1 Ambiente Fertirrigazione. Requisiti.
La pratica della "fertirrigazione", la cui
disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, presuppone l'effettiva
utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e
modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica. Cassazione penale,
sez. III, 22/01/2013, n. 15043.
Risulta accertato, nel caso in esame, che il fatto
addebitato all'indagato consiste nell'avere abbandonato, quale titolare di
azienda agricola, i liquami prodotti dall'allevamento di suini che, dalla vasca
di stoccaggio in c.a., mediante condotte, venivano successivamente abbandonati
attraverso condotte sul nudo terreno nell'area circostante, e poi si
riversavano tramite ruscellamento nel corso d'acqua sottostante alla vasca.
La modalità di trattamento del liquame non rientra dunque
nel concetto di scarico, perchè - come chiaramente dispone il D.Lgs. n. 152 del
2006, art. 74 ff) per scarico si intende "qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo
ricettore, acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art.
114".
Di conseguenza, nel caso di specie, mancando, come si è
visto, un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità tra
ciclo di produzione del refluo e corpo ricettore, non si è in presenza di uno
scarico, e quindi non trova applicazione la disciplina dello scarico senza
autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame di
cui al citato D.Lgs., art. 133 (che prevede solo una sanzione amministrativa),
ma quella sui rifiuti atteso che in tale accezione l'all. D alla Parte Quarta
del D.Lgs. n. 152 del 2006, (così come, in precedenza, l'all. A al previgente
D.Lgs. n. 22 del 1997) include, con il codice CER 02 01 06, "reo animali,
urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente
e trattati fuori sito".
Il ricorrente afferma che i reflui vengono utilizzati per
fertirrigazione legittimamente praticata, ma non vi è prova di una tale
attività.
Come affermato di recente da questa Corte (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 5039 del 17/01/2012 Ud. dep. 09/02/2012 Rv. 251973), presupposto
imprescindibile per l'effettuazione della pratica della fertirrigazione è
l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che
l'attività sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le
condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale
pratica. In altre parole, deve trattarsi di un'attività la cui finalità sia
effettivamente il recupero dette sostanze nutritive ed ammendanti contenute
negli effluenti e non può risolversi nel mero smaltimento delle deiezioni
animali.
Da ciò consegue la necessità che, in primo luogo, vi sia
l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo
spandimento, la quantità e qualità degli effluenti sia adeguata al tipo di
coltivazione, i tempi e le modalità di distribuzione siano compatibili ai
fabbisogni delle colture e, in secondo luogo, che siano assenti dati fattuali
sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione quali, ad
esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta, effettuato a
fine ciclo vegetativo, oppure senza tener conto delle capacità di assorbimento
del terreno con conseguente ristagno.
Alla luce delle considerazioni dianzi esposte va pertanto
riaffermato il principio secondo il quale la pratica della
"fertirrigazione", la cui disciplina si pone in deroga alla normativa
sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che
gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa
attività agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle
sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l'attività
agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle
sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa
resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti.
In considerazione dei dati fattuali esaminati dal Tribunale
e delle disposizioni in precedenza richiamate, l'ordinanza impugnata appare
corretta in ordine all'accertamento del fumus del reato contravvenzionale di
cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 (attività di gestione di rifiuti non
autorizzata), poiché risulta del tutto mancante la prova dell'applicabilità,
nella fattispecie, tanto della deroga prevista per le materie fecali dal D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 185, quanto di quella prevista dalla disciplina della
pratica della fertirrigazione.
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