1.
La giurisdizione
La
Corte dei Conti ,ai sensi dell'art.103 della Costituzione ha la giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge,
oltre a funzioni di controllo di legittimità sugli atti che non rientrano in
questa trattazione.
La
disciplina delle funzioni giurisdizionali e del relativo procedimento è dettata
dal RD 12-7-1934 n.1214 e dal regolamento di procedura approvato con RD
13-8-1933 n.1038.
La
Corte dei Conti ha sede in Roma ed esercita la giurisdizione attraverso quattro
sezioni ordinarie, cinque speciali ,le sezioni riunite, e le sezioni regionali
ove previste ad esempio in Sicilia ed in Sardegna.
La
Legge 19/1994 all'art.1 istituisce sezioni giurisdizionali in tutte le regioni
,completando il decentramento di cui alla Legge 203/1991.
E'
attribuita alle sezioni giurisdizionali regionali ,per espresso richiamo
dell'art. 3 della Legge 658/1984, che la determina per la costituita sezione
della regione Sardegna, la giurisdizione in materia :
di
giudizi di conto e responsabilità contabile e i giudizi a istanza di parte in
materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti
contabili gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, province,
comuni , degli altri enti locali e regionali ;
degli
stessi giudizi di conto e di responsabilità riguardanti agenti contabili gli
amministratori e funzionari impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e
di enti pubblici aventi sede ed uffici nella regione;
di
giudizi sui ricorsi ed istanze in materia di pensioni, quando il ricorrente
abbia residenza anagrafica nella regione;
di
giudizi interessanti la regione in materia contabile.
Alla
data dell'insediamento delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse
la II e la IV sezione ordinaria oltre le cinque sezioni speciali per le
pensioni di guerra.
A
partire dal 1-1-1995 i ricorsi ,in mancanza della costituzione delle relative
sezioni regionali, sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del
Lazio.
Dall'insediamento
delle sezioni giurisdizionali regionali decorre il termine ordinatorio di venti
giorni entro il quale sono trasmessi i fascicoli dei processi, per i quali non
sia stata già fissata l'udienza di trattazione da parte della sezione
giurisdizionale centrale .
L'atto
è recettizio e produce gli effetti dal momento dell'eseguita comunicazione al
ricorrente.
Questo
ha tempo sei mesi per inviare al presidente della sezione regionale istanza per
la prosecuzione del giudizio motivando il proprio interesse, ai sensi
dell'art.6 della Legge 19/1994.
Il
termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l'estinzione del giudizio.
Nessun commento:
Posta un commento