32. L’acquisizione
di bene occupato senza titolo.
Il principio di legalità trova consacrazione nell’art.
43, D.P.R. 327/2001.
L’articolo abroga espressamente l’occupazione
appropriativa o espropriazione sostanziale, vale a dire la cosiddetta
accessione invertita.
Tale riforma era necessaria, in quanto l’ordinamento
deve adeguarsi ai principi costituzionali e a quelli generali del diritto
internazionale sulla tutela della proprietà.
Il dettato legislativo ribalta lo schema
dell’occupazione appropriativa: non è più il privato che deve attivarsi per
chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno per illegittima
occupazione, con il rischio di vedersi dichiarare prescritta l’azione, se non
esercitata nel termine quinquennale, ma è l’amministrazione che deve procedere
ad acquisire i beni utilizzati senza titolo o attraverso il procedimento di
esproprio o attraverso l’atto di acquisizione.
La norma prevede una particolare disciplina
sostanziale e processuale per il caso che il proprietario chieda la tutela del
diritto di proprietà con un’azione petitoria e d’urgenza.
L’operato dell’amministrazione può essere così
valutato dal giudice amministrativo che ne decide la fondatezza.
La dottrina rileva l’illegittimità costituzionale
della disposizione per contrasto con due principi fondamentali; vi è, in primo
luogo, carenza di delega poiché manca un riferimento preciso alla possibilità
di configurare l’istituto della acquisizione.
In secondo luogo la dottrina evidenzia che si
attribuisce alla amministrazione la possibilità di espropriare al di fuori di
ogni legittimo procedimento e di ogni disposizione di legge che ammetta la
privazione della proprietà privata. G. LEONE, Osservazioni a margine del nuovo testo unico delle espropriazioni per
pubblica utilità, in Riv. Giur. Ed.,
III, 245.
Rimane da vedere se la pubblica amministrazione,
abituata ad edificare opere pubbliche senza preoccuparsi di rispettare i
diritti dei privati, tanto che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
biasimato per questo fortemente l’Italia, si adeguerà ai comportamenti più
restrittivi impostile dalla nuova riforma.
L’art. 43, 1 e 2 comma, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
dà disposizioni in merito alla possibilità di acquisire un bene immobile
utilizzato in assenza di un valido ed efficace titolo abilitante ovvero qualora
l’atto di esproprio sia stato annullato dal giudice amministrativo.
L’amministrazione, quindi, per potere giungere ad un
provvedimento di acquisizione non deve utilizzare semplicemente il bene altrui,
ma deve avere in precedenza provveduto a modificarlo, materialmente, anche se
si tratta di perseguire scopi di interesse pubblico.
L’atto di acquisizione deve contenere la descrizione
del procedimento o dei comportamenti materiali che hanno portato la
amministrazione ad utilizzare l’area, indicando la data in cui il fatto si è
verificato ed il nominativo del responsabile del procedimento.
L’atto deve riportare la misura del risarcimento, ex
art. 46, 6 comma, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e disporne il relativo
pagamento che è requisito essenziale per l’emanazione dell’atto di
acquisizione. F. CARINGELLA F., G. DE MARZO, R. DE NICTOLIS R., L.
MARUOTTI, L’espropriazione per pubblica utilità, 2002, 628.
Il decreto è notificato al
proprietario nelle forme degli atti processuali civili ed è titolo per il
passaggio di proprietà dell’area.
I criteri per effettuare la determinazione del
risarcimento del danno sono dettati dal legislatore che elimina le
controversie, anche di natura costituzionale, recependo il criterio del valore
venale del bene; qualora si tratti di terreno edificabile non si applicano le
riduzioni previste dall’art. 37, 1 comma, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
La norma quantifica anche gli interessi che devono
essere corrisposti dal giorno dell’avvenuta occupazione come moratori.
Essi sono compensativi del ritardo con cui è avvenuta
la liquidazione del risarcimento; pertanto, non si procede a rivalutazione
monetaria del bene dal momento dell’occupazione a quello del pagamento.
L’espresso rinvio all’art. 37, 7 comma, D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327, comporta che, anche nel caso di acquisizione, la
determinazione dell’indennizzo trova un limite nella dichiarazione effettuata
dal proprietario espropriato ai fini ICI.
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