Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11/D 30174 Zelarino
Venezia
tel. 041 2607135 fax 041 2607145
STRUTTURE RECETTIVE: REQUISITI
Premessa
Le strutture ricettive si distinguono in strutture
ricettive alberghiere e strutture ricettive extra alberghiere come indicato
nella Legge Regionale del Veneto n°33/2002.
Nei requisiti delle strutture ricettive
confluiscono norme inerenti l’igiene
degli alimenti, l’igiene e sicurezza
degli ambienti di lavoro e l’igiene dei locali adibiti all’accoglimento.
Si tenga conto di quanto
previsto nei Regolamenti Locali di Igiene Edilizia dei
Comuni.
ACCESSIBILITA’:
Le strutture
ricettive devono essere strutturate tenendo conto dei lavoratori disabili come
indicato nell’art 63 del D.L. n 81/2008 e dei requisiti di accessibilità degli
ospiti disabili secondo quanto previsto dal D. P. R. 24/07/ 1996, n 503 e il
Decreto Ministeriale LL.PP. 14/06/1989, n 236, nonché dei Regolamenti Locali di
igiene Edilizia dei Comuni. La valutazione
dell’accessibilità delle strutture ricettive è dei competenti Uffici
dell’Amministrazione Comunale.
AUTORIZZAZIONI
PRELIMINARI: Tutte le
strutture ricettive devono inoltre
rispettare quanto previsto in tema di autorizzazione allo scarico dei reflui,
di messa in sicurezza degli impianti idrico-sanitari ed elettrici, della
prevista comunicazione all’ARPAV di messa a terra degli impianti elettrici, di
certificazione relativa agli impianti di superamento di dislivelli (ascensori,
servo scala, piattaforma elevatrice) secondo quanto previsto dalla L 46/90,
dalle norme UNI CIG e più in generale dalla normativa di riferimento specifica. La
certificazione di agibilità rilasciata dall’Amministrazione Comunale legittima
l’immobile e assicura la certificazione degli impianti.
ANTINCENDIO: Tutte le
strutture ricettive devono rispettare le norme antincendio, predisporre locali sicuri, vie di fuga ed
uscite di sicurezza; nel caso la ricettività superi i 25 posti letto è
necessario il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
IGIENE DEL LAVORO: La normativa di riferimento per
quanto attiene gli ambienti di
lavoro e i servizi per i lavoratori sono, per ordine di importanza, il DL n
81/2008, le Linee guida ISPESL, la Circolare Regione Veneto n. 13/1997.
IGIENE EDILIZIA: La normativa di
riferimento per quanto attiene gli ambienti di vita (camere e soggiorno) sono il il Decreto Ministero
Sanità 05/07/1975, l’art 24 della LR 33/02 e i Regolamenti Edilizi Comunali.
IGIENE ALIMENTI: La normativa di riferimento per quanto attiene l’igiene degli alimenti sono il Reg CE
852/2004, il DPR 327/80, i Regolamenti Locali Comunali di Igiene degli
Alimenti.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI PARERE
AI FINI DEL NULLA OSTA IGIENICO PER LE STRUTTURE RICETTIVE.
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
La domanda
va inoltrata al SUAP del Comune competente
per territorio,
corredata della seguente documentazione:
1. certificato di agibilità;
2. certificato messa a terra
degli impianti elettrici con di copia di ricevuta dell’invio all’ARPAV;
3. Certificazione collaudo ascensore;
4. Abaco in planimetria con
indicazione della superficie e cubatura, del numero di letti richiesti per
ciascuna camera, suite, junior suite
e unità abitativa;
5. N. 5 copie della relazione
tecnico descrittiva della struttura ricettiva e sul personale impiegato;
6. N. 5 planimetrie, prospetti
e sezioni quotate del complesso in scala 1:100 in originale.
