1.
Le autorità amministrative indipendenti.
Le autorità
amministrative indipendenti sono istituite dal legislatore al fine di governare
determinati settori di servizi prima affidati all’amministrazione. Il fenomeno
è del tutto differente da quello della cosiddetta amministrazione per enti
pubblici dove gli enti erano direttamente dipendenti dall’amministrazione
statale e, in particolare, avevano il controllo diretto o indiretto da parte dei
ministeri.
Le autorità
amministrative indipendenti sono, infatti, totalmente svincolate da ogni
rapporto con l’organizzazione ministeriale.
Il fenomeno ha incontrato un indubbio
successo visto il proliferare di tali autorità.
Non esiste una legge generale che
disciplini le caratteristiche fondamentali di dette autorità perché questi enti
non costituiscono una categoria omogenea; si può solo evidenziare una
caratteristica negativa ossia che esse non sono organi dell’amministrazione
statale.
Le Autorità esercitano dei poteri
regolatori nell’ambito delle competenze ad esse attribuite che sono poste al di
fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di
responsabilità delineato dall'art. 95 della Costituzione.
Detto potere deve essere supportato da
un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei
soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture
rappresentative.
In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del Governo, l'indipendenza e neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano assicurate le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale.
In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti del Governo, l'indipendenza e neutralità delle Autorità può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano assicurate le garanzie del giusto procedimento e che il controllo avvenga poi in sede giurisdizionale.
Non è pensabile che l'attività di regulation sia svolta senza la
necessaria partecipazione al procedimento dei soggetti interessati: nei settori
regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole
di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del
valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con
un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del
contraddittorio.
La dottrina ha
sottolineato che si instaura una correlazione inversa tra legalità sostanziale
e legalità procedurale: quanto meno è garantita la prima, per effetto
dell'attribuzione alle Autorità indipendenti di poteri normativi e
amministrativi non compiutamente definiti, tanto maggiore è l'esigenza di
potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nel
procedimento finalizzato all'assunzione di decisioni che hanno un impatto rilevante
sull'assetto del mercato e sugli operatori. F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, 2004, 858.
La giurisprudenza esige che l'attività
di regolazione sia preceduta dalla consultazione preventiva, volta a
raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati. Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972,
in Foro amm. CDS, 2006, 12 3398
In altri casi
all’autorità compete un potere di controllo destinato a sfociare solo in
relazioni periodiche al governo e al Parlamento, come l’autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, prevista dalla L. 109/1994.
Il potere di
controllo può essere preliminare e, come tale, condizionante l’esercizio
successivo della Corte dei Conti, come l’autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, di cui alla L. 12 febbraio 1993, n. 39.
2.
Classificazione. Le autorità trasversali.
Le autorità di settore.
La dottrina
classifica le autorità amministrative indipendenti in rapporto alle loro
competenze in autorità trasversali e autorità di settore.
Le autorità
trasversali sono preposte ad un determinata materia con caratteri di generalità
come la commissione di garanzia dell’attuazione del diritto di sciopero e
l’autorità per la concorrenza ed il mercato disposte dalla L. 10 ottobre 1990,
n. 287, che verifica il rispetto delle regole concorrenziali alla legislazione
italiana e a quella comunitaria in ogni ambito economico.
La commissione
di garanzia dell’attuazione del diritto di sciopero è stata istituita dalla L.
12 giugno 1990, n. 146.
La commissione
è preposta per realizzare tentativi di conciliazione tesi a comporre eventuali
conflitti sociali che possono sfociare in manifestazioni di sciopero.
La
regolamentazione dello sciopero e delle sue modalità, a salvaguardia dei
servizi essenziali, è disposta attraverso una ordinanza, ai sensi dell'art. 8,
comma 2 della L. 12 giugno 1990, n. 146.
Le autorità di settore operano, invece,
in un ambito circoscritto al fine di regolare e vigilare una determinata
attività, come l’autorità per la radiodiffusione e l’editoria disposta dalla L.
6 agosto 1990, n. 223, l’autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione disposta dalla L. 12 febbraio 1993, n. 39, l’autorità per i
servizi di pubblica utilità disposta dalla L. 14 novembre 1995, n. 481,
l’autorità per il trattamento dei dati personali disposta dalla L. 31 dicembre
1996, n. 675, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni disposta dalla L.
31 luglio 1997, n. 249.
La L. 6 agosto 1990, n. 223 affida al
Garante per la radiodiffusione e l’editoria poteri di programmazione,
autorizzazione e controllo sulle imprese radiotelevisive ed editoriali.
L’art. 31
della L. 6 agosto 1990, n. 223 affida al Garante e al Ministro delle poste e
telecomunicazioni funzioni sanzionatorie. Per le sanzioni amministrative si
applica la L. 24 novembre 1981, n. 689, vedi voce Sanzioni amministrative, par.
2.
Contro i
provvedimenti di revoca della concessione è, evidentemente, ammesso ricorso al
giudice amministrativo.
La
giurisprudenza ha precisato, infatti, che il privato, che gestisca un'emittente
via etere di programmi radiotelevisivi in ambito locale, deve adire la
giurisdizione amministrativa e non quella ordinaria, qualora insorga contro il
provvedimento di chiusura del suo impianto. Cass. civ., sez. un., 7 maggio
1996, n. 4219, in Giust. civ. Mass.,
1996, 679.
La autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione è costituita dalla L. 12
febbraio 1993, n. 39.
L’autorità ha,
da un lato, funzioni di consulenza tecnica in materia di pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi
automatizzati delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 7 della L. 12
febbraio 1993 n. 39, dall’altro ha funzione consultiva obbligatoria sugli
schemi di contratto concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai
sistemi informativi automatizzati, salvo il controllo successivo della Corte
dei Conti cui l’autorità deve conformarsi, ai sensi dell’art. 14 della L. 12
febbraio 1993, n. 39.
I
provvedimenti adottati dall’autorità hanno sostanzialmente natura di atti
preparatori che possono essere impugnati coll’atto che li recepisce secondo le
regole generali. Sono, pertanto, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo
gli atti che si riferiscono alla gara di appalto.
La L. 14
novembre 1995, n. 481 istituisce le autorità competenti per i servizi di
pubblica utilità rispettivamente per l’energia elettrica il gas e per le
telecomunicazioni.
L’autorità ha,
fra l’altro, il compito di formulare proposte al governo sui servizi da
assoggettare a regime di concessione o autorizzazione, stabilisce le tariffe,
controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, accesso e
acquisizione della documentazione, assicura la più ampia pubblicità delle
condizioni dei servizi.
I
provvedimenti adottati dall’autorità hanno natura amministrativa e sono,
pertanto, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, ove ha sede l’autorità
che ha giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 2, comma 25, della L. 14
novembre 1995, n. 481
La
giurisprudenza ha precisato che i provvedimenti
recanti nuovi criteri
applicativi delle tariffe
elettriche restano in vigore, ancorché anteriormente emanati, sino
alla rideterminazione delle tariffe
predette da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi
della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12. Cons. Stato, sez. VI, 20
giugno 1997, n. 943, in Foro amm.,
1997, 1692.
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