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CAPITOLO
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1 Il procedimento sanzionatorio.
Il potere dell'amministrazione di infliggere una sanzione ad un soggetto,
estraneo all'amministrazione medesima, che tenga un comportamento od una azione
od una omissione contraria a disposizioni di legge o ad un comportamento
dell'autorità, è inquadrato da F. BENVENUTI, Appunti di diritto
amministrativo, 1959, 155, nell'autotutela dei rapporti.
I procedimenti sanzionatori sono disciplinati da specifiche disposizioni
di legge, in relazione al disposto dell'art. 23 della costituzione, che prevede
la riserva di legge nel potere di imporre prestazioni ai cittadini.
Tali comportamenti possono sfociare nell'illecito penale ovvero le
sanzioni possono afferire alla non completa esecuzione di un rapporto
contrattuale ovvero le sanzioni possono riguardare l'esecuzione non conforme di
un provvedimento amministrativo.
La L. 689/1981 ha dettato alcuni principi generali valevoli per tutte le
sanzioni amministrative, disciplinando un procedimento che trova applicazione
in carenza di leggi speciali, come quelle ad esempio che si è esaminato in
precedenza.
La fase preparatoria del procedimento inizia con l'accertamento della
infrazione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la
cui violazione è prevista la sanzione amministrativa di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere ad ispezioni di luoghi
diversi dalla privata dimora, senza che, nell'esercizio di questa potestà
accertativa, trovino applicazione le disposizioni del codice di rito penale
che, in tema di mezzi di ricerca della prova, disciplinano i casi e le forme
delle ispezioni, art. 244 c.p.p., e le perquisizioni locali, art. 250 c.p.p.,
ai sensi dell'art. 13, L. 24 novembre 1981 n. 689
Dall'ispezione amministrativa possono emergere fatti suscettibili di
rilievo anche penale, e ciò stante l'autonoma formazione della prova nel
processo penale. L'eventuale inutilizzabilità della prova in sede penale non
dispiega alcuna influenza rispetto all'attività di accertamento delle
violazioni amministrative (Cass. Civ.,
sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388)
Contestualmente all'accertamento, si pensi alle contravvenzioni al codice
della strada, può seguire la contestazione.
In ogni caso essa deve seguire il più presto possibile, comunque non
oltre 90 giorni dalla infrazione, pena la decadenza.
A tal punto il contravventore può estinguere il procedimento mediante
oblazione, prima ancora che si addivenga all'emissione del provvedimento
definitivo.
L'oblazione si effettua mediante pagamento, entro sessanta giorni dalla
contestazione o successiva notifica, di una somma pari ad un terzo del massimo
della sanzione prevista o, se più favorevole, di una somma pari al doppio del
minimo, ai sensi dell'art. 16 della L. 689 citata.
In carenza di oblazione la fase preparatoria segue con la trasmissione
del rapporto dell'eseguita contestazione e della sua notifica all'autorità
competente, che può essere il Prefetto, il Sindaco od il Presidente della
giunta provinciale, che provvede all'istruttoria della pratica esaminando gli
eventuali ricorsi o le documentazioni fornite dai soggetti passivi del
procedimento amministrativo.
L’art. 18, c. 1, , L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede, che gli
interessati possano far pervenire all’autorità amministrativa competente ad
applicare la sanzione amministrativa “scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.
La disciplina conferisce all’interessato due facoltà nettamente distinte,
quelle della difesa scritta e della difesa orale che possono essere esercitate
anche congiuntamente.
In correlazione a ciascuna delle due facoltà, l’art. 18, c. 2, pone
chiaramente i doveri procedimentali dell’autorità amministrativa, che vanno
necessariamente osservati prima dell’esercizio della potestà di determinare o
applicare la sanzione amministrativa.
Si nota che la stessa autorità non dispone del potere di archiviazione
del rapporto redatto dall’organo che accerta la violazione.
Il citato comma dispone che l’autorità competente, sentiti gli
interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, decide se
l’accertamento è fondato o meno.
L’autorità amministrativa ha il dovere sia di sentire gli interessati che
ne abbiano fatto richiesta sia di esaminare il contenuto della memoria
difensiva, se essi hanno esercitato la facoltà difensiva anche nella forma
scritta.
L’inosservanza da parte della p.a. dei doveri correlati all’esercizio
delle facoltà difensive dell’interessato costituisce un vizio del procedimento
amministrativo predisposto dalla legge per l’esercizio della potestà
sanzionatoria, con la conseguente illegittimità, per violazione di legge, della
ordinanza -ingiunzione che ha applicato la sanzione amministrativa (Cass. Sez.
I, 10 novembre 1992 n. 12088, in Foro Amm. 1993, 178).
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