Egr. Avv.
è possibile spostare un dirigente dello Stato da un ufficio all'altro facendogli pesanti contestazioni senza che si svolga un procedimento disciplinare.
Distinti saluti
DT
Risposta
tutto è possibile anche se il provvedimento appaia insensato visto che è privo di sanzioni,
Ciò non toglie che il provvedimento illegittimo possa esse impugnato davanti alla magistratura competente.
Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
domenica 5 ottobre 2014
giovedì 2 ottobre 2014
Canna fumaria.
La autorizzazione per istallare canne fumarie in deroga è prevista dalla
legge.
Per impianti termici
installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in
tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a
tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico
a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso
di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di
sbocco a tetto, asseverata da un progettista.
In tali casi, è ammesso
lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a
gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse
emissioni.
LA L. 90/2013 entrata in
vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'evacuazione
dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare,
l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9
stabilisce che:
"Gli impianti
termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
Se il regolamento del Comune prevede nella procedura l’autorizzazione
dell’ASL che non è richiesta dalla legge o altri adempimenti cone la delibera a
sentiva del condominio è evidente che dette disposizioni sono illegittime .
E’ possibile chiederne l’annullamento al TAR addebitando i relativi danni
per silenzio o diniego al responsabile del procedimento
mercoledì 1 ottobre 2014
Giancarlo
Caro Giancarlo
Hai fatto una morte felice.
Dopo una giornata di
lavoro, una corsa sull’argine ti aveva fatto dimenticare le piccole noie della
routine quotidiana.
Ti sei addormentato
nel sonno dei giusti, lasciando nel più sconsolato dolore i tuoi cari.
Io ti vedo col tuo
sorriso conciliante suonare nei grandi spazi
la chitarra e accennare dei passi di danza fra le nuvole fra nuovi amici
in un luogo di pace sconfinata.
Mi piace pensare così: tu sei andato avanti a tenerci un
posto, come solevi fare, perché eri sempre tu ad arrivare per primo.
In tal modo mi pesa meno il gran vuoto per la tua assenza.
Visite specialistiche. Quesito
Egr Avv.
ho prenotato tramite servizio nazionale una visita oculista per cataratta.
Dopo tre mesi mi presento e mi si dice che si devono fare degli esami perché è da operare.
Quindi altra attesa e costo di tiket per esami.
A tal punto mi sono rivolto all'Ospedale servizio a pagamento per un'altra visita.
In questo caso mi sono stati fatti gli esami e non ho pagato alcun tiket.
Non c'è difformità di trattamento.
IC
Risposta
dal punto di vista giuridico dovrebbe richiedere all'Asl la restituzione della somma corrisposta della prima visita perché la prestazione non è stata erogata correttamente.
ho prenotato tramite servizio nazionale una visita oculista per cataratta.
Dopo tre mesi mi presento e mi si dice che si devono fare degli esami perché è da operare.
Quindi altra attesa e costo di tiket per esami.
A tal punto mi sono rivolto all'Ospedale servizio a pagamento per un'altra visita.
In questo caso mi sono stati fatti gli esami e non ho pagato alcun tiket.
Non c'è difformità di trattamento.
IC
Risposta
dal punto di vista giuridico dovrebbe richiedere all'Asl la restituzione della somma corrisposta della prima visita perché la prestazione non è stata erogata correttamente.
Distanze cimiteriali. Quesito
----Messaggio originale----
Da: franco@ingfrancosini.it
Data: 30/09/2014 19.42
A: <centofanti_@libero.it>
Ogg:In fase di progettazione preliminare dell'ampliamento cimiteriale è emersa una differenza di vedute tra tecnici dell'Amministrazione, in particolare qualcuno sostiene che la distaza dei 50 m. dell'ampliamento cimiteriale debba essere calcolato non dai fili dei fabbricati esistenti, ma dalle recinzioni dei terreni di pertinenza degli stessi, inoltre si sostiene che i 200 m della fascia di rispetto debbano essere calcolati dal cimitero storico e non dalla recinzione dell'attuale cimitero.Gradiremmo conoscere il vostro parere.
Grazie
Ing. Franco Sini
risposta
La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 t.u. leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d'inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare
Essi sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Al giurisprudenza ha precisato che il rispetto del divieto di edificazione di cui all'art. 338, t.u. leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, va calcolato con riferimento ad una fascia di rispetto, misurata dal muro di cinta del cimitero, ed entro tale fascia è da escludersi qualsiasi intervento edificatorio, anche se realizzabile in attuazione di atti di natura urbanistica" (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1645 del 2011. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4403 del 2011).
Al giurisprudenza ha precisato che il rispetto del divieto di edificazione di cui all'art. 338, t.u. leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, va calcolato con riferimento ad una fascia di rispetto, misurata dal muro di cinta del cimitero, ed entro tale fascia è da escludersi qualsiasi intervento edificatorio, anche se realizzabile in attuazione di atti di natura urbanistica" (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1645 del 2011. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4403 del 2011).