AFFITTACAMERE, ATTIVITÀ RICETTIVA IN ESERCIZI DI
RISTORAZIONE, ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENZE RURALI,
CASE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CASE RELIGIOSE DI
OSPITALITÀ, CENTRI SOGGIORNO STUDI:
La domanda
va inoltrata al SUAP del Comune competente
per territorio
corredata della seguente documentazione:
a) certificato di abitabilità;
b)
certificato messa a terra degli impianti elettrici con di copia di
ricevuta dell’invio all’ARPAV;
c) Certificazione collaudo ascensore;
d)
Abaco in planimetria con indicazione della superficie e cubatura, del
numero di letti richiesti per ciascuna camera, suite, junior suite e unità abitativa;
a)
N. 5 copie della relazione tecnico descrittiva della struttura ricettiva
e sul personale impiegato;
b)
N. 5 planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala
1:100, in originale.
UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO, STRUTTURE
RICETTIVE RESIDENCE:
COMPLESSI RICETTIVI ALL’APERTO
La domanda
va inoltrata al SUAP del Comune competente per territorio
corredata della seguente documentazione:
1. certificato di abitabilità;
2. copia ricevuta dell’invio
all’ARPAV del certificato di messa a terra degli impianti elettrici;
3. Certificazione collaudo ascensore;
4. Abaco in planimetria con
indicazione della superficie e cubatura, del numero di letti richiesti per
ciascuna camera, suite, junior suite
e unità abitativa;
5. N. 5 copie della relazione
tecnico descrittiva della struttura ricettiva e sul personale impiegato e della
la capacità ricettiva massima che s'intende conseguire.
6. N. 5 planimetrie, prospetti
e sezioni quotate del complesso in scala 1:100, in originale.
REQUISITI DEGLI AMBIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
1. Locale ricevimento e portineria: superficie di almeno mq 9 e rapporti
aero-illuminanti, naturale e diretti, di almeno 1/20 e 1/10, rispettivamente,
della superficie;
2. Locali
comuni: superficie conforme a quanto indicato negli
allegati C e D della
L.Reg. Veneto n. 33/2002;
rapporti aero illuminanti, naturali e diretti, di almeno 1/20 e 1/10
rispettivamente, della superficie;
Comunque, tutti gli
ambienti comuni in cui stazionano clienti e personale ,devono avere rapporti
aero illuminanti, naturali e diretti, di almeno 1/20 e 1/10 rispettivamente
della superficie. I rapporti aero illuminanti si intendono rispettati se almeno
il 50% dei foro finestra è a parete.
3. Locali obbligatori: nelle strutture ricettive devono essere previsti: almeno un bagno comune, almeno un locale accessorio/armadio per il deposito della
biancheria sporca e pulita, un locale accessorio per il deposito degli attrezzi
e prodotti per la pulizia.
4. Locali per addetti: i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro all’interno della struttura
recettiva, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi come
indicato nell’allegato IV, punto 1.13.3.1 del D.lg. 81/2008 e dell’art 2 della
C. R. Ven. n. 13/97.
-
Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso, convenientemente
arredati e aerati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo
spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò
adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni
prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro, come previsto dal
D. lg n. 81/2008 all. IV°. In questo caso lo spogliatoio non deve essere passante
per raggiungere i servizi igienici.
-
I locali destinati a spogliatoio devono avere una superficie sufficiente
(1,5 mq per addetto), essere difesi dalle intemperie, riscaldati, muniti di
sedili e armadietti individuali a doppio scomparto per gli indumenti. Per
permettere un funzionale utilizzo dell’ambiente , è opportuno che la larghezza
minima non sia
inferiore a m 1.50. La
superficie utile dello spogliatoio va calcolata al netto di altri locali
accessori ( doccia, antidoccia , wc, ecc.)
-
I locali spogliatoio devono comunicare con locale/zona doccia con
funzionale antidoccia.
-
I servizi igienici devono essere convenientemente aerati, distinti per
sesso e costituite da wc con anti wc con lavabo e porte apribili verso
l’esterno, avere una superficie di almeno mq 1.2 con lato minimo di m 1. In
presenza di un numero di addetti non superiore a 10 è ammesso l’utilizzo non
separato per sesso.
