1. Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La corruzione nel settore farmaceutico
I fenomeni di
corruzione nel settore farmaceutico vanno dalle forme minori di comparaggio ad
artifici strutturati e complessi.
La
commercializzazione e la diffusione dei prodotti farmaceutici ha conosciuto
negli ultimi decenni un ruolo centrale.
Il marketing ha
fatto segnare un'impennata del rischio corruzione.
Questo dipenderebbe essenzialmente dal "fenomeno
del "doppione farmaceutico.
Si tratta di quei
farmaci che "destinati a curare le malattie (di lunga durata) della
società del benessere (artrite, depressione, ipertensione, colesterolo alto,
ecc.), si limitano a presentare alcune differenti composizioni chimiche
rispetto a quelli originali, senza che si possa parlare, peraltro, di un
effettivo miglioramento rispetto a questi ultimi.
Viene semplicemente
allungata la vita di un farmaco il cui brevetto è in scadenza, mettendone a
punto uno nuovo virtualmente identico".
Il settore
farmaceutico è caratterizzato da "una concorrenza diffusa e
aggressiva" in ragione del fatto
che le imprese commercializzano medicinali in gran parte identici, in quanto
caratterizzati dalla medesima composizione chimica oppure da minime variazioni
della stessa molecola base e, per altro verso, sostengono di regola costi
ingentissimi non solo per la ricerca e lo sviluppo dei farmaci, ma anche - e
soprattutto - per la promozione e la commercializzazione degli stessi.
La necessità di
coprire i costi, congiunta alla difficoltà di collocare sul mercato prodotti
spesso diversi solo nel marchio, hanno senz'altro contribuito ad incentivare
presso le imprese concorrenti politiche di marketing sempre più aggressive e
capillari, fino al punto di investire più risorse nell'azione promozionale e
distributiva che non nella ricerca e nello sviluppo. Matteo Vizzardi, Prevenzione del rischio-reato e standard di
adeguatezza delle cautele: i modelli di organizzazione e di gestione di società
farmaceutiche al banco di prova di un'indagine peritale, in Cass. pen., 2010, 03, 1241
La giurisprudenza
pone però un limite alla configurazione del delitto di corruzione propria.
Pur non dovendosi
ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio
per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre
utilità non dovute, essa ritiene che occorra che dal comportamento del pubblico
ufficiale emerga comunque un
atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli.
Solo in tal modo
può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e
di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono.
Nel caso di specie,
in cui una società farmaceutica aveva istituito un'apposita struttura al fine
di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso
elargizioni di liberalità in denaro o di altri benefits in favore di medici e
farmacisti, o dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza
dell'ipotizzato delitto di corruzione. Cassazione penale, sez. VI, 15/05/2008,
n. 34417
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