lunedì 6 febbraio 2017

La giurisdizione della Corte dei Conti


1. La giurisdizione

La Corte dei Conti ,ai sensi dell'art.103 della Costituzione ha la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, oltre a funzioni di controllo di legittimità sugli atti che non rientrano in questa trattazione.
La disciplina delle funzioni giurisdizionali e del relativo procedimento è dettata dal RD 12-7-1934 n.1214 e dal regolamento di procedura approvato con RD 13-8-1933 n.1038.
La Corte dei Conti ha sede in Roma ed esercita la giurisdizione attraverso quattro sezioni ordinarie, cinque speciali ,le sezioni riunite, e le sezioni regionali ove previste ad esempio in Sicilia ed in Sardegna.
La Legge 19/1994 all'art.1 istituisce sezioni giurisdizionali in tutte le regioni ,completando il decentramento di cui alla Legge 203/1991.
E' attribuita alle sezioni giurisdizionali regionali ,per espresso richiamo dell'art. 3 della Legge 658/1984, che la determina per la costituita sezione della regione Sardegna, la giurisdizione in materia :
di giudizi di conto e responsabilità contabile e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, province, comuni , degli altri enti locali e regionali ;
degli stessi giudizi di conto e di responsabilità riguardanti agenti contabili gli amministratori e funzionari impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede ed uffici nella regione;
di giudizi sui ricorsi ed istanze in materia di pensioni, quando il ricorrente abbia residenza anagrafica nella regione;
di giudizi interessanti la regione in materia contabile.
Alla data dell'insediamento delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse la II e la IV sezione ordinaria oltre le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra.
A partire dal 1-1-1995 i ricorsi ,in mancanza della costituzione delle relative sezioni regionali, sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
Dall'insediamento delle sezioni giurisdizionali regionali decorre il termine ordinatorio di venti giorni entro il quale sono trasmessi i fascicoli dei processi, per i quali non sia stata già fissata l'udienza di trattazione da parte della sezione giurisdizionale centrale .
L'atto è recettizio e produce gli effetti dal momento dell'eseguita comunicazione al ricorrente.
Questo ha tempo sei mesi per inviare al presidente della sezione regionale istanza per la prosecuzione del giudizio motivando il proprio interesse, ai sensi dell'art.6 della Legge 19/1994.

Il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l'estinzione del giudizio.

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