5. Passaggi: tutti i passaggi devono avere altezza non inferiore a mt. 2.00, la pavimentazione, i percorsi, le porte e
le scale comuni devono essere conformi a quanto indicato nel DM 236/89, in
particolare le porte di accesso con larghezza di almeno mt 0.80 e le altre
larghe almeno mt 0.75;
6. Le scale
comuni devono avere
larghezza minima di mt .1.20 e le scale di servizio
devono essere
conformi a quanto previsto dal D.lg. 81/2008 e dalla C.R. Ven.13/97 art 1.7. I
parapetti devono avere altezza non inferiore a mt. 1, la dimensione massima dei
vuoti deve impedire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, deve essere
resistente alle spinte orizzontali e inoltre non deve essere scalabile;
7. Altezze: Tutti gli ambienti di lavoro devono prevedere un’altezza utile interna conforme a quanto indicato nel D.lg.
81/2008, nella C. R. Ven. 13/97 e nei Regolamenti Edilizi Comunali.
Nel
centro storico di Venezia per i locali alti almeno mt. 4,30 sono ammessi i
soppalchi purché resti completamente aperto l’affaccio sul locale stesso, la
loro superficie non superi il 40% della superficie totale di tale locale,
determinino un’altezza minima dal pavimento del locale stesso non inferiore a
mt. 2,10; qualora l’altezza minima dal pavimento del soppalco al soffitto sia
inferiore a mt. 2,10 la superficie dello stesso non costituisce superficie
abitabile;
8. Locali seminterrati: i locali interrati e seminterrati possono avere
destinazione d’uso di tipo
accessorio (garage, ripostigli, spogliatoi, servizi igienici) e devono
rispettare le altezze e i rapporti aeroilluminanti previsti dalle rispettive
norme di riferimento.
Nel caso in cui i locali
interrati e seminterrati vengano utilizzati come locali abitabili devono
rispettare quanto previsto dal D.Lsg 81/2008 art 65, allegato IV punto
1.3.12 e quanto previsto dalla C.
R. Ven. n. 13/97, prevedendo altezze e rapporti aero-illuminanti conformi alla
destinazione d’uso di riferimento.
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motel;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico-alberghiere;
e) le residenze d'epoca alberghiere.
1. Gli ALBERGHI
sono strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che
forniscono
alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite,
junior suite e unità abitative. Le suite
sono camere composte da almeno due
vani distinti,
di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le
junior suite sono camere composte da
un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno
o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio
autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del
quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o
junior suite.
2. Sono MOTEL
gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza
delle autovetture o delle
imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento
carburanti.
3. Sono VILLAGGI-ALBERGO le strutture ricettive che, in un'unica area,
forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi
centralizzati.
4. Sono RESIDENZE
TURISTICO ALBERGHIERE le strutture ricettive aperte al
pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità
abitative. E’ consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura
nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in
termini di unità abitative.
5. Sono RESIDENZE
D'EPOCA alberghiere le strutture ricettive alberghiere ubicate
in complessi immobiliari di
particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o
di particolare livello artistico.
L'attività ricettiva può
essere svolta oltreché nella sede principale anche in DIPENDENZE. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili
diversi da quello ove è posta la
sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad
essa si acceda da un ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di
distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui
insiste la sede principale.
REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE
a) capacità ricettiva non
inferiore a sette camere, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità
abitative con esclusione delle dipendenze;
b) attrezzature e servizi di
cui agli allegati della L. R. 33/2002, C e D; l’allegato E indica le superfici
minime delle unità abitative, delle suite e delle junior suite.
c) Gli alberghi e i motel sono
classificati in base ai requisiti previsti nell’allegato C L.R.3 3/2002 e sono
contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e una stella;
d) I villaggi-albergo e le
residenze turistico-alberghiere sono classificati in base ai requisiti previsti
nell’allegato D della L.R. 33/02 e sono contrassegnate con quattro, tre e due
stelle.
e) In materia di superfici e cubature
minime delle camere di applica l’art 24 della LR 33/02 che prevede
l’applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio
1925, n. 1102, e successive modificazioni.
f) superficie
minima delle camere: è di
metri quadrati 8 per un posto letto e metri
quadrati 14 per due posti letto, il lato minimo
della camera è di mt. 2.
