Ambiente . Scarico industriale. Differenza acque
reflue domestiche.
Nella nozione di acque reflue industriali
rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente
al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche; ne consegue che
sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da
attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da
insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi,
quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle
delle acque domestiche.
La
definizione di acque reflue domestiche, contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006,
art. 74, comma 1, lett. g), quali acque provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e
da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo
art. 101, comma 7, lett. c) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative
equivalenti a quelle domestiche (ex plurimis, sez. 3, 15 dicembre 2010, n.
2313, Rv. 249532; sez. 3, 18 giugno 2009, n. 35137, Rv. 244587). In
particolare, la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di
discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente
penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue
domestiche, potrà configurarsi l'illecito amministrativo, ex D.Lgs. n. 156 del
2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà il reato di cui all'art. 137, comma 1,
del richiamato decreto, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali,
definite dall'art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue
provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue
domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche
quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Pertanto
nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da
attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle
attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione
ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare
scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione
industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si
svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le
caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque
domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti
alla produzione di alimenti (sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36982).
Nella specie, il titolare di un bar/pasticceria
effettuava lo scarico delle acque reflue, provenienti dal ciclo produttivo del
suo esercizio, direttamente nella rete cittadina, attraverso le tubazioni
condominiali, senza esservi autorizzato. Cassazione penale, sez. III,
14/11/2012, n. 4844.
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