Deputato. Dimissioni. Attentato
contro gli organi costituzionali?
Il sistema costituzionale è basato sul principio che l’eletto in
Parlamento non abbia vincolo di mandato.
Pertanto le dimissioni del parlamentare non possono essere presentate
dal segretario o al presidente di un partito. Poiché questo non può essere
legittimato a presentarle quando e come crede.
Il sistema elettorale della camera poi prevede una procedura di
sostituzione del parlamentare qualora il seggio rimanga vacante tesa a ripristinare
il numero dei parlamentari attraverso un particolareggiato sistema che esclude
che la dimissione di uno di essi comporti interruzione ai lavori della Camera
dei Deputati, art. 84, DPR 361/1957.
Grave appare suggerire le dimissioni di parte consistente
dell’assemblea poiché potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 289 , attentato contro organi costituzionali e
contro le assemblee regionali che punisce con la reclusione da uno a cinque
anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti
violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle
attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte
costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
Per la giurisprudenza il "fatto" di cui al cpv dell'art. 289
c.p. deve essere anche solo astrattamente idoneo a turbare l'espletamento
regolare delle funzioni dell'assemblea: esso, pertanto, può essere anche di
ordine meramente psicologico, purché sufficiente ed atto a provocare il
turbamento. Tribunale Perugia, 23/01/1995.
Ricordo che la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nel
giudicare i reati contro la personalità dello Stato.
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 292
c.p.(vilipendio alla bandiera) ha ritenuto la sussistenza del reato in
riferimento alla bandiera effigiata su un manifesto di propaganda politica. Si
trattava di manifesti recanti la
dicitura "il sud Tirolo può fare a meno dell'Italia" e raffiguranti
una scopa di saggina, che spazzava via la bandiera italiana per far posto a
quella tirolese. Cassazione penale, sez. I, 04/05/2011, n. 23690.
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