Le
suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente
accessorio.
Per le camere a
più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti
dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in
più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza
di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
La cubatura minima delle
stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come
definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 1995,
n. 97, per l'altezza minima fissata dai Regolamenti Edilizi o dai Regolamenti
d'Igiene Comunali.
g) L’altezza
minima interna utile delle camere d’albergo non può essere comunque
inferiore ai parametri
previsti dall’art 1 del decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, e
da quanto previsto dai Regolamenti Locali di Igiene.
h) Per le strutture
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito con
modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una riduzione
della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due
o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere
classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento
nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o
cinque stelle lusso.
i) I rapporti aero illuminanti delle camere devono rispettare 1/8 della
superficie, di cui almeno il 50% a parete, come indicato nel Decreto del
Ministero della sanità del 5 luglio 1975.
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive in esercizi di
ristorazione;
c) le attività ricettive a conduzione familiare -
bed & breakfast;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) le attività ricettive in residenze rurali;
g) le case per ferie;
h) gli ostelli per la gioventù;
i) le foresterie per turisti;
l) le case religiose di ospitalità;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini.
1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture che assicurano i servizi minimi ed in
possesso dei requisiti
previsti dall’allegato F parte prima, della L. R. n. 33/02 composte da non più
di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate
ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso
stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari, compresa
l’eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.
2. Le
attività ricettive in
esercizi di ristorazione
(locanda) sono
strutture che
forniscono i
servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall’allegato F parte
prima, della L. R. 33/02, composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso
indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di
ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
3. Le attività ricettive a conduzione
familiare - bed & breakfast sono strutture
ricettive gestite da
privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte
della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e
prima colazione ed i servizi minimi previsti dall’allegato F
parte seconda, L.R. 33/02.
4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono le case o gli
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati
in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, che forniscono i
servizi minimi previsti dall’allegato F parte terza, L.R. 33/02 senza la
prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.
5. Le strutture ricettive-residence sono complessi unitari costituiti da uno o più
immobili comprendenti
appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all’allegato F parte
quarta, L.R. 33/02, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.
6. Le
attività ricettive in residenze
rurali (country- house)
sono strutture
localizzate in ville
padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000
metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa che
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall’allegato
F parte quinta, L.R. 33/02, composte da camere con eventuale angolo cottura,
che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite
massimo di trenta coperti ed eventualmente di
attrezzature sportive e ricreative.
7. Le case
per ferie sono strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in
possesso dei requisiti previsti
all’allegato C, L.R. 33/02, attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi.
8. Gli ostelli
per la gioventù sono strutture ricettive, che forniscono i servizi minimi
ed in possesso dei
requisiti previsti all’allegato G, L.R. 33/02 attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento.
9. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite
a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati.
10. Le case religiose di
ospitalità sono strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in
possesso dei requisiti previsti all’allegato G, L.R. 33/02, caratterizzate
dalle finalità religiose dell'ente gestore.
11. I centri
soggiorno studi sono
strutture ricettive, gestite
da enti pubblici,
associazioni,
organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della
formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in
strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e
convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei
requisiti previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle.
12. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere
classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e
architettonico.
Le
strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle
prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.
Le altezze dei locali di
edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1,
costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio
1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione” possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono
essere inferiori a quelle esistenti.
L'attività
ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per
turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi".
La ricettività delle
strutture ricettive extralberghiere costituite da appartamenti è di norma
calcolata secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 e dai
Regolamenti Edilizi Comunali, pertanto per ogni abitante deve essere assicurata
una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq
10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie
minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. L'alloggio
monovano, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei
servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Nel calcolo è possibile, in
presenza dei requisiti minimi degli appartamenti (soggiorno mq 16 con angolo
cottura, bagno della camera completo) utilizzare gli stessi parametri di
recettività validi per le altre strutture extralberghiere.
