nuovo
testo precisa come se ce ne fosse bisogno che la violazione dei doveri
contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione
del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità
disciplinare.
La precisazione ove ce ne fosse
bisogno reca ulteriore confusione perché il reato di corruzione deve esser
punito con la destituzione.
E’ forse per questo che molti
dirigenti legittimisti sono stati garbatamente messi alla porta per favorire
gente disposta ad ogni operazione più discutibile.
Positivo sembra il fatto che un
organismo indipendente di valutazione dia il proprio parere ad un codice di
comportamento . resta da capire
che funzione abbia questo organismo .
Se esso in analogia alla
L.231/2001 debba vigilare al rispetto delle procedure amministrative o sia un
mero organo deputato a dare pareri su provvedimenti che poco possono incidere.
Di difficile comprensione è la
modifica apportata dall’art. 1 comma 46 che introduce l’art. 35-bis. - d. lg.
30 marzo 2001, n.165 che detta norme per la prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
La norma precisa che coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere
assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle
risorse finanziarie,
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e
privati;
c) non possono fare parte delle
commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Ma non dovevano essere
destituiti?
La giustizia amministrativa
inoltre non ha consentito sempre la dovuta severità nel punire il reato di
corruzione nella pubblica amministrazione.
Il T.A.R. Lombardia, sede di
Milano, Sezione I, 30 aprile 2004, n. 1542;
ha annullato il provvedimento di
destituzione per eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento
dei fatti, in quanto il ricorrente sarebbe stato condannato per un'ipotesi
concussiva di tipo induttivo e non costrittivo, ritenendo che il comportamento tenuto dal ricorrente, in
ragione delle complessive circostanze e dei particolari della fattispecie, non
potesse ritenersi meritevole della più grave sanzione, costituita dalla perdita
del grado con rimozione.
La questione è stata ribaltata
dal Consiglio di Stato, sez. IV 03/11/2008 n. 5475, che ha rilevato come
evidenziata autonomia nell'apprezzamento disciplinare dei fatti accertati dal
giudicato penale permette di escludere la sussistenza (avanzata nel sesto
ordine di censure) dei denunziati profili di eccesso di potere per difetto di
istruttoria ed errata impostazione degli atti accusatori, ricollegati al
rilievo che il ricorrente è stato condannato per un ipotesi concussiva di tipo
induttivo e non costrittivo.
Mentre il T.A.R. Veneto, sez.
I, n. 1 del 2012, dichiarava illegittimo il provvedimento sanzionatorio, il
Consiglio di Stato, sez. III, 28/05/2012, n. 3101, ha dichiarato legittimo il
provvedimento di destituzione dal servizio dell'agente della Polizia stradale
condannato penalmente per concussione, per essersi fatto consegnare dal
conducente di un mezzo pesante la somma di lire 50.000 al fine di evitare il
pagamento della sanzione amministrativa per violazione del codice della strada,
risultando ininfluente il carattere episodico dell'illecito commesso, la
modestia del profitto conseguito e il comportamento successivamente tenuto
dall'agente, ai sensi dell'art. 7, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 .
L’inasprimento delle sanzioni
penali è l’unica cosa positiva .
Il controllo è demandato
all’autorità giudiziaria che necessariamente è meno veloce di quella
amministrativa.
La pena edittale minima per il
peculato passa a quattro anni (fino a dieci), art. 314, comma 1, c.p.
Il reato di concussione è punito con la reclusione da sei
a dodici anni, art. 317 c.p.
La richiesta di patteggiamento
ha, però, effetti perversi poiché esclude la
possibilità dell’applicazione delle pene accessorie della interdizione
perpetua.
Essa si applica solo per una
pena di reclusione superiore a tre anni.
La pena edittale del peculato
passa da quattro anni - minimo edittale meno un terzo per il rito e un terzo
per le attenuanti generiche - a ventidue mesi.
La pena edittale della
concussione passa da sei anni - minimo edittale meno un terzo per il rito e un
terzo per le attenuanti generiche - a trentadue mesi.
Restano le difficoltà di
coordinamento fra la normativa sanzionatoria penale e quella amministrativa. La
sanzione della destituzione deve coll’attuale sistema essere pronunciata
dall’amministrazione con la tutela attribuita al giudice amministrativo.
Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La corruzione nel settore farmaceutico
1. Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La corruzione nel settore farmaceutico
I fenomeni di
corruzione nel settore farmaceutico vanno dalle forme minori di comparaggio ad
artifici strutturati e complessi.
La
commercializzazione e la diffusione dei prodotti farmaceutici ha conosciuto
negli ultimi decenni un ruolo centrale.
