Giustizia
amministrativa. I riti speciali, art. 119 c.p.a.
I
riti speciali, e segnatamente quello di cui all'art. 119 c.p.a., sono stabiliti
dal legislatore per ragioni d'interesse generale e hanno applicazione
oggettiva, sicché al fine della verifica se una determinata controversia
rientri nell'ambito di applicazione di un rito speciale o del rito ordinario,
sono irrilevanti il comportamento processuale delle parti o del giudice,
trattandosi di evenienze che non escludono ex se la doverosa applicazione del
rito (ordinario o speciale), effettivamente stabilito dalla legge; tuttavia, se
l'errore del giudice circa il rito da applicare e i conseguenti termini
s'inquadra in un complessivo comportamento fuorviante dello stesso giudice e
delle controparti (che in primo grado hanno anche tratto vantaggio dell'errore
stesso), si determina una situazione che oggettivamente giustifica la
concessione dell'errore scusabile.
L'errore
del giudice di primo grado può essere giustificato, ed essere considerato
concausa dell'errore della parte in causa, non solo nel caso di oscurità del
quadro normativo, oscillazioni della giurisprudenza e comportamenti ambigui
dell'Amministrazione pubblica, ma anche quando il giudice ordina alla parte un
adempimento processuale prescrivendo modalità erronee; di conseguenza
costituisce errore scusabile la notificazione del ricorso in appello
all'Amministrazione statale nel domicilio reale, quando la stessa sia
effettuata in ottemperanza ad un ordine del giudice ai fini dell'integrazione
del contraddittorio e tale ordine faccia riferimento all'Amministrazione, e non
all'Avvocatura dello Stato.
L'ignoranza
della soggezione al rito abbreviato della controversia relativa alla
dismissione di immobili di proprietà pubblica e alla loro qualificazione come
di pregio, anche se incolpevole, non configura in alcun caso un'ipotesi di
errore scusabile.Consiglio
di Stato ad. plen., 09/08/2012, n. 32.
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