La ricettività delle camere
viene calcolata utilizzando i parametri di superficie delle strutture
alberghiere, mentre per i centri soggiorno studi si prende in considerazione
anche la cubatura.
I rapporti aero
illuminanti, naturali e diretti, delle camere e dei locali soggiorno devono essere
di almeno 1/8 della superficie, mentre per tutti gli ambienti di lavoro i
rapporti aero-illuminanti, naturali e diretti, devono essere di almeno 1/20 e
1/10 rispettivamente della superficie, di cui almeno il 50% a parete.
STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO
Sono strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi.
1. I villaggi turistici sono strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed
attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti. I
villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate
per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.
2. I campeggi (camping) sono strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla
sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili
di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili,
quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper,
e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti
di propri mezzi mobili di pernottamento.
Le strutture ricettive
all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche
posseduti secondo le prescrizioni di cui agli allegati L, M, O P della L. R.
33/02.
La realizzazione delle
opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia.
Gli
allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan,
mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono
diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se
collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive
all'aperto regolarmente autorizzate,
non sono soggetti a permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività
(DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti
urbanistici o edilizi purché mantengano i meccanismi di rotazione in funzione e
non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli
allacciamenti alle reti tecnologiche. Gli accessori e le pertinenze devono
essere rimovibili in ogni momento.
AREE ATTREZZATE DI SOSTA TEMPORANEA
I comuni, per consentire
occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili
di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto possono
istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al
parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.
Le predette aree, devono essere dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei
rifiuti effettuata nel territorio comunale.
DEMANIO MARITTIMO A FINALITÀ TURISTICA E
STABILIMENTI BALNEARI
Il Piano Regionale di
utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa è
costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 L.R. 33/02 e
si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili.
Gli stabilimenti balneari sono strutture attrezzate per la balneazione
con ombrelloni, sedie sdraio e lettini. Gli stabilimenti balneari possono avere
attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne.
Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la
somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività
connesse alla balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione.
STRUTTURE AGRITURISTICHE
Le strutture agrituristiche
sono definite dalla Legge 20 febbraio 2006, n 96, e dalla Legge Regione Veneto
18 aprile 1997 n. 9 e dal Regolamento Regionale 12 settembre 1997 n 2.
Le attività agrituristiche
sono attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
attraverso l' utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e
complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.
Rientrano nell’attività di agriturismo, per
quanto di nostra competenza:
a) ospitalità, per soggiorno, in appositi locali
aziendali a ciò adibiti;
b)accoglimento
in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle
norme igienico - sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans;
c) somministrare pasti, bevande, spuntini;
d) vendere i prodotti della propria azienda;
e) trasformare prodotti derivati dall' azienda da
destinare ad uso agrituristico.
Immobili destinati all' agriturismo
1. Possono essere utilizzati
per attività agrituristiche i locali siti nell' aggregato abitativo, definito
ai sensi dell' articolo 2 Legge Regionale 5 marzo 1985, n. 24,nonché gli
edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la
conduzione dello stesso.
2. Possono altresì essere
utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria
abitazione dall' imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un
fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. L' utilizzazione
agrituristica non comporta cambio di destinazione d' uso degli edifici e dei
fondi rustici censiti come rurali.
Ai fini del superamento e
dell' eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture
agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui
al DM 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all' attività di ospitalità in
alloggi, tali disposizioni
si applicano qualora la
ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze. La valutazione dei
requisiti di accessibilità è di competenza dell’Amministrazione comunale
Norme igienico – sanitarie, relative alla sola recettività in
azienda
agrituristica
1.
I locali da adibire ad alloggio agrituristico devono osservare i
parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di
abitazione. I servizi igienici almeno uno ogni sei posti letto devono essere
completi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d'acqua a
getto.
2.