Il marketing ha
fatto segnare un'impennata del rischio corruzione.
Questo dipenderebbe essenzialmente dal "fenomeno
del "doppione farmaceutico.
Si tratta di quei
farmaci che "destinati a curare le malattie (di lunga durata) della
società del benessere (artrite, depressione, ipertensione, colesterolo alto,
ecc.), si limitano a presentare alcune differenti composizioni chimiche
rispetto a quelli originali, senza che si possa parlare, peraltro, di un
effettivo miglioramento rispetto a questi ultimi.
Viene semplicemente
allungata la vita di un farmaco il cui brevetto è in scadenza, mettendone a
punto uno nuovo virtualmente identico".
Il settore
farmaceutico è caratterizzato da "una concorrenza diffusa e
aggressiva" in ragione del fatto
che le imprese commercializzano medicinali in gran parte identici, in quanto
caratterizzati dalla medesima composizione chimica oppure da minime variazioni
della stessa molecola base e, per altro verso, sostengono di regola costi
ingentissimi non solo per la ricerca e lo sviluppo dei farmaci, ma anche - e
soprattutto - per la promozione e la commercializzazione degli stessi.
La necessità di
coprire i costi, congiunta alla difficoltà di collocare sul mercato prodotti
spesso diversi solo nel marchio, hanno senz'altro contribuito ad incentivare
presso le imprese concorrenti politiche di marketing sempre più aggressive e
capillari, fino al punto di investire più risorse nell'azione promozionale e
distributiva che non nella ricerca e nello sviluppo. Matteo Vizzardi, Prevenzione del rischio-reato e standard di
adeguatezza delle cautele: i modelli di organizzazione e di gestione di società
farmaceutiche al banco di prova di un'indagine peritale, in Cass. pen., 2010, 03, 1241
La giurisprudenza
pone però un limite alla configurazione del delitto di corruzione propria.
Pur non dovendosi
ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio
per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre
utilità non dovute, essa ritiene che occorra che dal comportamento del pubblico
ufficiale emerga comunque un
atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli.
Solo in tal modo
può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e
di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono.
Nel caso di specie,
in cui una società farmaceutica aveva istituito un'apposita struttura al fine
di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso
elargizioni di liberalità in denaro o di altri benefits in favore di medici e
farmacisti, o dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza
dell'ipotizzato delitto di corruzione. Cassazione penale, sez. VI, 15/05/2008,
n. 34417
Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema.
Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema.
Decreto legislativo
08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. Responsabilità amministrativa dell’ente per
i reati di concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema di applicazione
L’art. 25, d. lg.
231/2001, mod. l.190/2012, disciplina fra l’altro la responsabilità
amministrativa dell’ente per i reati di
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
La sanzione
pecuniaria è graduata a seconda dei
reati contestati..
In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, art.
25, comma 1, d. lg. 231/2001, mod. l.190/2012.
Articolo
318 Corruzione per l'esercizio della
funzione.
[I]. Il pubblico
ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne
accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
L’articolo è stato così
sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.
Il testo precedente
recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio.
[I]. Il pubblico
ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II]. Se il
pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Articolo
321 Pene per il corruttore.
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra
utilità.
Articolo
322 Istigazione alla corruzione
[I]. Chiunque offre
o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo
318( reclusione da uno a cinque anni), ridotta di un terzo.
[III]. La pena di
cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra
utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote , L.231/2001
art. 25 comma
Articolo
319 Corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio.
[I]. Il pubblico
ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni
Articolo
319 ter Corruzione in atti
giudiziari.
[I]. Se i fatti
indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni.
Articolo
321 Pene per il corruttore.
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale o all'incaricato di
un pubblico servizio il denaro od altra
utilità .
Articolo
322 Istigazione alla corruzione.
[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per
indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario
ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo .
[IV]. La pena di cui al comma secondo si
applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .
In
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato
ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote, L.231/2001 art. 25 comma 3
Articolo
317, Concussione.
[I]. Il pubblico
ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è
punito con la reclusione da sei a dodici anni
Articolo319,
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis,
Articolo
319 bis Circostanze aggravanti
[I]. La pena è
aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di
pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei
quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi .
Articolo
319 ter Corruzione in atti
giudiziari .
[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna
di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da cinque a dodici anni; se
deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Articolo
319 quater Induzione indebita a dare
o promettere utilità.
[I]. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
[II]. Nei casi
previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito
con la reclusione fino a tre anni.
Articolo
321 Pene per il corruttore.
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale o all'incaricato di
un pubblico servizio il denaro od altra utilità.