Ambiente. Ordinanza di allacciamento alla rete
fognaria.
L'art. 74 comma 1 lett. n), d.lg. n. 152 del 2006
("Norme in materia ambientale", cd. Codice dell'ambiente), qualifica
come "agglomerato", l'area in cui le attività umane sono concentrate
in misura tale da rendere ammissibile la raccolta delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o un punto di recapito finale.
La decisione di estendere la rete fognaria
pubblica, portando la stessa sino ad una zona, non appare certo illogica o
arbitraria, tenuto conto che la raccolta delle acque reflue attraverso gli
impianti fognari pubblici contribuisce senza dubbio alla finalità di tutela e
preservazione delle acque e del suolo dall'inquinamento, finalità indicate
chiaramente dall'art. 73, d.lg. n. 152 del 2006.
Nel successivo art. 100 del medesimo decreto
legislativo (articolo rubricato "Reti fognarie"), viene manifestata
un'evidente preferenza del legislatore per lo smaltimento dei reflui attraverso
la rete fognaria, essendo gli altri metodi di smaltimento reputati, tutto
sommato, eccezionali e circoscritti agli insediamenti isolati.
Sussiste un obbligo generalizzato per gli enti
locali di realizzare una rete fognaria pubblica, da considerarsi non solo un
mezzo di raccolta delle acque ma anche uno strumento primario di tutela
ambientale. Gli articoli 4, comma 4° e
7, comma 4° del regolamento regionale
sugli scarichi delle acque n. 3 del 24.3.2006, affermano che gli scarichi
devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di due anni
dal completamento delle reti nelle zone ove insiste una fognatura pubblica.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14/11/2012, n.
2752
È legittima l'ordinanza che impone ai privati la
realizzazione sul loro terreno delle opere di allacciamento, dal momento che
anche l'eventuale distanza eccessiva può essere ridotta, attraverso la
costituzione di servitù coattiva di scarico ai sensi dell'art. 1043 comma 2,
c.c.
Sono legittime le ordinanze di allacciamento alla
fognatura anche laddove specificano che le acque meteoriche non possono essere
convogliate in fognatura ma devono essere disperse tramite idonei sistemi. Tale
prescrizione impone la separazione fra acque nere e meteoriche in ossequio a
precise disposizioni regolamentari e tecniche.
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