. Il
riparto di giurisdizione nella tutela del diritto alla salute. La giurisdizione
ordinaria.
Il diritto
alla salute è riconosciuto concordemente dalla giurisprudenza come dritto
soggettivo alla cui tutela è preposto il giudice ordinario.
Tale tutela è
prevista anche in via d'urgenza con i provvedimenti d'urgenza da richiedersi al
Tribunale, ai sensi dell'art. 700 del c.p.c., al fine di rimuovere quegli
ostacoli - come le situazioni di pericolo che si vengano a creare per la salute
del ricorrente - sia nei rapporti privati, come nel caso di un datore di lavoro
la cui organizzazione di lavoro presenti aspetti pericolosi, sia nei confronti
di provvedimenti o dinieghi della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza ritiene che il medico
sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato
necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue
cure, anche in mancanza di esplicito consenso.
E’ ritenuto insuperabile l'espresso,
libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente,
ancorché l'omissione dell'intervento possa cagionare il pericolo di un
aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua morte.
Qualora il medico effettui ugualmente il
trattamento rifiutato può profilarsi a suo carico il reato di violenza privata,
ma non - nel caso in cui il trattamento comporti lesioni chirurgiche ed il
paziente muoia - il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzionale,
non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all'intervento
terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all'art. 582, c.p. Cass.
Pen., sez. I, 11 luglio 2002, n. 26646, in Cass.
pen., 2003, 1945.
Altro problema è quello è quello della
legittimità della richiesta di eutanasia da parte del paziente. G. M. SALERNO, Senza norme sull’accanimento terapeutico la
richiesta di eutanasia è inammissibile, in Guida Dir., 2007, n. 1, 32.
Ogni lesione
al diritto alla salute può dare origine a richieste di risarcimento. R. GALLI, Corso di diritto amministrativo, 1996,
124.
La dottrina afferma che il danno alla
persona è considerato risarcibile sotto tre distinti profili.
Il danno
biologico attiene alla violazione del diritto alla integrità psico-fisica di
ogni persona, esso si differenzia dal danno patrimoniale in quanto non ha
alcuna rilevanza con la capacità economico-reddituale del soggetto e, pertanto,
per la sua determinazione si fa riferimento a tabelle di liquidazione
predisposte dai tribunali.
Il danno
patrimoniale, secondo il principio del lucro cessante, deve avere riferimento
la mancata produzione di reddito da lavoro, mentre il danno emergente si
manifesta nella eventuale necessità di assistenza.
Il danno non
patrimoniale o morale consiste nel cosiddetto pretium doloris che viene fissato in via equitativa. Corte cost.,
14 luglio 1986, n. 184, in Foro it.,
1986, I,2053. W. BRONDOLO AAVV, Il danno
biologico patrimoniale morale, 1995, 81.
1.1.
La
giurisdizione amministrativa.
L'azione
amministrativa può incidere sul diritto alla salute con atti posti in essere
dagli organismi preposti dal legislatore all'attuazione del servizio sanitario
nazionale.
Si tratta di
tutti quei rapporti di convenzionamento che la pubblica amministrazione svolge
con le strutture private, trattate dal legislatore in posizione di parità,
almeno formalmente, con quelle pubbliche al fine dell'erogazione del
servizio.
Tali
provvedimenti attengono alla sfera degli interessi legittimi e, secondo la
regola generale, contro i provvedimenti illegittimi è ammessa tutela presso la
giustizia amministrativa.
L'inadempimento,
da parte dei soggetti pubblici convenzionati, di determinati obblighi di
comportamento derivanti dalla convenzione, come tutti gli aspetti che derivano dall'applicazione
del contenuto della convenzione sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971. Le
convenzioni hanno natura di contratti di diritto pubblico e danno vita a rapporti che si inquadrano nello schema delle
concessioni amministrative di pubblico servizio.
Il nuovo regime dell'accreditamento, di
cui all'art. 8 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, e succ. modif., ha sostituito
quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto
esistente tra la struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività
sanitaria, il quale resta di natura concessoria.
Rispetto al regime giuridico
preesistente nel nuovo sistema si è in presenza di concessioni ex lege di attività di servizio
pubblico.
La disciplina di queste convenzioni è
dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di
secondo grado o regionali, mantenendosi inoltre fermo sia il potere di
programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo delle
stesse sull'espletamento dell'attività concessa da parte delle istituzioni
sanitarie di carattere privato.
Al giurisprudenza ha pertanto deciso che
la controversia riguardante il diniego della domanda di struttura sanitaria
privata di operare in regime di accreditamento provvisorio con il S.s.n. è
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del
comma 1 dell'art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034. Cass. Civ., sez. un., 8 luglio
2005, n. 14335.
Non sussiste invece la giurisdizione del
g.a. in materia di corrispettivi per le
prestazioni effettuate nell'ambito del S.s.n., per effetto della dichiarazione
di illegittimità costituzionale, in parte
qua, dell'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 l.
