Tribunale
amministrativo regionale. Incompetenza
per territorio
Nel
caso di specie il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato la propria incompetenza per
territorio a conoscere della controversia in favore del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
L’impugnazione
era relativa all'interdittiva prefettizia
chiesta dall'Amministrazione interessata alla partecipazione di una impresa
ad una gara d’appalto, ai sensi dell'art. 10 comma 2, D.P.R. 30 giugno 1998 n.
252.
Il
T.A.R. ha ritenuto che il diniego di autorizzazione al subappalto è consequenziale
rispetto al provvedimento prefettizio interdittivo; che un unico giudice è
competente a conoscere dell'impugnativa dell'atto presupposto e di quello
consequenziale.
Nella
specie, l'atto presupposto ha effetto diretto su tutto il territorio nazionale,
non già con efficacia limitata al territorio della Regione Puglia ove produce
unicamente effetti riflessi;
Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che la interdittiva non è atto avente portata
generale né ha efficacia sull'intero territorio nazionale, ma opera in seno al
singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti diretti
nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è
costituito e si svolge.
Consiglio
di Stato ad. plen., 24/09/2012, n. 33
Il
criterio ordinario di riparto della competenza per territorio è quello della
sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto
della controversia. Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti
diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la
competenza è del Tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano.
Stante
la natura inderogabile annessa dal codice del processo amministrativo alla
competenza dei tribunali amministrativi regionali, l'individuazione in concreto
della stessa non può dipendere dalla prospettazione formulata in sede di
regolamento dal tribunale rimettente, ma deve necessariamente promanare
dall'applicazione obiettiva delle regole dell'ordinamento, con la conseguenza
che è irrilevante la circostanza che il Tar originariamente adito, nel
declinare la propria competenza a decidere in materia e nel sollevare il
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 3,c.p.a. (nel testo
anteriore alle modifiche apportate dal secondo correttivo, approvato con d.lgs.
14 settembre 2012, n. 160), abbia indicato un Tar diverso da quello ritenuto
competente dal Consiglio di Stato.
Nessun commento:
Posta un commento