Sanzione amministrativa. Proporzionalità
Il TAR Emilia Romagna, – Bologna – Sezione Prima, Sentenza
112/2016, si è pronunciato su un caso che aveva ad oggetto l’applicazione di
una misura prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in virtù
del quale il Questore può disporre la chiusura di un locale quando questo sia
diventato motivo di pericolo per l’ordine pubblico.
La norma applicata prevede la possibilità di disporre la
chiusura fino a 15 giorni oppure in una misura superiore qualora sia necessario
per particolari esigenze di ordine pubblico specificatamente motivati.
Nel caso in esame, a seguito di alcuni episodi verificatisi
presso un pubblico esercizio della riviera romagnola, era stata disposta la
chiusura per un periodo di trenta giorni in misura quindi superiore a quanto
previsto in via ordinaria.
Avverso tale provvedimento di carattere preventivo, volto
cioè ad evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stato proposto
ricorso d’urgenza per diversi motivi ed il TAR Emilia Romagna ha accolto la
domanda cautelare, sospendendo gli effetti del decreto di chiusura del locale,
confermando poi il provvedimento con la sentenza definitiva e la decisione è
stata motivata in ragione del principio di proporzionalità.
Ha stabilito il giudice amministrativo che l’esercizio della
discrezionalità amministrativa deve essere ispirato anche al rispetto del
principio di proporzionalità e quindi deve trovare motivazione nella
valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano il caso specifico
In questo caso il tradizionale principio della
discrezionalità amministrativa impone all’amministrazione di valutare che la
misura adottata sia necessaria e proporzionale rispetto al fine perseguito e,
quindi, si determini il minor sacrificio possibile degli interessi diversi o
confliggenti, nonché che essa sia idonea a realizzare lo scopo perseguito, ed
infine che sia adeguata, costituendo l’adeguatezza la misura quantitativa della
decisione adottata.
Da ciò ne consegue che la proporzionalità, quale requisito
caratterizzante della necessarietà, dell’adeguatezza e dell’idoneità, non deve
essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, configurandosi
quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa. Cons.
Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284.
Nel caso in esame la misura interdittiva non ha tenuto in
alcuna considerazione quanto fatto dal gestore del locale e gli impegni assunti
ben prima che la misura venisse adottata. Non deve peraltro essere trascurato
il fatto che la stessa gestione lavorava, e continua a lavorare, in stretta
collaborazione con il Comune e con le forze di polizia per l’organizzazione
della sicurezza, tanto in occasione di eventi particolari, quanto nella
ordinaria gestione dei propri locali. Pertanto deve rilevarsi come
l’applicazione del principio di derivazione comunitaria della proporzionalità
abbia indotto il giudicante a intervenire sulla misura della sanzione
riconducendola ad un termine ritenuto congruo in relazione alle motivazioni del
provvedimento.
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