Il codice civile
contempla la eventualità del passaggio dal demanio pubblico al patrimonio
statale o degli enti locali richiedendo, quanto allo Stato, che esso sia
dichiarato e che l'atto relativo sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale e,
quanto agli enti locali, che il provvedimento che lo dichiara sia pubblicato
nei modi previsti dai regolamenti degli enti, ex art. 829, c.c.
La dottrina
sottolinea che le cause del passaggio da un regime ad un altro possono essere
di carattere diverso.
I beni pubblici
possono, per fenomeni naturali o per sviluppi tecnici o comunque per vicende
storiche, perdere le caratteristiche che li rendevano intrinsecamente pubblici,
senza che ciò dipenda dal volere della pubblica amministrazione: una striscia
di terreno vicina al mare può cessare di essere lido marino a causa delle
dinamiche talassiche, una linea Maginot può cessare di avere qualsiasi
rilievo militare per cause storiche o tecniche.
Anche in questo
caso il risultato sarà quello del passaggio al regime dei beni patrimoniali
disponibili.
Centofanti N., I beni pubblici, 2007,183.
Gli atti in
questione sono appunto dichiarativi perché il passaggio da un regime all'altro
non è l'effetto giuridico di tali atti, ma è conseguenza comunque dello stato
delle cose, che può essere determinato da un accadimento naturale o da un
mutamento di destinazione
non stabilito
con un atto formale.
La
sdemanializzazione tacita può essere accertata autonomamente dal Giudice che
deve valutare i comportamenti dell’amministrazione in rapporto al bene che si
ritiene passato al regime patrimoniale.
La
sdemanializzazione di un bene pubblico, quando non derivi da un provvedimento
espresso, deve risultare da altri atti e/o comportamenti univoci della p.a.
proprietaria, che siano concludenti e incompatibili con la volontà di
quest'ultima di conservare la destinazione del bene stesso all'uso pubblico,
oppure da circostanze tali da rendere non configurabile una ipotesi diversa
dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene.
Nel caso di
specie si è ritenuto che la sdemanializzazione di una strada non si poteva
desumere dal mero fatto che il bene non era più adibito, per un certo tempo, a
detto uso. T.A.R. Abruzzo Pescara, 17.10.2005, n. 580.
Detto regime
vale anche per le pertinenze dei beni demaniali come ad esempio la casa
cantoniera che, in base all'art. 24 del d. lg. 30.4.1992, n. 285, costituisce
pertinenza della strada e partecipa, quindi, al suo carattere di demanialità
quando la strada stessa appartiene ad un ente pubblico territoriale.
La perdita del
carattere demaniale della pertinenza può essere solo l'effetto della perdita
dello stesso carattere della cosa principale.
Per costante
giurisprudenza la sdemanializzazione può anche verificarsi senza l'adempimento
delle formalità previste dalle leggi in materia, ma occorre che essa risulti da
atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione,
incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso
pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario
può essere invocato come elemento indiziario dell'intenzione di far cessare la
destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a
dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano
accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da
rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica
amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica
funzione del bene medesimo.Cass. Civ., sez. II,
30.8.2004, n. 17387
La demanialità è un
bene indisponibile da parte della stessa p.a. che può rinunciarvi solo
attraverso l'apposito procedimento previsto dalla legge, ma non in via di
fatto, al punto che il mancato rinnovo di una concessione demaniale o la
mancanza di un provvedimento di sgombero non implicano sdemanializzazione
implicita. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 20.12.2011, n. 2418.
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