Ambiente. Relitti. Imbarcazioni
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Con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori occorrenti
per consentire lo stoccaggio dei relitti e delle imbarcazioni degli immigrati
che approdano sull'isola di Lampedusa, è possibile, anche a fronte di un
giudizio di compatibilità ambientale negativo, che gli interventi o i progetti
oggetto di verifica siano "autorizzati", laddove ricorrano quei
pregnanti ed eccezionali motivi di interesse pubblico espressamente indicati
nell'O.P.C.M. n. 3410 del 4 marzo 2005.
Spetta ai soggetti preposti
all'autorizzazione dell'opera la ponderazione degli interessi e il giudizio di
prevalenza, mentre all'ente che ha adottato la V.I.A. negativa la facoltà di
imporre alle p.a. procedenti la presentazione di un progetto di recupero
ambientale del sito.
Con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori occorrenti
per consentire lo stoccaggio dei relitti e delle imbarcazioni degli immigrati
che approdano sull'isola di Lampedusa, l'O.P.C.M. n. 3410 del 4 marzo 2005 ha
incluso, tra le norme derogabili, anche l'art. 27, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22,
sicché l'autorizzazione all'immediata realizzazione delle predette opere è da
ritenersi consentita anche in assenza di V.I.A., in deroga al principio della
sua previetà, non potendo l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
rifiutarsi di emettere una V.I.A. postuma. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I,
20/01/2010, n. 583.
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