Ambiente. Reato di scarico senza autorizzazione.
Configura il reato di scarico senza
autorizzazione (art. 137 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152) la condotta di un
odontoiatra che faccia confluire i reflui provenienti dalla sua attività
dentistica nel canale di raccolta delle acque piovane, atteso che detti reflui,
per la loro particolare natura, non sono assimilabili alle acque reflue
domestiche ma a quelli derivanti da attività produttiva. Cassazione penale,
sez. III, 07/11/2012, n. 2340.
LA Cass. pen. sez. 3, 5 febbraio 2009, n. 12865,
afferma che ai fini della tutela penale dall'inquinamento idrico nella nozione
di acque reflue industriali ex art. 74, comma 1, lett. h, del suddetto decreto
(come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di
acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti
reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività
domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite
dall'art. 74, comma 1, lett. g). Per determinare, quindi, le acque che derivano
dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere
le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà
domestica (cfr. sez. 3, 27 novembre 2003-20 gennaio 2004 n. 978; conformi sez.
3, 1 luglio 2004 n. 35870 e sez. 3, 24 ottobre 2002 n. 42932). Attività
produttive, d'altronde, che non necessitano per essere tali di un vero e
proprio stabilimento, ma il cui insediamento può essere effettuato anche in un
edificio che non abbia complessivamente destinazione industriale (cfr., a
proposito di un'attività produttiva espletata in un locale situato in un
condominio, i cui reflui erano scaricati nella pubblica fognatura mediante la
tubazione condominiale, sez. 3, 7 luglio 2011 n. 36982, che ancora evidenzia,
come discrimen, il fatto che le acque abbiano "caratteristiche qualitative
diverse da quelle delle acque reflue domestiche").
Il che significa che non dalla natura della
struttura in cui sono prodotte (insediamento industriale o meno) bensì dalla
natura delle acque stesse scaturisce l'applicabilità della tutela penale
dall'inquinamento idrico. Che gli studi odontoiatrici producano acque reflue
provenienti da attività domestiche è insostenibile alla luce del notorio: i
reflui prodotti provengono da una attività che effettua servizi terapeutici, e
quindi non qualificabili domestici, e a ben guardare che è anche fornitrice di
beni ai clienti (si pensi alle protesi dentarie). In applicazione, quindi,
dell'art. 74, comma 1, nel combinato disposto delle lett. g) e h) - che, come
sopra si è già osservato, si pongono in rapporto di reciproca esclusione nel
loro dettato definitorio -, deve ritenersi che il giudice di merito abbia
correttamente applicato la normativa di settore, trattandosi di acque reflue
per cui è configurabile la contravvenzione ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137,
comma 1, avendo l'imputato effettuato scarichi senza autorizzazione di tali
reflui nella raccolta delle acque piovane
La condotta del legale rappresentante di una
società autorizzata allo scarico nelle acque superficiali di reflui misti
industriali e domestici che collega lo scarico dei reflui di condensa dei
compressori alla conduttura delle acque bianche meteoriche, costituisce
effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle
prescrizioni del provvedimento autorizzatorio e integra il reato di cui
all'art. 137, comma 1 del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152. Cassazione penale, sez.
III, 24/10/2012, n. 513.
Integra il reato di scarico non autorizzato di
acque reflue industriali di cui all'articolo 137, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione di uno scarico di acque
industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione. Cassazione penale, sez. III,
17/10/2012, n. 44903.
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