Municipalizzate.
AEM CREMONA Il raddoppio della consulenza è illegittimo?
Il
Consiglio di Stato (Sezione Quinta) n. 189/2017
AEM Cremona s.p.a., contro Sgaravato Studio Legale
Tributario e Studio Righini, nei confronti di Albion s.r.l.,
contro il provvedimento di
aggiudicazione, in favore della Albion s.r.l., dell’appalto bandito dall’AEMCremona, per l’affidamento del servizio
di advisory.
La decisione è motivata con
riguardo al fatto che l’aggiudicataria sarebbe stata avvantaggiata, nel
formulare l’offerta, dall’aver svolto un incarico di consulenza,
avente ad oggetto l’equilibrio economico-finanziario dell’AEM Cremona e
il suggerimento di operazioni straordinarie necessarie a conseguire il suo
risanamento finanziario, precedentemente affidatole dal Comune di Cremona.
Tale incarico, infatti, avrebbe consentito alla Albion l’acquisizione di dati
conoscitivi strettamente inerenti alle prestazioni da affidare con l’appalto
oggetto del contendere.
I ricorrenti hanno chiesto
l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della Albion e non la sua
esclusione.
La preclusione per gli altri
partecipanti al bando, concretizzatasi al momento in cui la stazione
appaltante, sorvolando sulla questione, ha omesso di rendere disponibile quanto
necessario a consentire omogenee situazioni di partenza dei concorrenti in
gara, lo si ribadisce, ha determinato la violazione dei principi di cui
all’art. 2 comma 1, D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006”.
Come emerge dal disciplinare di
gara le prestazioni oggetto dell’incarico da affidare erano indicativamente le
seguenti:
1) assistenza nella definizione di
dettaglio della manovra finanziaria;
2) supporto alla negoziazione con i
creditori;
3) assistenza per la ridefinizione
di alcuni contratti;
4) proposte di integrazione o modifica
del piano operativo di razionalizzazione, comprese proposte di progetti
connessi ad alcune operazioni straordinarie (fusioni/scissioni);
5) assistenza e supporto nella
definizione della manovra finanziaria;
6) individuazione definizione e
analisi di fattibilità inerenti alla promozione di possibili schemi di
partenariato pubblico privato;
7) assistenza nella valutazione
delle implementazioni patrimoniali, economiche e finanziarie sottese al “ramo
idrico”;
8) valutazione delle implicazioni
patrimoniali, economiche e finanziarie connesse all’attuazione della delibera
comunale del marzo 2015 (piano di razionalizzazione delle partecipazioni del
Comune di Cremona);
9) negoziazione e assistenza nei
rapporti con banche altre controparti finanziarie e fornitori;
10) assistenza per ulteriori otto
mesi dopo la stipula degli accordi con le controparti finanziarie relativamente
agli previsti nei detti accordi.
Sempre in base al detto
disciplinare l’offerta doveva configurarsi come una “relazione tecnico
metodologica” recante una “sintesi degli aspetti qualificanti che
l’’offerente intende proporre ed è finalizzata ad illustrare l’impostazione che
il soggetto offerente intende adottare nell’espletamento dell’incarico nonché
le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento
del servizio”.
Orbene, nel ritenere fondata la
censura di violazione della par condicio prospettata dagli odierni appellati il
giudice di prime cure ha affermato:
“i ricorrenti hanno dettagliato
le proposte sviluppate da Albion nel corso della precedente consulenza (aventi per oggetto il piano di
dismissioni, l’interlocuzione con il sistema bancario e con l’azionista di
riferimento, la rivalutazione di termini e condizioni dei contratti di finanziamento,
la riorganizzazione del debito, la dismissione di determinati asset non
indispensabili per la continuità aziendale o per il perseguimento di obiettivi
di interesse pubblico, l’adozione di politiche di riassetto della gestione
operativa e strategica). Di seguito, hanno evidenziato come la corposa
documentazione (sintetizzata in 36 punti) elencata nel parere preliminare reso
da Albion sulla situazione finanziaria di AEM Spa
(doc. 17 RTI ricorrente) non sia stata divulgata ai partecipanti alla selezione
di cui si controverte.
Gli
esponenti hanno messo in evidenza i flussi (cfr. previsione finanziaria
2014-2017) e i successivi documenti di aggiornamento delle assumption, oltre ai
debiti e crediti AEM al
30/6/2014. In aggiunta, vengono in considerazione altri dati, come quelli (per
citarne alcuni) dei mutui contratti da AEM (comprendenti
gli interessi), del riepilogo dei cespiti, dei contratti di affitto di reti e
impianti. Le resistenti non hanno mosso, a proposito di tale documentazione,
obiezioni convincenti.
7. Ad avviso del Collegio le
conoscenze maturate da Albion, senz’altro suscettibili di precostituire una
situazione di partenza favorevole, dovevano essere contro-bilanciate
dall’esibizione integrale in gara dell’intero materiale documentale esaminato e
vagliato dalla controinteressata in precedenza e degli elaborati consegnati in
esito all’incarico ricevuto. Solo questa modalità avrebbe garantito un
riequilibrio tra le concorrenti, e lo svolgimento di una competizione non
snaturata. In definitiva, posto che i partecipanti non hanno avuto a
disposizione le medesime informazioni per sviluppare l’offerta, è ravvisabile
un vulnus della par condicio tale da compromettere il corretto e leale
svolgimento del confronto comparativo”.
La trascritta motivazione risulta
pienamente condivisibile.
L’aggiudicataria, per effetto della
consulenza precedentemente svolta
in favore del Comune di Cremona, che controlla la AEM Cremona al cento per cento, ha potuto godere
di un surplus di elementi conoscitivi di cui gli
altri partecipanti non hanno potuto beneficiare, concretando quella violazione
della par condicio di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163, esattamente stigmatizzata dal Tribunale amministrativo.
Ciò posto è del tutto irrilevante
che la stazione appaltante abbia “reso disponibile a tutti i concorrenti la
documentazione necessaria e sufficiente a formulare adeguatamente l’offerta”
(pag. 16 del ricorso in appello).
La circostanza non è contestata,
ciò che gli appellati hanno lamentato è il maggior flusso di informazioni di
cui ha potuto disporre l’aggiudicataria.
Per altro verso non è verosimile
che l’appellante non disponesse (o non potesse procurarsi), al fine di renderla
conoscibile a tutti i partecipanti alla gara, la documentazione vagliata
dall’Albion in funzione del parere reso al Comune di Cremona trattandosi di documentazione che
riguardava direttamente la stessa appellante.
L’appello va in definitiva
respinto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento
delle spese processuali in favore delle parti appellate costituite,
liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila), per
ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
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