domenica 5 febbraio 2017

Turismo Subingresso nella Attività

Turismo Subingresso nella Attività.

Il subentrante deve essere e il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali.
 Il contratto deve necessariamente essere in forma scritta e va depositato per l’iscrizione al registro delle imprese
Ma come si realizza il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio pubblico?
Quando si affronta l’argomento, ci si trova di fronte a un incrocio di norme nazionali e regionali: per individuare la corretta disciplina, meglio fare un po’ di ordine.
Il subingresso rientra tra i temi affrontati dai provvedimenti attuativi della direttiva comunitaria 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno.
Il Dlgs 59/2010, poi ritoccato dal Dlgs 147/2012. Quest’ultimo decreto ha infine ridisegnato la disciplina, prevedendo che «il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio».
Il nuovo articolo 64 del decreto legislativo 59/2010 afferma quindi che sia nel caso di affitto d’azienda o di cessione definitiva, nel caso di atto volontario tra vivi o per causa di morte, il riferimento rimane quello della Scia: da presentare al Suap (Sportello unico attività produttive) del Comune.
Basta la segnalazione certificata, che non ha bisogno di alcuna asseverazione del tecnico abilitato.
I principi introdotti dai decreti hanno effetto anche sulle norme stabilite dalle regioni. Alcune leggi regionali specifiche sulla somministrazione, ad esempio in Valle d’Aosta o Lombardia, parlano di “reintestazione dell’autorizzazione.
La reintestazione a seguito di Scia perde di significato, perché la Scia stessa costituisce titolo di legittimazione per l’esercizio dell’attività.
C’è poi chi, come il Veneto, parla di “comunicazione” ai fini del subingresso: si intende però “segnalazione”, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/90, perché non esiste un istituto giuridico della “comunicazione”.
Valgono le regole del Dlgs 59/2010».
Chi subentra nell’attività deve avere tutti i requisiti morali e professionali elencati all’art.71 del Dlgs 59/2010. 
Come si dimostra però l’effettivo trasferimento? Per le imprese soggette a registrazione  i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, ex art. 2556 c.c.
Deposito contratto per l’iscrizione al registro delle imprese.
Il trasferimento effettivo dell’azienda può dirsi realizzato solo dopo che il contratto tra le parti sia stato depositato per l’iscrizione al registro delle imprese. Un’operazione possibile quando il contratto sottoscritto ha la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata».
Il subingresso deve avvenire senza soluzione di continuità, cioè con il proseguimento senza interruzione dell’attività».  
Se, scaduto un contratto d’affitto, il titolare originario trovi un altro soggetto a cui affittare l’azienda senza che lui l’abbia mai effettivamente attivata il Comune che riceve la Scia può bloccare il trasferimento dell’attività se a monte non c’è il ritorno nella disponibilità del titolare.



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