Per l'accoglimento in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti
di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, devono essere previsti per
ogni piazzola o unità di sosta,
almeno 60 mq, compreso in essi lo spazio per l'automobile. Per una presenza
fino a 15 persone, i servizi igienici devono essere costituiti da due
gabinetti, due docce, due lavabi, un lavello, un lavatoio, una fontanella, un
vuotatoio di facile accesso, preferibilmente situato all'esterno dei servizi
igienici e lontano dalle piazzole di sosta, una presa d'acqua con sufficiente
pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di
pernottamento. Per una presenza fino a trenta persone i servizi igienici devono
essere costituiti da almeno 3 gabinetti, 3 docce, 3 lavabi, 2 lavelli e 2
lavatoi, 1 fontanella, 1 vuotatoio di facile accesso preferibilmente situato
all'esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, 1 presa
d'acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi
igienici e dei mezzi di pernottamento. I lavabi devono essere dotati di almeno
una presa per rasoio. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una
colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; deve
essere inoltre assicurata l’illuminazione notturna. L’operatore agrituristico
non è tenuto a costruire servizi igienici appositamente per il campeggio
agrituristico qualora l'azienda agrituristica ne disponga di idonei rispondenti
al
requisiti di cui sopra e accessibili
dall'esterno.
3. I
lavoratori dipendenti ed equiparati delle aziende devono disporre, in
prossimità dei loro posti di lavoro
degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi come indicato
nell’allegato IV, punto 1.13.3.1 del D.lg. 81/2008 e dell’art 2 della C R Ven.
n. 13/97. Questi devono essere strutturalmente conformi, distinti per sesso e
dimensionati in base al numero degli addetti.
Gli spogliatoi
devono essere distinti per sesso, convenientemente arredati e aerati. Nelle
aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico
per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal
personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati
nell’ambito dell’orario di lavoro. In questo caso lo spogliatoio non deve
essere passanti per raggiungere i servizi igienici. I locali destinati a
spogliatoio devono avere una capacità sufficiente (1,5 mq per addetto), essere
difesi dalle intemperie, riscaldati, muniti di sedili e attrezzature a doppio
scomparto per chiudere a chiave gli indumenti. Per permettere un funzionale
utilizzo del servizio è opportuno che la larghezza minima non sia inferiore a m
1.60. I locali spogliatoio devono comunicare con locale/zona doccia con
funzionale antidoccia.
I servizi igienici devono
essere convenientemente aerati, distinti per sesso e costituite da wc con anti
wc con lavabo e porte apribili verso l’esterno, avere una superficie di almeno
mq 1.2 con lato minimo di m 1. In presenza di un numero di addetti non
superiore a 10 è ammesso l’utilizzo non separato per sesso.
Per immobili già esistenti
l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle
normative vigenti.
SUPERFICI
MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE, DELLE SUITE E DELLE
JUNIOR SUITE IN ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI-ALBERGO E
RESIDENZE
TURISTICO-ALBERGHIERE.
Vedasi ALLEGATO E L. R. 33/02
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE E RICETTIVE IN P.E. DI
RISTORAZIONE
Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 parte I
ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE - BED &
BREAKFAST.
Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 parte Parte II
UNITÀ
ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO
Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 Parte III
STRUTTURE
RICETTIVE-RESIDENCE
Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 Parte IV
RESIDENZE
RURALI
Vedasi ALLEGATO F L .R. 33/2002 Parte V
CASE PER
FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ E CASE RELIGIOSE DI
OSPITALITÀ:
Vedasi ALLEGATO G L .R. 33/2002
COMPLESSI
RICETTIVI ALL'APERTO:
Vedasi L.R. 33/02 Allegato L
REQUISITI
OBBLIGATORI PER I CAMPEGGI
Vedasi L.R. 33/02 Allegato M
REQUISITI
OBBLIGATORI PER I VILLAGGI TURISTICI
Vedasi L.R. 33/02 Allegato N
REQUISITI
OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI
CENTRO
VACANZE
Vedasi L.R. 33/02 Allegato O
REQUISITI
OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI
CAMPEGGI
DI TRANSITO.
Vedasi L.R. 33/02 Allegato P
REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
EXTRALBERGHIERE
SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE
Vedasi L.R. 33/02 Allegato R
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