Ambiente. Termovalorizzatore.
Gara Aggiudicazione. Annullamento. Risarcimento.
Il
danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale da parte della
p.a., a seguito della mancata stipula del contratto, deve intendersi limitato
al rimborso delle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative
svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente), nonché al
ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di
stipulazione con altri contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi,
impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante),
con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la
stipulazione e l'esecuzione del contratto. Tuttavia, il criterio in questione
può essere integralmente e proficuamente utilizzato soltanto nelle ipotesi
paradigmatiche in cui fra il comportamento scorretto dell'Amministrazione e la
mancata stipula del contratto intercorra un nesso di consequenzialità diretta.
Al
contrario, al medesimo criterio devono essere apportati dei temperamenti per le
ipotesi in cui — come nella fattispecie — sussista sì un comportamento
contrario a buona fede in senso soggettivo tenuto dall'Amministrazione nel
corso della fase precontrattuale, ma la mancata stipula del contratto non
costituisca un effetto di tale comportamento, bensì l'effetto di fattori
ulteriori autonomamente idonei, sotto il profilo causale, a determinare
l'impossibilità di stipulare il contratto. In siffatte ipotesi, l'ammontare
delle spese sostenute per la partecipazione alla gara può bensì essere assunta
quale parametro per la determinazione del quantum risarcitorio, ma non quale
posta risarcitoria in senso proprio, bensì quale criterio di computo idoneo a
riempire di contenuto concreto una determinazione in via equitativa del danno
risarcibile ai sensi dell'art. 1226 c.c. Consiglio di Stato, sez. VI,
12/07/2011, n. 4196
Nella
fattispecie al Commissario straordinario della Regione Toscana (e, per esso,
alla Regione intesa quale articolazione funzionale di carattere unitario)
risulta imputabile la colpevole inerzia serbata all'indomani
dell'aggiudicazione del contratto.
Vero
è che erano emerse circostanze che avrebbero potuto indurre a dubitare della
possibilità stessa di concludere e, successivamente eseguire il contratto; ma è
pur vero che l'amministrazione regionale (e, per essa, il Commissario
straordinario, nominato appunto per superare la situazione di stallo relativa
alla realizzazione dell'impianto in questione) aveva, in modo sostanzialmente
ingiustificato omesso per molti mesi di realizzare quanto di propria competenza
al fine di pervenire alla stipula del contratto.
Né
la sussistenza del richiamato profilo di responsabilità può essere negata in
base alla circostanza (solo successivamente emersa) secondo cui l'opera non
avrebbe comunque potuto essere realizzata per essere medio tempore emerse
circostanze relative all'interesse archeologico dell'area di sedime;
Parimenti
al Comune di Capannori è imputabile il colpevole ritardo con cui si è proceduto
a porre nel nulla l'intera serie procedimentale conclusasi con l'aggiudicazione
della gara.
La
delibera di annullamento in autotutela è stata adottata successivamente,
nonostante fosse noto ormai dall'ottobre dell'anno precedente che sull'area
gravava un vincolo di carattere archeologico e nonostante fosse noto che la competente
Soprintendenza aveva negato il nullaosta, in tal modo rendendo, di fatto,
impossibile la realizzazione stessa dell'impianto progettato.
Per
le ragioni appena esposte, il Comune di Capannori e la Regione Toscana si sono
resi colpevoli di un'ipotesi di responsabilità di carattere precontrattuale
idonea a supportare la pretesa risarcitoria nella presente sede proposta.
Ai
fini della quantificazione del danno, il Collegio ritiene di fare applicazione
della previsione di cui al comma 4 dell'art. 34, c.p.a., secondo cui in caso di
condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti,
stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del
creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine.
A
tal fine si ritiene di non poter seguire in modo integrale in tradizionale
orientamento secondo cui, in caso di condanna per responsabilità di carattere
precontrattuale, il quantum risarcitorio deve essere parametrato per intero
all'interesse negativo rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel
corso delle trattative.
Secondo
l'orientamento giurisprudenziale allo stato prevalente, infatti, il danno
risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale da parte della pubblica
Amministrazione a seguito della mancata stipula dal contratto, deve intendersi
limitato:
a)
al rimborso dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative
svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente), nonché
b)
al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di
stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi,
impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante),
con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la stipulazione
e l'esecuzione del contratto (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, 17
dicembre 2008, n. 6264; id., Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2680; id., Sez. V,
sent. 14 aprile 2008, n. 1667).
