La
retrocessione dei beni.
La restituzione totale del bene è ammessa per mancata
esecuzione dell'opera o per mancato inizio della sua realizzazione, ai sensi
dell'art. 46, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Il nuovo testo normativo prevede, differentemente
dalla normativa precedente, il termine di dieci anni decorrente dalla data in
cui è stato eseguito il decreto di esproprio con l’immissione del possesso per
potere inoltrare la richiesta.
Gli espropriati, in quanto titolari, al riguardo, di
uno ius ad rem di carattere potestativo a contenuto
patrimoniale, possono chiedere che l'autorità giudiziaria pronunzi la decadenza
della dichiarazione di pubblica utilità
e che siano loro restituiti i beni espropriati.
Si tratta in ogni caso di un
nuovo procedimento che deve concretizzarsi con un atto di trasferimento da
parte dell’amministrazione espropriante ai precedenti proprietari.
La richiesta non può essere
formulata se vi è stato un inizio di esecuzione dell’opera da parte
dell’amministrazione.
E’ stato affermato che non può ritenersi ineseguita
l'opera quando, nel termine prescritto, essa sia stata realizzata nelle
strutture essenziali.
L'accertamento del requisito dell'esecuzione
dell'opera nei termini sopra indicati, è riservato al giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità, solo nei limiti di cui all'art. 360 n. 5
c.p.c.
Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 874, in Foro
amm. CDS, 2007, 2, 486.
Nel caso in cui l'intero immobile oggetto di
espropriazione non sia più ritenuto di pubblico interesse, dato che la pubblica
amministrazione non ha titolo per ritenerlo, esso deve essere restituito al
privato precedente proprietario espropriato, ove venga richiesta la
retrocessione, si deve però attendere la scadenza del termine decennale
Ad esempio, se le disposizioni del nuovo piano
regolatore modificano radicalmente l'assetto territoriale prima programmato e
gli immobili non utilizzati risultano giuridicamente sottratti, in modo
irreversibile, alla destinazione loro impressa con la dichiarazione di pubblica
utilità giustificativa della espropriazione, si determina una situazione di
giuridica inutilizzabilità degli stessi, che attribuisce al privato il diritto
di ottenere la retrocessione.
Non è più possibile, infatti, dare agli immobili la
destinazione prevista nel decreto di espropriazione e non attuata prima delle
modifiche intervenute nella pianificazione.
L'ente espropriante stabilisce il corrispettivo per la
retrocessione che è pari alla determinazione attuale dell'indennità di
esproprio, avendo presente la natura attuale di edificabilità o meno
dell’immobile, con riferimento al momento del ritrasferimento.
Se il richiedente non concorda sul corrispettivo della
retrocessione può richiedere che esso sia determinato dall’UTE o dalla
commissione provinciale prevista dall’art. 41, D.P.R. 8.6.2001, n. 327.
Avverso la stima è sempre proponibile ricorso alla
Corte d’appello del distretto in cui si trova il bene espropriato.
Il richiedente la retrocessione deve corrisponderne il
prezzo, entro il termine fissato dall’amministrazione, a pena di decadenza dal
diritto.
L'art. 48, 3° co., D.P.R. 8.6.2001, n. 327, prevede
che, anche qualora le aree dichiarate di pubblica utilità non vengano
utilizzate, i comuni possono esercitare il diritto alla prelazione entro 180
giorni dal momento in cui l’ente espropriante o il proprietario notificano al
comune l’accordo relativo alla retrocessione indicante l’area ed il
corrispettivo.
31. La
retrocessione parziale.
L’art. 47, D.P.R. 8.6.2001, n. 327, distingue
l'ipotesi di retrocessione parziale dalla restituzione totale del bene
espropriato nel caso di mancato utilizzo dell'area legittimamente espropriata.
Il diritto alla retrocessione sorge in capo
all'espropriato solo nel caso in cui l'amministrazione espropriante dichiari
che i beni non servono più per l'esecuzione dell'opera pubblica.
A tal fine evidentemente deve essere stata realizzata
l’opera pubblica o di pubblica utilità.
L’espropriato ravvisando la mancata utilizzazione di
tutto l’immobile espropriato può richiedere la restituzione parziale.
La retrocessione parziale ha luogo se, dopo l'esecuzione dell'opera
pubblica, uno o più fondi espropriati non abbiano
ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione.
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 04 luglio 2007,
n. 478, in Foro amm. TAR, 2007, 7-8, 2540.
A tal punto il soggetto
beneficiario della espropriazione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento trasmessa la proprietario ed al comune nel cui territorio si trova
il bene indica i beni che non servono all’esecuzione dell’opera e che possono
essere ritrasferiti ed indica il relativo corrispettivo.
Per potere procedere alla retrocessione
l’amministrazione deve avere dichiarato che il fondo o i fondi non utilizzati
non servono più alla realizzazione dell'opera.
Solo la dichiarazione di inservibilità determina la
trasformazione o dell’interesse legittimo del proprietario espropriato,
interesse il quale non assurge ancora al rango di diritto di proprietà,
assumendo invece consistenza di diritto potestativo. R. CARANTA, Questioni in materia di retrocessione dei
beni espropriati, in Giust. Civ.,
1998, 978.
Il diniego alla richiesta o la mancanza di tale
dichiarazione ed il comporta un a
lesione ad un interesse legittimo del richiedente che può essere tutelabile
presso la giustizia amministrativa in relazione al difetto di motivazione o
sulla logicità del provvedimento di diniego.
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 maggio 2007,
n. 4045, in Foro amm. TAR, 2007, 5, 1683.
Il diritto soggettivo nella retrocessione parziale,
azionabile davanti al giudice ordinario, sorge solo se ed in quanto
l'amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la
posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo) abbia dichiarato che
quei fondi più non servano all'opera pubblica. Cass. civ., sez. un., 08 marzo 2006, n. 4894, in Foro
amm. CDS, 2006, 6 1728
L'effetto ex
nunc del ritrasferimento del bene è riconducibile alla sentenza definitiva
che, nel difetto dell'accordo delle parti, determini il prezzo della retrocessione, poiché
solo con questa pronuncia - di natura costitutiva - viene meno il titolo
legittimante la proprietà e il possesso nei confronti dell'espropriante.
La sentenza che relativa alla domanda di
determinazione del prezzo del bene, contestualmente, può constatare
l'impossibilità della concreta attuazione del diritto alla
retrocessione.
E’ stato, logicamente, affermato che l'istituto della
retrocessione parziale o dei relitti
disciplinato negli artt. 60, 63, L. n. 2359, 1865 non trova applicazione
nell'ipotesi in cui sull'area
espropriata sia stata realizzata l'opera pubblica per la
quale era stato pronunziato il provvedimento ablatorio, anche se dopo la sua
ultimazione l'opera abbia poi perso siffatta utilizzazione. Cass. civ., Sez.
U., 13.11.1997, n. 11215, in Giust. Civ.,
1998, 969.
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