giunta regionale – 9^
legislatura
ALLEGATOA alla Dgr n. 419 del 31 marzo 2015 pag. 1/7
DISPOSIZIONI
ATTUATIVE GENERALI E COMUNI A ALLOGGI TURISTICI, CASE PER VACANZE,
UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO, BED
& BREAKFAST
|
ARTICOLO 1 AMBITO DI
APPLICAZIONE
1.
Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi degli
articoli 27, 29 e 31 della legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11 “Sviluppo e
sostenibilità del turismo veneto” le seguenti tipologie di strutture
ricettive: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad
uso turistico e bed & breakfast, d’ora in poi definite strutture
complementari.
2.
Le presenti disposizioni non si
applicano agli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, di
cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dato che in essi non
vengono forniti servizi durante il soggiorno del cliente, fatti salvi gli
obblighi del locatore previsti dalle leggi statali.
3.
Le
strutture ricettive extralberghiere esistenti, già disciplinate dalla L.R. 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle
regionali in materia di turismo”, nonché le nuove strutture ricettive
complementari, devono classificarsi, in una delle tipologie di strutture
ricettive complementari previste dalla L.R. n. 11/2013,a scelta del titolare e
comunque in presenza dei requisiti del presente provvedimento, come risulta
nella seguente tabella di confronto:
Tipologia
Legge regionale n. 33/2002
|
Legge
regionale n. 11/2013
|
|||
Tipologia
|
Denominazioni
aggiuntive / sostitutive
|
Allegati
di riferimento
|
||
Affittacamere,
|
Attività ricettive in
|
Alloggi
turistici
|
Camere / Rooms / Zimmer /Chambres
Locande,
Residenze
rurali / Country house,
|
Allegato
B)
|
esercizi di ristorazione,
Locande,
Attività ricettive in
residenze rurali / Country house, Foresterie
per turisti
|
||||
Case per ferie, Centri vacanze per ragazzi, Ostelli
per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centri soggiorno studi,
Foresterie per turisti
|
Case per vacanze
|
Case
per ferie,
Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù / Youth hostel /
Hostel,
Case religiose di ospitalità,
Centro soggiorno studi, Case per vacanze sociali,
|
Allegato C)
|
|
Residence,
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate
|
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
|
Residence,
Appartamenti
vacanze,
|
Allegato D)
|
|
Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast
|
Bed and Breakfast
|
B
& B
|
Allegato E)
|
|
4.
Per le tipologie di strutture
ricettive complementari indicate nel prospetto valgono sia i rispettivi
allegati alla presente deliberazione,
sia il presente Allegato A) che riporta indicazioni, criteri e prescrizioni di
carattere generale da applicarsi indistintamente alle strutture complementari,
ad eccezione dei rifugi che saranno trattati con separato provvedimento.
5.
L’ambito territoriale di
applicazione delle presenti disposizioni è l’intero territorio regionale e si
applicano dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del presente provvedimento.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONI
E DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE
1.
Sono strutture ricettive aperte al
pubblico le strutture che, nei periodi di apertura comunicati dal titolare ai
sensi del punto 9 del presente Allegato, offrono al pubblico, a pagamento,
alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive.
2.
È temporaneo l’alloggio non
residenziale offerto al turista per un periodo anche continuativo e comunque
inferiore ad un anno , ai sensi della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2
del Regolamento (CE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee del turismo.
3.
