Nel processo amministrativo legittimazione al ricorso e
interesse al ricorso definiscono posizioni giuridiche soggettive nettamente
distinte
La legittimazione al ricorso postula la titolarità di una posizione sostanziale
differenziata, che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione e,
quindi, il riconoscimento dell' esistenza di una situazione giuridica attiva,
protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della
funzione svolta dall'Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato.
L’ interesse al ricorso, invece, rappresenta l'utilità ricavabile dall'accoglimento della
domanda di annullamento a prescindere dal suo carattere finale o strumentale.
LA giurisprudenza ha ritenuto che le uniche eccezioni, in base alle quali sia
possibile riconoscere la legittimazione a impugnare una procedura di
affidamento anche da parte di un soggetto che non ha partecipato a tale
procedimento, si riferiscono esclusivamente al soggetto che non ha partecipato
alla gara e che contesta in radice la scelta di indizione della procedura;
all'operatore economico di settore, che contesta un affidamento diretto o senza
gara e all'operatore, che manifesta l' intenzione di impugnare una clausola del
bando escludente in relazione alla illegittima previsione di determinati
requisiti di qualificazione. Consiglio Stato, sez. III, 19/09/2011, n. 5261
Risulta pacificamente ammesso in giurisprudenza che
l'interesse a ricorrere (fatto valere da chi, al contempo, risulti titolare di
una posizione legittimante) possa avere natura meramente strumentale, allorché
dall'annullamento del provvedimento impugnato consegua la riapertura del
procedimento amministrativo e venga rimesso in discussione il rapporto
controverso.
Non ha alcuna valenza rilevare la minore o maggiore
consistenza che, in sede di rinnovo, può avere la chance di soddisfazione del
bene finale cui il ricorrente aspira.
Il fatto di addentrarsi in tali valutazioni, infatti,
comportera la formulazione di giudizi di tipo discrezionale che devono essere
lasciati all'Amministrazione.
L'unico limite alla strumentalità dell'interesse fatto
valere dal ricorrente è quello oggi previsto dall'art. 21 octies, l. n. 241 del
1990 il quale preclude l'annullamento dell'atto impugnato allorché vi sia
certezza che il suo contenuto non possa in alcun modo essere satisfattivo del
bene della vita a cui aspira il ricorrente che, pertanto, non è in grado di
vantare alcuna aspettativa al riguardo. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III,
16/12/2011, n. 3198.
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