La autorizzazione per istallare canne fumarie in deroga è prevista dalla
legge.
Per impianti termici
installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in
tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a
tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico
a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso
di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di
sbocco a tetto, asseverata da un progettista.
In tali casi, è ammesso
lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a
gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse
emissioni.
LA L. 90/2013 entrata in
vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'evacuazione
dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare,
l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9
stabilisce che:
"Gli impianti
termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
Se il regolamento del Comune prevede nella procedura l’autorizzazione
dell’ASL che non è richiesta dalla legge o altri adempimenti cone la delibera a
sentiva del condominio è evidente che dette disposizioni sono illegittime .
E’ possibile chiederne l’annullamento al TAR addebitando i relativi danni
per silenzio o diniego al responsabile del procedimento
Nessun commento:
Posta un commento