21 luglio 2000 n. 205, per effetto della sentenza della Corte cost. 6 luglio
2004 n. 204.
Ciò comporta il venire meno della
specifica giurisdizione esclusiva su tutti i rapporti non ancora esauriti, con
la conseguente mancanza del potere del g.a. di applicare, nella materia, l'art.
8 comma 1, L. 205 del 2000 e perciò di emettere, in particolare decreti
ingiuntivi in tema di indennità, canoni e altri corrispettivi, stante
l'efficacia retroattiva - prevalente sul contrario principio delle perpetuatio jurisdictionis sancito
dall'art. 5 c.p.c. - che assiste le pronunce della Corte costituzionale.
Il giudizio di opposizione deve,
pertanto, concludersi con una pronuncia di annullamento del decreto ingiuntivo
opposto in conseguenza della dichiarazione del difetto di giurisdizione del
g.a. che l'ingiunzione ha emesso. Cons. St., sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7145.
Per quanto
riguarda i rapporti tra le USL e i dipendenti del servizio sanitario bisogna
distinguere i rapporti instaurati sulla
base di convenzioni nazionali previste dall'art. 48 della L. 833 del 1978 tra
medici specialisti liberi professionisti ed i rapporti che configurano un vero
e proprio rapporto di dipendenza con la USL.
I rapporti del
primo tipo s'inquadrano nello schema dei rapporti di collaborazione di diritto
privato.
Essi si concretizzano in una prestazione
d'opera continuata e coordinata prevalentemente personale anche se non a
carattere subordinato, la cosiddetta parasubordinazione, ex art. 409 n. 3 del
c.p.c.
Le controversie relative, una volta
stipulata la convenzione, allo svolgimento ad alla risoluzione del rapporto di
lavoro autonomo parasubordinato rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario, atteso che il rapporto stesso attribuisce al medico veri e propri
diritti soggettivi.
La controversia attinente, invece alla
fase che precede la stipula della convenzione come, ad esempio, quella relativa
all'annullamento della delibera dell'amministrazione sanitaria con la quale è
disposto l'inserimento di medici in una graduatoria di soggetti aspiranti alla
conclusione di un rapporto convenzionato, riferendosi all'esercizio di un
potere discrezionale dell'amministrazione, rispetto al quale gli aspiranti
vengono a trovarsi in una posizione di interesse legittimo, rientrano nella
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 novembre 2004, n. 5961,
in Foro amm. TAR, 2004, 3337.
701
La giurisprudenza sostiene che la
domanda di rimborso di spese ospedaliere, sostenute all'estero dall'assistito
dal S.S.N., senza previa autorizzazione degli organi di tale servizio attiene
ad una posizione di interesse legittimo, attesa la sussistenza in proposito di
un potere autorizzatorio dell'autorità amministrativa che è espressione di
discrezionalità amministrativa ed ha ad oggetto la valutazione della propria
capacità di soddisfare l'esigenza dell'assistito, tempestivamente ed in forma
adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria. Cass. ss.uu.,
19 febbraio 1999, n. 85.
L'art. 4, D.M. 3 novembre 1999, che richiede la previa autorizzazione al ricovero estero, segna un punto di ragionevole equilibrio tra la tutela del diritto alla salute e quella di altri beni giuridici parimenti tutelati dalla Costituzione. Esso non contrasta con la normativa comunitaria sul diritto di libera circolazione delle persone atteso che, in base al successivo art. 7, D.M. 3 novembre 1999, cit., ben può il cittadino intracomunitario rivolgersi a strutture sanitarie appartenenti ad uno dei paesi dell'UE ove sussistano obiettive ragioni di urgenza inconciliabili con i tempi e le possibilità del ricovero interno. T.A.R. Lazio Latina, 14 ottobre 2005, n. 1071, in Foro amm. TAR, 2006, 2 641. C. VIDETTA, Ancora sulla compatibilità della disciplina italiana per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero con i principi comunitari, in Foro amm. TAR, 2006, 2, 645.
L'art. 4, D.M. 3 novembre 1999, che richiede la previa autorizzazione al ricovero estero, segna un punto di ragionevole equilibrio tra la tutela del diritto alla salute e quella di altri beni giuridici parimenti tutelati dalla Costituzione. Esso non contrasta con la normativa comunitaria sul diritto di libera circolazione delle persone atteso che, in base al successivo art. 7, D.M. 3 novembre 1999, cit., ben può il cittadino intracomunitario rivolgersi a strutture sanitarie appartenenti ad uno dei paesi dell'UE ove sussistano obiettive ragioni di urgenza inconciliabili con i tempi e le possibilità del ricovero interno. T.A.R. Lazio Latina, 14 ottobre 2005, n. 1071, in Foro amm. TAR, 2006, 2 641. C. VIDETTA, Ancora sulla compatibilità della disciplina italiana per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero con i principi comunitari, in Foro amm. TAR, 2006, 2, 645.
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