Ambiente. Veicoli fuori uso .
A norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 46, applicabile ratione
temporis alla fattispecie, peraltro sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 231, il proprietario di un veicolo a motore che intendeva ed
intende procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro
di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta sotto la vigenza del
decreto Ronchi, potevano "ricevere anche rifiuti costituiti da parti di
veicoli a motore" e dovevano comunque essere autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27 e 28. I veicoli "fuori uso"
assumevano il carattere di rifiuti fin dal momento in cui venivano dismessi dal
proprietario. Si consideravano fuori uso i veicoli ufficialmente privati delle
targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di
raccolta, se in stato di abbandono ancorchè in un'area privata. L'inosservanza
del disposto dell'art. 46 con il conseguente abbandono del veicolo da parte del
proprietario configurava il reato di cui al Decreto Ronchi, art. 14 che era
punito a norma dell'art. 51, comma 2 se commesso, come nella fattispecie, da
titolare d'impresa o responsabile di ente ed è ora punito a norma del D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 256, comma 2.
Il 22 agosto 2003, è entrato in vigore il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) con cui è
stata introdotta in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il
riciclaggio di materiali provenienti da veicoli fuori uso la quale non
contiene, ai fini che qui interessano, disposizioni più favorevoli del Decreto
Ronchi. Poichè la disciplina comunitaria non contemplava tutte le categorie dei
veicoli, con il D.Lgs. n. 152 del 2006 si è reso necessario predisporre l'art.
231 quale necessario complemento della particolare disciplina introdotta con il
D.Lgs. n. 209 del 2003 al fine di evitare carenze della disciplina complessiva.
L'art. 231 del D.Lgs. citato che, come accennato, riproduce quasi integralmente
il Decreto Ronchi, art. 46, trova applicazione nelle ipotesi non disciplinate
dal D.Lgs. n. 209. Quest'ultimo decreto all'art. 3 considera rifiuto il veicolo
"fuori uso", privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia
deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo
abbia depositato privo di targhe in un'area privata (cfr. Cass. 21963 del 2005;
33789 del 2005).
I veicoli privi di targa abbandonati su suolo di proprietà del
prevenuto costituivano quindi chiaramente dei rifiuti. L'eventuale utilizzazione
di qualche pezzo di ricambio da parte dell'imputato non fa venir meno la natura
di rifiuto dell'autoveicolo dismesso. Anzi, a norma del Decreto Ronchi, art.
46, comma 8, le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli potevano
essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione e potevano essere utilizzate solo se sottoposte ad operazioni
di revisione singola.
Gli altri oggetti rinvenuti sul terreno di proprietà dell'imputato
costituivano dei rifiuti perchè, come accertato dal tribunale con motivazione
esente da vizi logici, si trovavano in evidente stato di abbandono.
Cassazione penale, sez. III 15/05/2007 n. 23790.
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