Tuttavia,
ad avviso del Collegio, il criterio in questione può essere integralmente e
proficuamente utilizzato soltanto nelle ipotesi paradigmatiche in cui fra il
comportamento scorretto dell'amministrazione e la mancata stipula del contratto
intercorra un nesso di conseguenzialità diretta. Al contrario, al medesimo
criterio devono essere apportati dei temperamenti per le ipotesi in cui (come
nel caso di specie) sussista, sì, un comportamento contrario a buona fede in
senso soggettivo tenuto dall'amministrazione nel corso della fase
precontrattuale, ma la mancata stipula del contratto non costituisca un effetto
di tale comportamento, bensì l'effetto di fattori ulteriori autonomamente
idonei, sotto il profilo causale, a determinare l'impossibilità di stipulare il
contratto.
In
siffatte ipotesi, l'ammontare delle spese sostenute per la partecipazione alla
gara può bensì essere assunta quale parametro per la determinazione del quantum
risarcitorio, ma non quale posta risarcitoria in senso proprio, bensì quale
criterio di computo idoneo a riempire di contenuto concreto una determinazione
in via equitativa del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1226, cod. civ.
Nel
caso di specie, quindi, si ritiene congruo commisurare il quantum del
risarcimento da corrispondere nella misura del quaranta per cento delle spese
effettivamente sostenute ai fini della partecipazione alla gara (ivi comprese
le spese di progettazione).
Non
si ravvisano, invece, ragioni sistematiche o fattuali tali da indurre ad
accogliere la domanda risarcitoria per ciò che attiene il preteso importo pari
al 10 per cento del corrispettivo di gara.
Inoltre,
non si ritiene di poter riconoscere il ristoro delle spese inutilmente
sostenute nel corso delle trattative in vista del contratto non concluso,
atteso che la società appellante non ha fornito alcun elemento di prova
relativo ad ulteriori, possibili occasioni di stipulazione di contratti
(altrettanto o maggiormente vantaggiosi rispetto a quello non concluso) i quali
sarebbero stati impediti proprio dalle trattative indebitamente interrotte, in
tal modo determinando l'obbligo di ristoro sotto il profilo del lucro cessante
Per
quanto riguarda l'imputabilità soggettiva della condotta foriera di danno e la
distribuzione del conseguente onere risarcitorio, si ritiene che la complessiva
valutazione in ordine al comportamento delle amministrazioni appellate (e in
ordine alla gravità dei relativi comportamenti) induca a distribuire il
complessivo onere risarcitorio nella misura del 60 per cento a carico del
Comune di Capannori e del 40 per cento a carico della Regione Toscana.
In
conclusione, la domanda volta al ristoro del danno da responsabilità
precontrattuale deve essere accolta in parte e per l'effetto, ai sensi del
comma 4 dell'art. 4, c.p.a. deve disporsi la condanna del Comune di Capannori
(nella misura del 60 per cento) e della Regione Toscana (nella misura del 40
per cento) di una somma di denaro che i debitori dovranno in concreto proporre
alla società appellante entro sessanta giorni dalla notificazione o
comunicazione della presente sentenza, determinandone l'ammontare sulla base
dei seguenti criteri:
-
in primo luogo, occorrerà determinare l'ammontare delle spese effettivamente
sostenute per la partecipazione alla gara in questione (ivi comprese le somme
per la predisposizione della documentazione di gara e del progetto, ove
sussistenti e provate);
-
le somme in tal modo determinate dovranno essere ridotte fino al quaranta per
cento del loro ammontare complessivo;
-
sul quantum risarcitorio in tal modo determinato, da intendersi quale debito di
valore, dovranno essere computati gli interessi nella misura legale e la
rivalutazione monetaria sino al giorno della pubblicazione della sentenza.
Dovranno, inoltre, essere computati gli interessi nella misura legale dalla
data di pubblicazione della decisione sino all'effettivo soddisfo.
Condanna
il Comune alla rifusione delle spese di lite, nella misura di euro 5.000
(cinquemila)
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