La Legge 6 novembre 2012 n. 190 che reca disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione si propone di combattere la corruzione in attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre
2003.
Non si può non notare come il nostro Parlamento ha dovuto fare un percorso assai lungo per
adottare dei precetti dovuti per la corretta efficienza dell’apparato
amministrativo.
Né si può non notare la complicazione di un
procedimento che deve invece essere chiaro . Nella gestione amministrativa dei
rimedi sembra che l’imperativo sia allungare i tempi e le procedure
L’art. 1 comma 35, invece delega il Governo ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la
modifica o l'integrazione delle disposizioni
vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme
di pubblicità.
L’art. 1, comma 44, modifica l'articolo 54 del d. lg.
30 marzo 2001, n.165, introducendo un Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi,
la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla
cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e
comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità, in connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i
regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti
delle normali relazioni di cortesia.
Norme che un dirigente se assunto per pubblico
concorso dovrebbe conoscer.
Forse i troppi dirigenti scelti dagli amministratori
per meriti speciali non li conosscono .
Il comma 3 dell’art. 54 nuovo testo precisa come se ce
ne fosse bisogno che la violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.
La precisazione ove ce ne fosse bisogno reca ulteriore
confusione perché il reato di corruzione deve esser punito con la destituzione.
E’ forse per questo che molti dirigenti legittimisti
sono stati garbatamente messi alla porta per favorire gente disposta ad ogni
operazione più discutibile.
Positivo sembra il fatto che un organismo indipendente
di valutazione dia il proprio parere ad un codice di
comportamento . resta da capire che funzione abbia
questo organismo .
Se esso in analogia alla L.231/2001 debba vigilare al
rispetto delle procedure amministrative o sia un mero organo deputato a dare
pareri su provvedimenti che poco possono incidere.
Di difficile comprensione è la modifica apportata
dall’art. 1 comma 46 che introduce l’art. 35-bis. - d. lg. 30 marzo 2001, n.165
che detta norme per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
La norma precisa che coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere.
Ma non dovevano essere destituiti?
Troppa severità caro legislatore , speriamo che gli
organismi internazionali non intervengano!
La giustizia amministrativa inoltre non ha consentito
sempre la dovuta severità nel punire il reato di corruzione nella pubblica amministrazione.
Il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, Sezione I, 30
aprile 2004, n. 1542; ha annullato il provvedimento di destituzione
per eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in
quanto il ricorrente sarebbe stato condannato per un'ipotesi concussiva di tipo
induttivo e non costrittivo, ritenendo che
il comportamento tenuto dal ricorrente, in ragione delle complessive
circostanze e dei particolari della fattispecie, non potesse ritenersi
meritevole della più grave sanzione, costituita dalla perdita del grado con
rimozione.
La questione è stata ribaltata dal Consiglio di Stato,
sez. IV 03/11/2008 n. 5475, che ha rilevato come evidenziata autonomia
nell'apprezzamento disciplinare dei fatti accertati dal giudicato penale
permette di escludere la sussistenza (avanzata nel sesto ordine di censure) dei
denunziati profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata
impostazione degli atti accusatori, ricollegati al rilievo che il ricorrente è
stato condannato per un ipotesi concussiva di tipo induttivo e non costrittivo.
Mentre il T.A.R. Veneto, sez. I, n. 1 del 2012,
dichiarava illegittimo il provvedimento sanzionatorio, il Consiglio di Stato,
sez. III, 28/05/2012, n. 3101, ha dichiarato legittimo il provvedimento di
destituzione dal servizio dell'agente della Polizia stradale condannato
penalmente per concussione, per essersi fatto consegnare dal conducente di un
mezzo pesante la somma di lire 50.000 al fine di evitare il pagamento della
sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, risultando
ininfluente il carattere episodico dell'illecito commesso, la modestia del
profitto conseguito e il comportamento successivamente tenuto dall'agente, ai
sensi dell'art. 7, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 .
Nessun commento:
Posta un commento