Ai
sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 11/2013, le strutture
complementari possono assumere le seguenti denominazioni aggiuntive o sostitutive,
nel rispetto delle indicazioni sotto riportate:
-
alloggio turistico:
-
case per vacanze:
Casa per ferie: casa per
vacanze se il gestore è un’impresa con oggetto comprendente sia l’attività
ricettiva sia altra attività economica oppure un’associazione senza scopo di lucro;
Centro vacanze per ragazzi: casa per vacanze se il gestore è un’associazione senza scopo di
lucro e vi è la presenza continuativa
nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e pedagogico;
Ostello della gioventù / Youth hostel / Hostel: casa per vacanze se il
gestore è un’associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la
promozione del turismo giovanile o un ente
pubblico;
Casa religiosa di ospitalità: casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato al culto
religioso e se il gestore è un ente
ecclesiastico o un ente con finalità religiose;
Centro soggiorno studi:
casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato a corsi di formazione;
Casa per vacanze sociali:
casa per vacanze gestita da un ente senza scopo di lucro e nella cui struttura sussistano almeno tre requisiti
tra quelli previsti nell’Allegato C nella sezione “ Requisiti obbligatori
fungibili per strutture ricettive complementari con denominazione aggiuntiva
“casa per vacanze sociali” ;
-
unità abitative ammobiliate per
uso turistico (UAAT):
Residence: unità abitative ammobiliate ad uso
turistico, site nello stesso edificio o in più edifici all’interno della stessa
area delimitata di proprietà, se è prestato il servizio di portineria per
almeno 8 ore giornaliere in apposito locale all’ingresso della struttura
ricettiva;
Appartamenti vacanze:
unità abitative ammobiliate ad uso turistico – anche non site nello stesso
edificio o in più edifici all’interno della stessa area delimitata di proprietà
– in cui non viene prestato il servizio
di portineria;
-
Bed & breakfast:
B & B: sigla sostitutiva di Bed and Breakfast.
4.
Le foresterie per
turisti, già
disciplinate dagli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 33/2002, che
offrano a pagamento servizi al turista durante il suo soggiorno, potranno
classificarsi alternativamente nella
tipologia case per vacanze,
qualora abbiano i requisiti previsti nell’Allegato C al presente provvedimento,
oppure nella tipologia alloggio turistico,
qualora abbiano i requisiti previsti nell’Allegato B al presente provvedimento.
ARTICOLO 3
EFFICACIA DEI REQUISITI STRUTTURALI E DIMENSIONALI
1.
I requisiti strutturali e
dimensionali delle strutture complementari, individuati nel presente
provvedimento, si applicano, dalla data della sua pubblicazione sul BUR, a tutte le strutture complementari, salvo quanto
previsto per le
strutture già autorizzate di cui al successivo comma 2.
2.
Per
le strutture ricettive complementari già autorizzate alla data di
pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e che richiedono la
classificazione a 2 leoni, i requisiti dimensionali e strutturali
già assentiti, ma inferiori a quelli indicati nei successivi allegati B,
C, D ed E, sono fatti salvi.
3.
Va altresì specificato che, le
superfici minime considerate negli allegati B, C), D) ed E) sono applicabili a
tutte le nuove strutture, salvo dimensioni maggiori stabilite dai regolamenti
comunali nei quali la struttura ricettiva è ubicata.
ARTICOLO 4
DESTINAZIONE EDILIZIA DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI
1.
L’immobile
da classificare per la prima volta quale nuova struttura ricettiva
complementare deve avere una destinazione d’uso edilizia turistico –
ricettiva, salvo il Bed & Breakfast che,
in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2013 ha, e mantiene,
destinazione abitativa.
2.
Resta
confermata la destinazione d’uso edilizia delle strutture ricettive
extralberghiere disciplinate dall’articolo 25 della legge regionale n. 33/2002
che hanno già presentato denuncia di inizio attività o di segnalazione
certificata di inizio attività prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
3.
Rimane altresì confermato l’obbligo
di destinazione edilizia delle strutture ricettive extralberghiere oggetto di progetti di nuova costruzione o di
ristrutturazione edilizia presentati in Comune prima della data di
pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
ARTICOLO 5
ALTEZZE MINIME DEI LOCALI DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI
1.
L’altezza minima dei locali delle
strutture complementari è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
2.
Sono fatte salve comunque le
altezze minime dei locali delle strutture già autorizzate dal comune ai
sensi della normativa regionale turistica prima della pubblicazione del
presente provvedimento.
