venerdì 27 settembre 2013

Consigliere comunale Responsabilità contabile.

Consigliere comunale Responsabilità contabile.
La condotta gravemente colposa degli odierni convenuti i quali, nella qualità di consiglieri comunali, precludendo, con il rigetto della proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il perfezionamento di un accordo transattivo per porre fine ad una controversia giudiziaria in atto, ritardavano la soluzione bonaria della vertenza, poi raggiunta a distanza di circa due anni, in tal modo causando una significativa lievitazione degli oneri a carico del Comune  determina un'ipotesi di danno erariale?
L'ipotizzato danno corrisponde alla differenza tra l'importo erogato per la transazione ed il minor importo che avrebbe potuto essere pagato ove il Consiglio comunale avesse riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla prima proposta di accordo bonario.
La giurisprudenza ritiene che nella fattispecie, la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti sussiste nei limiti appresso indicati.
L'ipotizzato danno è connesso esclusivamente, alla modalità di soluzione di una controversia che a quel servizio, incontrovertibilmente fruito, ineriva.
La mancata formalizzazione dei reciproci diritti ed obblighi, infatti, sebbene rappresenti un antefatto rilevante ai fini della insorgenza della controversia, costituisce una circostanza solo marginalmente pertinente, nei limitati termini oltre specificati, rispetto alla vicenda della mancata manifestazione del consenso al riconoscimento del debito fuori bilancio che avrebbe consentito all'Amministrazione di porre termine alla lite con un sacrificio economico meno gravoso rispetto a quello poi concretamente sopportato quando il parzialmente mutato contesto di riferimento ha permesso alla controparte di ottenere concessioni più favorevoli di quelle che in precedenza avrebbe potuto auspicare di ottenere. Corte Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 21/01/2008, n. 215.

La giurisprudenza ha precisato che non esiste litisconsorzio necessario fra tutti i consiglieri comunali che hanno espresso voto favorevole in una delibera consiliare (nella specie, per la scelta del concessionario e del disciplinare della concessione) essendo la posizione di ciascun presunto compartecipe alla produzione del danno da ritenersi autonoma. Corte Conti, sez. I, 02/07/2008, n. 283 

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