2. Il servizio sanitario nazionale.
Il servizio
sanitario nazionale è l'organizzazione preposta a tutela della salute dalla
L.833/1978.
Tale riforma
dell'organizzazione amministrativa ha avuto lo scopo di unificare le
prestazioni prima erogate da numerosi enti pubblici; essa ha però creato un
sistema criticato per l'eccessiva complessità da cui sono derivati costi non
rapportati alle prestazioni erogate .
L'attuazione
del servizio sanitario nazionale è demandata dallo Stato alle regioni e agli
enti locali che le esercitano attraverso strutture operative, autonome che sono
le unità sanitarie locali.
Lo Stato ha
funzioni programmatorie di ripartizione fra le regioni delle risorse da
destinare alla programmazione sanitaria, oltre che competenza primaria nelle
materie riservate dall'art. 4 come inquinamento ed igiene.
Le regioni
hanno potestà legislativa nelle funzioni non attribuite allo Stato, inoltre le
regioni hanno il compito di determinare gli ambiti territoriali delle unità
sanitarie locali.
Le regioni
approvano nell'ambito del piano sanitario nazionale i propri piani sanitari
regionali, ai sensi degli artt. 53 e segg.
Alle regioni è
riservato la vigilanza sulle farmacie e le condizioni per l'autorizzazione
delle case di cura private e la vigilanza su di esse, e definisce le
caratteristiche funzionali che tali istituzioni devono fornire onde assicurare
livelli di prestazioni non inferiori a quelle fornite dalle strutture
pubbliche, ai sensi degli artt. 43 e segg.
Le strutture
operative sono le unità sanitarie locali che in un primo tempo sono organizzate
come strutture operative dei comuni, a cui appartiene la proprietà dei beni
patrimoniali utilizzati dalle USSL, per la loro attività gestionale.
Successivamente
col D.L.vo 502/1992 le USSL diventano strutture operative della regione,
vengono ridotte di numero per problemi
evidenti di economicità, e la stessa struttura operativa dell'ente viene
drasticamente ridotta al solo direttore generale, che deve essere nominato
dalla regione tra gli iscritti ad un apposito elenco, come precisa l'art.3 del
D.L.vo citato. Inoltre tutti i beni mobili ed immobili che facevano parte del
patrimonio del comune con vincolo di destinazione alla USSL sono trasferiti,
con provvedimento da adottarsi dalla regione, al patrimonio delle USSL e delle
aziende ospedaliere.
Le regioni
devono poi costituire le Aziende ospedaliere , che hanno autonomia operativa e
personalità giuridica. Esse sono amministrate da un direttore generale.
Le strutture
operative conseguono così un doveroso riconoscimento di autonomia gestionale.
3. Il rapporto
tra pubblico e privato nella sanità nel D.L.vo 502/1992.
La Legge
833/1978 nel disciplinare all'art. 43 i rapporti fra le istituzioni sanitarie
di carattere privato subordina alla autorizzazione e alla vigilanza regionale
la possibilità di operare.
Il rapporto
fra i soggetti privati e la sanità pubblica si concretizza attraverso la
stipula di convenzioni redatte secondo schemi tipo, approvate dal consiglio dei
ministri, su proposta del consiglio sanitario nazionale.
Attraverso la
stipula di tali convenzioni si attua l'inserimento della struttura privata nel
sistema pubblico.
Il sistema
viene modificato dal D.L.vo 502/1992 che, all'art. 8 comma 4, prevede vengano
definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l'esercizio delle attività sanitarie e la periodicità dei controlli sulla
permanenza dei requisiti stessi.
Con il
medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'adeguamento delle strutture
e dei presidi già autorizzati ed i criteri per l'aggiornamento dei suddetti
requisiti minimi, nonché per la classificazione dei presidi e delle strutture
in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e per le attività
obbligatorie in materia di controllo della qualità delle prestazioni.
Nella ricerca
del contenimento della spesa e nel miglioramento della qualità dei servizi le
norme tendono a creare un sistema concorrenziale, a parità di parametri, tra
pubblico e privato confermando la libertà di scelta nelle prestazioni del
soggetto fruitore.
Tale
disciplina si applica anche alle corrispondenti strutture pubbliche.
4. La scelta
delle prestazioni.
Il sistema
viene modificato dal D.L.vo 502/1992, all'art. 8 comma 5 secondo i seguenti
principi.
L'unità
sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni
specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e
di laboratorio ed ospedaliere,
contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della
programmazione e le disposizioni regionali.
Allo scopo si
avvale dei propri presidi, nonché delle aziende di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie
pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, ad integrazione delle
strutture pubbliche, e dei
professionisti con i quali intrattiene appositi rapporti fondati sulla
corresponsione di un corrispettivo
predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.
Ferma restando
la facoltà di libera scelta del presidio o del professionista erogante da parte
dell'assistito, l'erogazione delle
prestazioni è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o
richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico
di fiducia dell'interessato.
Il soggetto
convenzionato col servizio sanitario, ossia il medico di fiducia, deve solo
accertare la necessità della prestazione, sia per tutelare la salute
dell'assistito sia per una evidente economicità di gestione.
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