Ambiente . Sottoprodotto .
La definizione normativa di « sottoprodotto », quale strumento
per sottrarre dal regime dei rifiuti alcuni materiali e sostanze altrimenti da
considerare come tali, è stata per la prima volta introdotta nel nostro
ordinamento con l'art. 183, comma 1, lett. n) del
D.Lgs. 152/2006 (T.U. ambiente) .
Si tratta di uno dei (pochi) casi in cui il
legislatore italiano è riuscito ad anticipare quello comunitario, se si pensa
che la nozione di sottoprodotto la si rinviene per la prima volta solo
nella direttiva quadro 2008/98/CE in materia di rifiuti.
Attualmente, per il combinato disposto degli
artt. 183, comma 1 lett. qq) e 184 bis del T.U. ambiente (aggiunti dall'art.
12, comma 1 del D.Lgs. 205/2012), è sottoprodotto qualsiasi sostanza o oggetto
che soddisfa tutte le condizioni elencate nel citato art. 184 bis, comma 1,
dovendosi altresì ricordare che, in base al comma 2 dello stesso articolo, « possono essere adottate misure per stabilire
criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie
di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
All'adozione di tali criteri si provvede con uno
o più decreti del Ministro dell'ambiente in conformità a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria » .
In base alla
definizione di sottoprodotto l'utilizzo del materiale in un nuovo ciclo
produttivo deve essere certo sin dal momento della sua produzione, dovendosi
dimostrare una preventiva organizzazione alla sua riutilizzazione, circostanza
che non sussiste in caso di utilizzo meramente eventuale e non integrale di
materiali eterogenei derivanti da attività di produzione non industriale.
Integra il reato previsto dall'art. 256 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 l'abbandono
incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati come rifiuti
speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti.
Nel caso di specie,
la Corte ha ritenuto la correttezza dell'affermazione della responsabilità
penale, non essendo stato dimostrato che i materiali abbandonati - quali
pietrame, impianti elettrici ed igienico-sanitari, elementi ferrosi e legnosi,
nonché pneumatici usurati - fossero destinati, sin dalla loro produzione,
all'integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari
o compromissione della qualità ambientale. Cassazione penale, sez. III,
17/01/2012, n. 17823.
Per qualificare le
terre e le rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 del d.lg. 3 aprile
2006 n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma 4, del
d.lg. 3 dicembre 2010 n. 205, ha assunto la natura di norma transitoria,
destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del
prescritto d.m. di attuazione. Cassazione penale, sez. III, 04/07/2012, n.
33577.
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