3.
In
linea generale, e fatte salve disposizioni diverse dei regolamenti comunali che
prevedano altezze superiori, deve essere
garantita un’altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, riducibile
a metri 2,40 per i vani accessori,
quali i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
4.
In materia di altezze minime sono
possibili solo le deroghe previste dall’articolo 1 del Decreto
del Ministero della Sanità in data 5 luglio 1975 e dall’ articolo 2
della legge regionale n. 12/1999 “Recupero
dei sottotetti esistenti a fini abitativi”.
ARTICOLO 6
DOCUMENTAZIONE
SEMPLIFICATA PER LA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE COMPLEMENTARI
ESISTENTI
1.
Il
titolare di struttura extralberghiera già definita dalla legge regionale n.
33/2002, quale affittacamere, attività ricettive in esercizi di
ristorazione/locande, attività ricettive in esercizi rurali/country house,
residence, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e di attività ricettiva
a conduzione familiare, bed and breakfast e foresterie per turisti – che siano
già stati oggetto di classificazione o di segnalazione/denuncia di inizio attività, in corso di validità
alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento – presenta una documentazione
semplificata per la domanda di classificazione ai sensi della l.r. n.
11/2013 e delle disposizioni della presente deliberazione ed in particolare
dell’art. 1 del presente Allegato.
2.
La domanda per ottenere la
classificazione come alloggio turistico, unità abitativa ammobiliata ad uso
turistico, bed and breakfast deve essere presentata alla Provincia, per il
tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), secondo il
modello approvato dal Direttore della Sezione Turismo, e deve comprendere una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, con le seguenti indicazioni:
la capacità ricettiva
e il periodo di apertura,
la localizzazione e le
dimensioni delle eventuali aree comuni, dei locali di pernottamento e gli
estremi catastali della/e unità immobiliare/i adibita/e a struttura ricettiva;
il possesso dei
requisiti di classificazione della struttura ricettiva, secondo i criteri
riportati negli allegati B, D, E al presente provvedimento e, ove previsto
dalle pertinenti normative, di
agibilità.
3.
La domanda per ottenere la classificazione come casa per vacanze deve essere presentata alla Provincia,
per il tramite dello Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP), secondo il modello approvato dal Direttore della Sezione
Turismo, e deve comprendere una dichiarazione
sostitutiva di atto
di notorietà, con le seguenti indicazioni:
la capacità ricettiva
e il periodo di apertura,
la localizzazione e
le dimensioni delle eventuali aree comuni, dei locali di pernottamento e gli
estremi catastali della/e unità immobiliare/i adibita/e a struttura ricettiva;
il possesso dei
requisiti di classificazione della struttura ricettiva, secondo i criteri
riportati nell’ allegato C al presente provvedimento e, ove previsto dalle
pertinenti normative, di agibilità;
una copia della
planimetria del complesso in scala 1:100, corrispondente agli elaborati grafici
approvati dal Comune.
4.
È facoltativa, e quindi a
discrezione del titolare della struttura ricettiva complementare, salvo il caso
in cui sia requisito obbligatorio per la
classificazione, la comunicazione dei seguenti due altri elementi informativi
della struttura:
la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone
disabili, ai sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e in conformità alla
deliberazione n. 1428/2011, con l’indicazione del numero di camere, bagni ed
ascensori accessibili ai disabili,
la comunicazione alla
Regione dell’indirizzo di posta elettronica e del sito web, per le strutture
ricettive dotate di un sito internet.
ARTICOLO 7
DOCUMENTAZIONE
PER LA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI NUOVE STRUTTURE COMPLEMENTARI
1.
