Ambiente. Pneumatici fuori uso .
La gestione degli pneumatici fuori uso è attualmente disciplinata dal
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 228 il quale richiama, in premessa, le
disposizioni speciali in materia di veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209 del 2003)
e quelle generali di cui agli artt. 179 e 180 allo scopo di ottimizzarne il
recupero anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione e per ridurne
la formazione anche attraverso la ricostruzione.
Diversamente da quanto indicato nell'originaria indicazione del D.Lgs.
n. 22 del 1997, che faceva riferimento agli "pneumatici usati", la qualifica
di rifiuto è stata successivamente ristretta ai soli pneumatici "fuori
uso", perchè la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1, lett. l),
richiamato dai ricorrenti, ha disposto che "all'allegato A (del D.Lgs. n.
22 del 1997) le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite
dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso".
Si è dunque operata una duplice classificazione degli pneumatici,
distinguendo quindi quelli "usati" ricostruibili da quelli
"fuori uso".
Pur mancando una chiara definizione delle due categorie come sopra
individuate, pare comunque evidente come nella categoria degli pneumatici fuori
uso possano senz'altro collocarsi quelli che, per le condizioni di decadimento
o altre ragioni abbiano perso la loro funzione originaria e non siano
ricostruibili, mentre in quella degli pneumatici usati andranno invece
considerati quelli ancora utilizzabili, ad esempio perchè rispondenti ai
requisiti di efficienza tecnica previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di circolazione stradale e quelli ricostruibili.
Il complessivo tenore del provvedimento non lascia adito a dubbi sulla
volontà di sottrarre dal novero dei rifiuti gli pneumatici ricostruibili.
Di ciò ha peraltro già dato conto la giurisprudenza di questa Corte
(Sez. 3, n. 8679, 1 marzo 2007) pur essendosi in altra occasione affermato che,
fermo restando quanto disposto dalla citata L. n. 179 del 2002,
"...esulano dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di
produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire
alcun trattamento preventivo, ovvero subendo un trattamento preventivo che non
importi un'operazione di recupero, mentre i pneumatici usati, dei quali il
detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa
rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante fa loro destinazione
ad un'operazione di recupero" (Sez. 3, n. 46643, 14 dicembre 2007)
richiamando così il contenuto di altre precedenti decisioni (Sez. 3, n. 23494,
6 luglio 2006; Sez. 3, n. 4702, 9 febbraio2005).
Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso con la
citata sentenza n. 8679/07, in quanto maggiormente aderente alla lettera delle
disposizioni in precedenza menzionate, chiaramente indicative dell'intento del
legislatore di limitare l'applicazione della disciplina dei rifiuti ai soli
pneumatici fuori uso, mentre la sentenza 46643/07, pur dando atto
dell'intervento innovativo del legislatore, si limita a richiamare le
precedenti (che però non attribuiscono alcun rilievo alle disposizioni nel frattempo
emanate e si fondano su altri riferimenti normativi) senza fornire alcuna
ulteriore specificazione.
I pneumatici "usati", intendendosi come tali quelli
ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non risulti
l'obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano nel
novero dei rifiuti a differenza degli pneumatici "fuori uso", che
invece il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o
altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria. Cassazione penale,
sez. III, 30/05/2012, n. 25358.
Nessun commento:
Posta un commento