giovedì 16 gennaio 2014

Piano anti corruzione si applica alle Aziende di edilizia residenziale pubblica?

Piano anti corruzione si applica alle Aziende di edilizia residenziale pubblica?

Non è meramente tuzioristico il fatto che l'interprete si debba porre questa domanda.D'altronde le complesse disposizioni normative del dlg 190/2012 sulla repressione della corruzione e del successivo dlg 33/2013 non rispondono chiaramente a questa domanda.E' forse per questo che le classifiche internazionali ci pongono al 69° posto nella lotta contro la corruzione.
Forse  era meglio ipotizzare degli organismi di vigilanza terzi o semplicemente sanzionare col licenziamento i fatti corruttivi anche di modesta entità.
Oggi lavorare nel pubblico non sarà eccessivamente gratificante per taluno, ma il beneficio del posto fisso è impagabile in un mercato in recessione che si regge sul lavoro a termine e precario!
Il legislatore italiano si mostra, comunque, troppo solerte nel disciplinare le norme di dettaglio . 
E' certo, invece, che le Aziende di edilizia residenziale pubblica sono soggette agli obblighi di trasparenza sanciti dall'allegato A del dlg 33/2013  e agli obblighi imposti dall'art. 22 c.3 dello stesso dlg 33/2013 che impone la pubblicazione dei dati sui dirigenti, collaboratori e consulenti.


In Ue peggio di noi hanno fatto solo Bulgaria (77°) e Grecia (80°). In cima la classifica Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia.
C'è da chiedersi se affidare agli stessi organi interni di un ente i controlli sui fenomeni corruttivi che possano al suo interno avere luogo sia il massimo dei controlli aggiuntivi che si potevano pensare.
Troppe norme continuamente appesantiscono il nostro sistema legislativo, ma come si vede dai dati internazionali si va sempre peggio. 
Basta, invece, fare funzionare la l. 241/1990.
Il fatto di chiedersi  se enti fondamentali nella gestione dell'edilizia sociale siano o meno ricompresi in un obbligo così importante ne dà piena dimostrazione.Poiché la legge non può imporre obblighi per via di interpretazioni estensive là dove gli adempimenti fra l'altro comportano costi che alla fine ricadono sul cittadino, c'è da dire che in carenza di una norma espressa le Aziende di edilizia residenziale pubblica non sono soggette a tale obbligo appunto perché la legge non lo prevede espressamente, ex arg. art. 23 cost. L'articolo precisa che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
L'art. 1 co. 60, dlg 190/2013, parla di enti locali e di soggetti privati controllati dagli enti locali e tali le aziende non sono.
Il comma afferma che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge.
Il dlg 33/2013 si applica a tutte le amministrazioni citate all'art, 1 comma 2 dlg 165/2001.
La norma afferma che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, 
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."
 La Delibera CiVIT n. 72/2013 – Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione. Estende non si sa quanto legittimamente la dizione legislativa prima esaminata della l. 190/2012.
A pag 33 la delibera fornisce una interpretazione della materia precisando la possibilità per le aziende di edilizia residenziale pubblica di integrare le misure adottate attraverso l’adozione degli Organismi di Vigilanza ex L. 231/2001. La delibera precisa che “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.
Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio  sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). “
I modelli di organizzazione già previsti dalla l. 231/2001 vengono parzialmente rettificati per prendere nuova veste.  
“Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.”
Particolarmente ricostruttiva la delibera ammette che l’organo di controllo non sia un responsabile interno dell’amministrazione debitamente identificato dalla stessa , ma introduce la possibilità che sia lo stesso organismo di vigilanza ad assumere detto compito.
“Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.”
Nel caso delle Aziende per l’edilizia residenziale la regione quale organo di vigilanza assume il compito di controllo.
“L’amministrazione che esercita la vigilanza verifica l’avvenuta introduzione dei modelli da parte dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico. L’amministrazione e l’ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti, con l’indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell’amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico.”


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