Il d.lgs. n. 79 del 1999, all’art. 12 afferma che l'amministrazione
competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ove non ritenga sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in
parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice
una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei
principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento,
trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata trentennale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 14, commi 7, 8, 9 e 10 della L.R. Lombardia n. 19
del 2010.
La Regione Lombardia contrariamente al dettato della
legge statale, allo scadere delle concessioni, acquisisce le opere e gli
impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce a
società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale
pubblico incedibile.
Tali società patrimoniali metteranno a disposizione
del soggetto affidatario, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla
derivazione.
La normativa regionale censurata viola, nel suo
complesso, la competenza legislativa esclusiva.
Il d.lgs. n. 79 del 1999, all’art. 12, comma 2,
prevede procedure di gara ad evidenza pubblica, la cui disciplina, è
riconducibile in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost).
La norma regionale diverge dall’art. 12, comma 1, del
d.lgs. n. 79 del 1999, che affida all’amministrazione competente l’indizione
delle gare ad evidenza pubblica.
La norma regionale demanda a società patrimoniali di
scopo, all’uopo costituite (il cui ruolo non è ben precisato) la messa a
disposizione del soggetto affidatario, delle infrastrutture e degli impianti
relativi alla derivazione. L’individuazione del soggetto affidatario si pone in
palese contrasto con la normativa statale.
Il d.lgs. n. 79 del 1999, all’art. 12 comma 7
stabilisce che a tale individuazione si farà luogo sia con le procedure di cui
ai commi 2 e 8, sia con quella di cui al comma 9.
Però, mentre il comma 2, L.R. Lombardia n. 19 del 2010,
prevede l’indizione di gare ad evidenza pubblica, con esplicito rinvio all’art.
12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il comma 8 , L.R. Lombardia n. 19 del
2010, dispone che l’esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti
afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche sia affidato «mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a
partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che siano soddisfatti i
requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali».
Il comma 9, , L.R. Lombardia n. 19 del 2010, poi,
dispone che, in deroga a quanto previsto nei commi 2 e 8, le concessioni di
grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico ricadenti in tutto o in parte
nelle province montane individuate dal comma stesso, sono affidate direttamente
a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle Province
interessate, a condizione che siano soddisfatti i requisiti dalla norma
medesima previsti per la selezione del socio privato (da effettuare mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica), per le modalità della relativa
gara e per la misura della partecipazione del socio privato.
Il sistema di affidamento delle concessioni mediante
gara, risulta essere una semplice opzione del soggetto affidante, il quale però
può decidere anche per l’affidamento diretto a società a partecipazione mista
pubblica e privata (comma 8 e, per il rinvio al medesimo operato, anche il
comma 7), mentre in forza del comma 9 tale modalità è disciplinata come
esclusiva, onde è evidente che il disposto dell’art. 12, commi 1 e 2, della
legge n. 79 del 1999, non è attuato.
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