Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema.
Decreto legislativo
08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. Responsabilità amministrativa dell’ente per
i reati di concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema di applicazione
L’art. 25, d. lg.
231/2001, mod. l.190/2012, disciplina fra l’altro la responsabilità
amministrativa dell’ente per i reati di
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
La sanzione
pecuniaria è graduata a seconda dei
reati contestati..
In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, art.
25, comma 1, d. lg. 231/2001, mod. l.190/2012.
Articolo
318 Corruzione per l'esercizio della
funzione.
[I]. Il pubblico
ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne
accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
L’articolo è stato così
sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.
Il testo precedente
recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio.
[I]. Il pubblico
ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II]. Se il
pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Articolo
321 Pene per il corruttore.
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra
utilità.
Articolo
322 Istigazione alla corruzione
[I]. Chiunque offre
o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo
318( reclusione da uno a cinque anni), ridotta di un terzo.
[III]. La pena di
cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra
utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote , L.231/2001
art. 25 comma
Articolo
319 Corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio.
[I]. Il pubblico
ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni
Articolo
319 ter Corruzione in atti
giudiziari.
[I]. Se i fatti
indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni.
Articolo
321 Pene per il corruttore.
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale o all'incaricato di
un pubblico servizio il denaro od altra
utilità .
Articolo
322 Istigazione alla corruzione.
[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per
indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario
ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo .
[IV]. La pena di cui al comma secondo si
applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .
In
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato
ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote, L.231/2001 art. 25 comma 3
Articolo
317, Concussione.
[I]. Il pubblico
ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è
punito con la reclusione da sei a dodici anni
Articolo319,
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis,
Articolo
319 bis Circostanze aggravanti
[I]. La pena è
aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di
pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei
quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi .
Articolo
319 ter Corruzione in atti
giudiziari .
[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna
di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da cinque a dodici anni; se
deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Articolo
319 quater Induzione indebita a dare
o promettere utilità.
[I]. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
[II]. Nei casi
previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito
con la reclusione fino a tre anni.
Articolo
321 Pene per il corruttore.
[I]. Le pene
stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale o all'incaricato di
un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
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