Il
titolare di nuova struttura ricettiva complementare, da aprirsi dopo
la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, presenta alla
Provincia la domanda di rilascio di classificazione, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP), secondo il modello approvato con Decreto del Direttore della
Sezione Turismo, su modello regionale, indicante:
i requisiti di
classificazione della struttura ricettiva, secondo i criteri riportati negli
allegati B, C, D, E al presente provvedimento, e il periodo di apertura;
asseverazione di un
tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti
leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna
camera o unità abitativa; indicazione degli atti comprovanti i requisiti
edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei
locali e degli edifici.
2.
Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati:
la relazione tecnico
descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni
e dei locali di pernottamento;
copia delle
planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;
3.
È facoltativa, e quindi a
discrezione del titolare della struttura ricettiva complementare, salvo il caso
in cui sia requisito obbligatorio per la
classificazione, la comunicazione dei seguenti due altri elementi informativi
della struttura:
la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone
disabili, ai sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e in conformità alla
deliberazione n. 1428/2011, con l’indicazione del numero di camere, bagni ed
ascensori accessibili ai disabili;
la comunicazione alla
Regione dell’indirizzo di posta elettronica e del sito web, per le strutture
ricettive dotate di un sito internet.
ARTICOLO 8
PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO
1.
I titolari delle strutture
ricettive complementari comunicano il periodo di apertura al pubblico in sede
di domanda di classificazione ed in sede di SCIA, tramite il SUAP. Le eventuali
variazioni del periodo di apertura al pubblico sono comunicate tramite il SUAP
al Comune ed alla Provincia.
2.
Il
periodo di apertura al pubblico delle strutture ricettive può essere annuale
per l’intero anno solare, o stagionale, con una apertura non inferiore a tre
mesi consecutivi all’anno.
3.
Le strutture ad apertura stagionale
possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei
nello stesso anno solare,
senza un limite
minimo di durata
e comunque per
un periodo complessivo
non
superiore a nove mesi.
4.
Il titolare del bed & breakfast
occasionale, pur soggetto a classificazione, non è tenuto a comunicare il
periodo di apertura al pubblico.
ARTICOLO 9
AGENZIE IMMOBILIARI ED IMMOBILIARI TURISTICHE
1.
I titolari di agenzie immobiliari e
immobiliari turistiche, nell’ambito del loro mandato per le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, possono presentare, tramite il SUAP, la domanda
di classificazione, la eventuale variazione del periodo di apertura e la
segnalazione certificata di inizio attività in nome e per conto del mandatario titolare della struttura ricettiva.
2.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo
13 della legge regionale n. 11/2013, i titolari di agenzie immobiliari e
immobiliari turistiche, nell’ambito del loro mandato per le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, possono trasmettere esclusivamente per via
telematica tutti i dati turistici richiesti dalla Regione.
3.
I titolari di unità abitative
ammobiliate ad uso turistico hanno facoltà di affidare la gestione di uno o più
servizi, da rendere nelle unità abitative durante il soggiorno del cliente, ad
altri soggetti terzi tra cui le agenzie immobiliari e immobiliari turistiche.
ARTICOLO 10
SIMBOLI DISTINTIVI DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI
1.
Il simbolo distintivo della
classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico
all’esterno dell’ingresso principale delle strutture complementari e non
costituisce messaggio pubblicitario.
2.
Il simbolo distintivo è costituito
da un letto per tutte le strutture complementari, su fondo verde racchiuso in
un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde. Nella parte
superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia
di struttura complementare, con lettere scritte in maiuscolo:
per gli alloggi
turistici: CAMERE / ZIMMER / CHAMBRES / ROOMS (la seconda lingua è a scelta del gestore);
per le Country
house: COUNTRY HOUSE;
per le case per
vacanze: CASA VACANZA;
per gli Ostelli della gioventù: YOUTH HOSTEL oppure, a scelta del
gestore: HOSTEL;
per le unità
abitative ammobiliate ad uso turistico: APPARTAMENTI VACANZE; per i residence: RESIDENCE;
per i bed
& breakfast: B&B.
3.
