L’art. 43, 1o e 2o co.,
d.p.r. 8.6.2001, n. 327, dà disposizioni in merito alla possibilità di
acquisire un bene immobile utilizzato in assenza di un valido ed efficace
titolo abilitante ovvero qualora l’atto di esproprio sia stato annullato dal
giudice amministrativo.
L’amministrazione, quindi, per potere giungere ad
un provvedimento di acquisizione non deve utilizzare semplicemente il bene
altrui, ma deve avere in precedenza provveduto a modificarlo, materialmente,
anche se si tratta di perseguire scopi di interesse pubblico. N. Centofanti, L’espropriazione per pubblica utilità,
2009, 717.
L’art.
34 del d.l. l6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (prima
manovra estiva di finanza pubblica) ha introdotto nel T.U. in materia di
espropriazione per pubblica utilità, l’art. 42 bis che, nel dettare una nuova disciplina
diretta a regolamentare le situazioni nelle quali un’Amministrazione pubblica
abbia occupato senza titolo un fondo privato e vi abbia realizzato senza
regolare titolo un’opera pubblica, ha previsto che l’Autorità che emani un
provvedimento di acquisizione in sanatoria, in base ai presupposti stabiliti
dal nuovo art. 42 bis, è tenuta a darne “comunicazione alla Corte dei conti
mediante trasmissione di copia integrale” (co. 7).
La Corte Dei Conti, Sezione Regionale Controllo
Piemonte, 28 Settembre 2011, n. 120, ha rilevato che la disposizione non
specifica, però, a quale articolazione della Corte dei conti debba essere
trasmessa la delibera con la quale il Consiglio comunale, dopo aver valutato
l’interesse pubblico e l’interesse dei soggetti privati coinvolti nel
procedimento,
abbia
disposto, da un lato, l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area oggetto
di occupazione senza titolo sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica
e, dall’altro, la corresponsione ai proprietari di un indennizzo, comprensivo
sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale (co. 1 del citato art.
42 bis).
Sussistono
dubbi sull’individuazione dell’Ufficio destinatario della comunicazione che
potrebbe essere la Procura regionale o la Sezione regionale di controllo.
La
norma contenuta nell’art. 42 bis ha inteso dettare una nuova disciplina della sanatoria
dell’acquisizione di aree occupate senza titolo o in seguito a procedura
espropriativa illegittima sulle quali sia stata realizzata un’opera pubblica,
cercando di superare le censure che negli anni scorsi erano state prospettate
in relazione alle precedenti discipline legislative sia dalla Corte
costituzionale che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – CEDU.
Nell’ambito
di questo nuovo procedimento ha previsto la trasmissione della delibera di acquisizione
alla Corte dei conti ed occorre verificare quale sia la finalità che il
legislatore ha inteso, in concreto, perseguire.
Potrebbe
ritenersi che lo scopo perseguito sia quello di assicurare il controllo della
sussistenza dei presupposti delineati dal co. 1 del nuovo art. 42 bis da parte
di un organo terzo ed imparziale, quale è la Corte dei conti, e, in questo
caso, la delibera dovrebbe essere trasmessa alla Sezione regionale di
controllo.
Per
altro verso, la trasmissione della delibera di acquisizione potrebbe essere finalizzata
a verificare se nell’ambito della procedura di occupazione senza titolo e nella
successiva acquisizione delle aree si sia verificato un danno alla finanza
dell’ente locale e, in questo caso, la comunicazione dovrebbe essere
indirizzata alla Procura regionale.
Peraltro,
potrebbe anche ritenersi che la trasmissione alla Corte sia finalizzata a perseguire
entrambe le finalità e, conseguentemente, che la delibera di acquisizione debba
essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo la quale, dopo aver
esercitato il controllo di regolarità, possa inviare la stessa alla Procura
regionale per verificare se si sia verificato un danno alla finanza dell’ente
locale.
La
questione è stata, pertanto, deferita alle Sezioni Riunite, ai sensi dell’art.
17, co. 31 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n.
102, per avere la più corretta interpretazione dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327.
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