domenica 25 marzo 2012

Federalismo demaniale. Le modalità di utilizzazione del bene.

L’individuazione dei beni.

L’ art. 119, comma 6, cost. , così come sostituito dall'art. 5 L. cost. 18.10.2001, n. 3, afferma che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Per l’attuazione di detto articolo l’art. 19, L. 5 maggio 2009, n.42, dà delega al Governo di predisporre le norme in materia di federalismo fiscale, stabilendo i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Mezzocampo S. Federalismo demaniale. Dalla non onerosità alla valorizzazione ambientale, criteri imprescindibili per il processo di attribuzione, in G.D. , 2010, 28, 42.
La fase operativa è disposta dal D.L.vo 28.5.2010, n.85,con il quale una quota consistente del demanio e del patrimonio statale sta per essere trasferita ai comuni o meglio può essere trasferita ai comuni che ne chiedano l’attribuzione.
Si tratta comunque di un provvedimento inteso a far cassa ed il trasferimento avviene nel patrimonio disponibile dell’ente locale al fine di potere procedere ad una successiva alienazione.
La ratio legis non è dunque quella di procedere di un trasferimento di beni nel patrimonio degli enti locali ma quella di trasferire di beni agli enti locali perché procedano al meglio alla loro alienazione dopo aver proceduto alle modifiche degli strumenti urbanistici che ne consentano la massima valorizzazione economica.
Il percorso per l’attribuzione del ben si sviluppa in più fasi previste dall’art. 3 del D.L.vo 28.5.2010, n.85.
La prima fase prevede l’individuazione dei i beni ai fini dell’attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l’inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi.
Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla
consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale.
Si nota come in questa fase sia del tutto assente la partecipazione dell’ente locale che non ha alcun peso nella scelta dei beni da trasferire.
L’ente locale non può intervenire neppure rispetto agli elementi informativi che il decreto di individuazione deve fornire proprio per consentire all’ente locale di effettuare ponderatamente la sua scelta.


La domanda di attribuzione.

Il trasferimento dei beni demaniali agli enti locali non è automatico ma condizionato ad una espressa domanda di attribuzione dell’ente locale
Gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un’apposita domanda di attribuzione all’Agenzia del demanio.
Nella relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente devono essere indicate le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo.
Di fatto tali indicazioni devono segnare un percorso obbligato per l’ente locale, il cui margine di discrezionalità appare del tutto limitato. Esso deve condurre alla successiva alienazione del bene attraverso un percorso che ne effettui la preventiva valorizzazione come precisa il successivo art. 4, D.L.vo 28.5.2010, n.85.
Il problema della destinazione futura del bene è un punto centrale del trasferimento perché può comportare anche mutamento della destinazione urbanistica del bene che non è come ben si sa nelle attribuzioni del rappresentante dell’ente locale ma che può richiedere anche pareri e tempi decisamente più lunghi di quelli assegnati dal decreto.
Per i beni che negli elenchi sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione.

Il decreto di attribuzione.

Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l’attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.
Il decreto è un provvedimento amministrativo ed in caso di mancata attribuzione esso può essere impugnato alla giustizia amministrativa, ex art. 7, D.L.vo 2.7.2010, n.104.

La vigilanza sull’attribuzione. Il potere sostitutivo.

L’attribuzione all’ente locale del bene demaniale non esaurisce le funzioni dell’amministrazione centrale che si riserva il controllo che il procedimento di attribuzione giunga agli effetti voluti ossia alla successiva cessione del bene opportunamente valorizzato.
Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione, il Governo esercita il potere sostitutivo ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato affidato all’Agenzia del demanio o all’amministrazione che ne cura la gestione.
L’art. 8, L. 131/2003 che definisce il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo dando attuazione all'art. 120 della Costituzione
Il potere sostitutivo deve necessariamente concretarsi in una preventiva diffida all’ente preposto perché eserciti le funzioni ad esso demandate.
Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
La legge ha superato le eccezioni di incostituzionalità in quanto fissa dei principi generali che devono essere disciplinati con procedimenti speciali dal legislatore ordinario. Corte cost., 19.7.2004, n. 236, Foro Amm. CDS, 2004, 1936.

Le funzioni dell’Agenzia del demanio.

I beni per i quali non è stata presentata la domanda di attribuzione , confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in un patrimonio vincolato affidato all’Agenzia del demanio o all’amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di
programma o protocolli di intesa.
La valorizzazione in questo caso viene sollecitata agli enti locali interessati dall’Agenzia del demanio
Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d’intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere
comunque attribuiti con i decreti di cui all’articolo 7.

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