Ambiente. Responsabilità del produttore finché i
rifiuti non siano conferiti a soggetti autorizzati .
In tema di abbandono di rifiuti, è ipotizzabile a
carico del produttore dei rifiuti un titolo di responsabilità concorsuale
omissiva nella condotta commissiva dell'autore dell'abbandono, in ragione della
violazione colposa degli obblighi di sorveglianza nascenti dalla posizione
qualificata di garanzia connessa, appunto, alla produzione dei rifiuti e
sorretta, in termini generali, dalla previsione dell'art. 188 d.lg. n.
152/2006, che, in ossequio al fondamentale principio " chi inquina paga ", sancisce la
responsabilità del produttore e detentore iniziale dei rifiuti per l'intera
catena di trattamento degli stessi, fino a quando i rifiuti medesimi non siano
conferiti al servizio pubblico di raccolta,
ovvero a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento. T.A.R.
Toscana Firenze, sez. II, 05/10/2011, n. 1443.
Integra il
reato previsto dall'art. 259 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 la spedizione di
rifiuti all'estero senza che il soggetto esportatore ed originatore di essi,
responsabile del carico fino all'arrivo a destinazione, sia munito della
apposita licenza ASQIQ di registrazione per le imprese straniere fornitrici dei
rifiuti destinati all'importazione. Cassazione penale, sez. III, 04/07/2012, n.
11837.
La responsabilità per la corretta gestione dei
rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione,
trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di
garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.
La responsabilità può gravare anche sul soggetto
che ha svolto unicamente il ruolo di trasportatore dei rifiuti presso un
impianto di stoccaggio, laddove detto impianto sia risultato privo delle
prescritte autorizzazioni. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel
ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di
cui agli art. 178 e 188, d.lg. n. 152/2006, e più in generale dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al
principio comunitario "chi inquina paga", di cui all'art. 174, par.
2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela
dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione
di garanzia in capo ai soggetti in questione.
E’ legittima l'ordinanza sindacale rivolta a tale
società, affinché provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti dalla
stessa abbandonati, in quanto la ratio ispiratrice della norma è quella di
evitare la contaminazione dell'ambiente a causa del contatto diretto con il
rifiuto, prevedendo l'obbligo della rimozione e del ripristino da parte del
responsabile dell'illecito (nella fattispecie, ad una società incaricata di trasportare
rifiuti è stata rivolta un'ordinanza di sgombero e smaltimento degli stessi per
averli abbandonati, in quanto li aveva conferiti in un impianto privo delle
autorizzazioni previste). T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 24/11/2009, n. 2968.
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