lunedì 28 ottobre 2013

Ambiente. Termovalorizzatore. Gara Aggiudicazione. Annullamento. Risarcimento.

Ambiente. Termovalorizzatore. Gara Aggiudicazione. Annullamento. Risarcimento.

Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale da parte della p.a., a seguito della mancata stipula del contratto, deve intendersi limitato al rimborso delle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente), nonché al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione con altri contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la stipulazione e l'esecuzione del contratto. Tuttavia, il criterio in questione può essere integralmente e proficuamente utilizzato soltanto nelle ipotesi paradigmatiche in cui fra il comportamento scorretto dell'Amministrazione e la mancata stipula del contratto intercorra un nesso di consequenzialità diretta.
Al contrario, al medesimo criterio devono essere apportati dei temperamenti per le ipotesi in cui — come nella fattispecie — sussista sì un comportamento contrario a buona fede in senso soggettivo tenuto dall'Amministrazione nel corso della fase precontrattuale, ma la mancata stipula del contratto non costituisca un effetto di tale comportamento, bensì l'effetto di fattori ulteriori autonomamente idonei, sotto il profilo causale, a determinare l'impossibilità di stipulare il contratto. In siffatte ipotesi, l'ammontare delle spese sostenute per la partecipazione alla gara può bensì essere assunta quale parametro per la determinazione del quantum risarcitorio, ma non quale posta risarcitoria in senso proprio, bensì quale criterio di computo idoneo a riempire di contenuto concreto una determinazione in via equitativa del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1226 c.c. Consiglio di Stato, sez. VI, 12/07/2011, n. 4196
Nella fattispecie al Commissario straordinario della Regione Toscana (e, per esso, alla Regione intesa quale articolazione funzionale di carattere unitario) risulta imputabile la colpevole inerzia serbata all'indomani dell'aggiudicazione del contratto.
Vero è che erano emerse circostanze che avrebbero potuto indurre a dubitare della possibilità stessa di concludere e, successivamente eseguire il contratto; ma è pur vero che l'amministrazione regionale (e, per essa, il Commissario straordinario, nominato appunto per superare la situazione di stallo relativa alla realizzazione dell'impianto in questione) aveva, in modo sostanzialmente ingiustificato omesso per molti mesi di realizzare quanto di propria competenza al fine di pervenire alla stipula del contratto.
Né la sussistenza del richiamato profilo di responsabilità può essere negata in base alla circostanza (solo successivamente emersa) secondo cui l'opera non avrebbe comunque potuto essere realizzata per essere medio tempore emerse circostanze relative all'interesse archeologico dell'area di sedime;
Parimenti al Comune di Capannori è imputabile il colpevole ritardo con cui si è proceduto a porre nel nulla l'intera serie procedimentale conclusasi con l'aggiudicazione della gara.
La delibera di annullamento in autotutela è stata adottata successivamente, nonostante fosse noto ormai dall'ottobre dell'anno precedente che sull'area gravava un vincolo di carattere archeologico e nonostante fosse noto che la competente Soprintendenza aveva negato il nullaosta, in tal modo rendendo, di fatto, impossibile la realizzazione stessa dell'impianto progettato.
Per le ragioni appena esposte, il Comune di Capannori e la Regione Toscana si sono resi colpevoli di un'ipotesi di responsabilità di carattere precontrattuale idonea a supportare la pretesa risarcitoria nella presente sede proposta.
Ai fini della quantificazione del danno, il Collegio ritiene di fare applicazione della previsione di cui al comma 4 dell'art. 34, c.p.a., secondo cui in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine.
A tal fine si ritiene di non poter seguire in modo integrale in tradizionale orientamento secondo cui, in caso di condanna per responsabilità di carattere precontrattuale, il quantum risarcitorio deve essere parametrato per intero all'interesse negativo rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale allo stato prevalente, infatti, il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale da parte della pubblica Amministrazione a seguito della mancata stipula dal contratto, deve intendersi limitato:
a) al rimborso dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente), nonché
b) al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la stipulazione e l'esecuzione del contratto (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, 17 dicembre 2008, n. 6264; id., Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2680; id., Sez. V, sent. 14 aprile 2008, n. 1667).
Tuttavia, ad avviso del Collegio, il criterio in questione può essere integralmente e proficuamente utilizzato soltanto nelle ipotesi paradigmatiche in cui fra il comportamento scorretto dell'amministrazione e la mancata stipula del contratto intercorra un nesso di conseguenzialità diretta. Al contrario, al medesimo criterio devono essere apportati dei temperamenti per le ipotesi in cui (come nel caso di specie) sussista, sì, un comportamento contrario a buona fede in senso soggettivo tenuto dall'amministrazione nel corso della fase precontrattuale, ma la mancata stipula del contratto non costituisca un effetto di tale comportamento, bensì l'effetto di fattori ulteriori autonomamente idonei, sotto il profilo causale, a determinare l'impossibilità di stipulare il contratto.
In siffatte ipotesi, l'ammontare delle spese sostenute per la partecipazione alla gara può bensì essere assunta quale parametro per la determinazione del quantum risarcitorio, ma non quale posta risarcitoria in senso proprio, bensì quale criterio di computo idoneo a riempire di contenuto concreto una determinazione in via equitativa del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1226, cod. civ.
Nel caso di specie, quindi, si ritiene congruo commisurare il quantum del risarcimento da corrispondere nella misura del quaranta per cento delle spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione alla gara (ivi comprese le spese di progettazione).
Non si ravvisano, invece, ragioni sistematiche o fattuali tali da indurre ad accogliere la domanda risarcitoria per ciò che attiene il preteso importo pari al 10 per cento del corrispettivo di gara.
Inoltre, non si ritiene di poter riconoscere il ristoro delle spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative in vista del contratto non concluso, atteso che la società appellante non ha fornito alcun elemento di prova relativo ad ulteriori, possibili occasioni di stipulazione di contratti (altrettanto o maggiormente vantaggiosi rispetto a quello non concluso) i quali sarebbero stati impediti proprio dalle trattative indebitamente interrotte, in tal modo determinando l'obbligo di ristoro sotto il profilo del lucro cessante
Per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva della condotta foriera di danno e la distribuzione del conseguente onere risarcitorio, si ritiene che la complessiva valutazione in ordine al comportamento delle amministrazioni appellate (e in ordine alla gravità dei relativi comportamenti) induca a distribuire il complessivo onere risarcitorio nella misura del 60 per cento a carico del Comune di Capannori e del 40 per cento a carico della Regione Toscana.
In conclusione, la domanda volta al ristoro del danno da responsabilità precontrattuale deve essere accolta in parte e per l'effetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 4, c.p.a. deve disporsi la condanna del Comune di Capannori (nella misura del 60 per cento) e della Regione Toscana (nella misura del 40 per cento) di una somma di denaro che i debitori dovranno in concreto proporre alla società appellante entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, determinandone l'ammontare sulla base dei seguenti criteri:
- in primo luogo, occorrerà determinare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alla gara in questione (ivi comprese le somme per la predisposizione della documentazione di gara e del progetto, ove sussistenti e provate);
- le somme in tal modo determinate dovranno essere ridotte fino al quaranta per cento del loro ammontare complessivo;
- sul quantum risarcitorio in tal modo determinato, da intendersi quale debito di valore, dovranno essere computati gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria sino al giorno della pubblicazione della sentenza. Dovranno, inoltre, essere computati gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo.
Condanna il Comune alla rifusione delle spese di lite, nella misura di euro 5.000 (cinquemila)


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