Il d.m. 161/2012
delinea una procedura per la gestione delle terre e rocce.
La norma obbliga :
- la redazione di un piano di utilizzo da presentare all'autorità competente;
- l’approvazione ed esecuzione del piano di utilizzo, con la possibilità di aggiornamento in corso d’opera;
- il trasporto dei materiali e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
- la redazione di un piano di utilizzo da presentare all'autorità competente;
- l’approvazione ed esecuzione del piano di utilizzo, con la possibilità di aggiornamento in corso d’opera;
- il trasporto dei materiali e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
Il
dm si applica ai materiali di scavo derivanti da lavori di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione relativi a
scavi in genere, perforazioni,
trivellazioni, palificazioni, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione
e livellamento opere in terra, materiali litoidi e simili provenienti da
escavazioni effettuate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali.
La norma regola ance i
residui derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei anche non correlati
alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose.
Il decreto definisce il collegamento tra Piano di utilizzo e opere da realizzare, la facoltà di realizzare un deposito intermedio rispetto al sito di produzione, la possibilità che i materiali siano frammisti a sostanze estranee usate per lo scavo.
Le procedure individuate sono complesse dal punto di vista tecnico e amministrativo, onerose per le imprese ed economicamente sostenibili solo per quantitativi rilevanti.
I lavori edili minori non godono di procedure semplificate.
Il decreto definisce il collegamento tra Piano di utilizzo e opere da realizzare, la facoltà di realizzare un deposito intermedio rispetto al sito di produzione, la possibilità che i materiali siano frammisti a sostanze estranee usate per lo scavo.
Le procedure individuate sono complesse dal punto di vista tecnico e amministrativo, onerose per le imprese ed economicamente sostenibili solo per quantitativi rilevanti.
I lavori edili minori non godono di procedure semplificate.
Il dm 161, in quanto atto amministrativo, non può
prevedere l’applicazione di sanzioni per il mancato rispetto delle procedure
indicate, ma in caso di mancata osservanza dei suoi contenuti il dm precisa che
il materiale è considerato come un rifiuto e quindi le inosservanze sono sanzionate
a norma di legge.
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