Nella parte inferiore dell’ellisse
appaiono i leoni specificanti la categoria assegnata all’esercizio da 2 a
5 leoni.
4.
Il simbolo distintivo della
classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le
dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del
Direttore della Sezione regionale Turismo.
ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI PER LA SPECIFICITÀ DEL COMUNE DI VENEZIA
1.
Come previsto dalla presente
deliberazione, nel caso specifico di strutture ricettive complementari ubicate
nel territorio del Comune di Venezia si ritiene di prevedere un periodo di
transitorietà. Infatti, è necessario evidenziare la specificità di Venezia che,
oltre ad un tessuto urbano ed edilizio particolarmente delicato e quindi
meritevole di peculiare applicazione, ha l’assoluta necessità, e certamente
impegnativa scelta amministrativa e programmatica, di far convivere, da un
lato, uno sviluppo armonioso delle attività turistiche e dall’altro di
consentire un equilibrato rapporto fra residenti e turisti, e tali criticità
urbanistiche, edilizie e di pianificazione territoriale sono state
ripetutamente segnalate sia dallo stesso Comune che dalle associazioni che
raggruppano le attività complementari.
2.
A ciò si aggiunga che tale
particolare situazione è aggravata dal fatto che il Comune di Venezia, per
altro in corso di trasformazione in città metropolitana, risulta da tempo privo
degli organi elettivi, per cui materialmente impossibilitato a definire
questioni che attengono più strettamente alla strategia programmatoria e
politica di un’amministrazione comunale, rischiando pertanto di
penalizzare oltremodo,
e senza la possibilità di individuare pratiche soluzioni, attività
da tempo avviate e consolidate nel territorio comunale.
3.
In
relazione a quanto sopra, si ritiene quindi sussistano i presupposti per
stabilire che, per le strutture ricettive complementari ubicate nel territorio
del Comune di Venezia, il termine finale per ottenere la classificazione, in
conformità al presente provvedimento, è stabilito entro il diciottesimo mese
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BUR, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 50, comma 6
e 7 della legge regionale n. 11/2013.
ARTICOLO 12
ALLOGGI IN LOCAZIONE TURISTICA
1.
In questo capitolo si ritiene di
chiarire in via definitiva lo spartiacque fra le attività che forniscono
servizi turistici ai clienti e la locazione per finalità esclusivamente
turistiche ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibito ad uso abitativo”.
2.
La legge regionale n. 11/2013
stabilisce pertanto che è unità abitativa ammobiliata ad uso turistico la
struttura ricettiva composta da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più
posti letto, nonché di servizi
igienici e di cucina autonomi, che fornisce al turista i servizi turistici
riportati all’allegato D) alla presente deliberazione, in forma crescente dalle
unità ammobiliate ad uso turistico a due leoni, a tre leoni, a quattro
leoni.
3.
Di converso, e al fine di esporre
con chiarezza e trasparenza al cliente/turista le diverse opportunità di
ricettività, si conferma che gli alloggi in locazione turistica – ai sensi
dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come richiamata dalla
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, articolo 3 – sono strutture ricettive senza prestazione di
servizi; in tali strutture ricettive possono essere erogati esclusivamente le
seguenti prestazioni accessorie alla locazione:
·
fornitura di energia elettrica,
acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, il riscaldamento / climatizzazione;
·
manutenzione dell’alloggio, riparazione e
sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
·
pulizia dell’alloggio ad ogni
cambio dell’ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi
compresa quella del bagno, entrambi
esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite.
4.
La tabella che segue fornisce un
quadro sinottico delle diverse tipologie ricettive del Veneto e individua le
strutture ricettive che offrono servizi al turista, separandole dalle strutture
ricettive che non prestano alcun servizio al turista individuate dalla legge
regionale n. 45/2014.
giunta regionale – 9^ legislatura
ALLEGATOA alla Dgr n. 419 del 31 marzo 2015 pag. 7/7
Nessun commento:
Posta un commento