1. LA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127
che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della
legge n. 241 del 1990.
La conferenza decisoria è sempre
indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del
procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri,
nulla osta comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse oppure
quando l’attività del privato è subordinata a atti di assenso all’esito di
procedimenti differenti (art. 14, comma 2).
La novità dei due modelli: la
conferenza semplificata e la conferenza simultanea
La conferenza semplificata (senza
riunione)
È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità “asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso ecc.
È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità “asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso ecc.
La conferenza simultanea (con la
riunione)
Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).
Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).
Si considera acquisito l’assenso
senza condizioni dell’amministrazione che non si sia espressa entro i termini.
Le istanze, la relativa
documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le
modalità previste dall’art. 47 del CAD. Quando non è disponibile una
piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad
un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata
e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica
certificata (PEC). Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere
utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell’avvenuta ricezione
(art. 14-bis, comma 1).
Le nuove disposizioni prevedono
la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a
una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria (art. 14-bis, comma
2, lettera a).
Rispetto alla disciplina
previgente, a venticinque anni dalla legge n. 241 del 1990, la conferenza
viene “dematerializzata”:
Tempi certi per la conclusione
della conferenza
Il termine perentorio per l’invio
delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza
semplificata, è stabilito dall’amministrazione procedente e non può essere
superiore a quarantacinque giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il
termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241
del 1990. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono
di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le norme di
legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, il termine di conclusione
della conferenza è di novanta giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera c).
L’indizione della conferenza
semplificata
La conferenza semplificata è
indetta entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio
oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il procedimento è ad
istanza di parte (art. 14-bis, comma 2).
L’amministrazione procedente
comunica alle altre amministrazione interessate:
a) l’oggetto della
determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione (art. 14-bis,
comma 2, lettera a);
b) il termine perentorio,
non superiore a 15 giorni, entro cui le amministrazioni interessate possono
richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati e
qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni.
c) il termine
perentorio per la conclusione della conferenza, che non può essere superiore a
quarantacinque giorni (o novanta nel caso siano coinvolte amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i
regolamenti, non stabiliscono un termine diverso) entro il quale le
amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni (art. 14-bis,
comma 2, lettera c). Il termine decorre dalla data di invio della
comunicazione;
d) la data eventuale della
riunione in modalità simultanea da tenersi nei dieci giorni successivi alla
scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge solo
quando è strettamente necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati
dalla legge (art. 14-bis, comma 2, lettera d).
Vengono eliminati così i
“tempi morti” di attesa (trenta giorni prima di indire la Conferenza), la
“corsa a ostacoli” per convocare le riunioni e le conferenze “che vanno
deserte”. Non ci saranno più riunioni, ma solo l’invio per via telematica
delle determinazioni.
Attenzione: la comunicazione di
indizione della conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori
di pubblici servizi interessati, cioè ai soggetti competenti a rendere le
determinazioni necessarie. Nel caso in cui vada acquisita l’autorizzazione
paesaggistica, la comunicazione va inviata sia all’amministrazione competente
(quando è diversa da quella procedente), sia al Soprintendente.
L’indizione della conferenza deve
essere anche comunicata, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990: a)
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti; b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel
procedimento; c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso
in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.
Questi soggetti possono
intervenire nel procedimento (ai sensi dell’art. 9 della medesima legge n. 241
del 1990).
Le amministrazioni coinvolte sono
tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato
dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della
Conferenza.
Le determinazioni devono essere
congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e
indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l’assenso.
Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l’assenso o per il
superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e
analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono
connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la
migliore tutela dell’interesse pubblico (art.14-bis, comma 3).
Esclusi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di
provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera ecc.), la
mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato
dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della
Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le
responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito. Si
considera acquisito l’assenso anche quando la determinazione è priva dei
requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).
Scaduto il termine indicato nella
comunicazione di indizione, l’amministrazione procedente conclude la conferenza
semplificata nei seguenti modi:
La determinazione motivata di
conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:
sono stati acquisiti
esclusivamente atti di assenso non condizionato;
sono stati acquisiti atti di
assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio-
assenso, nei seguenti casi: 1) l’amministrazione competente non ha
comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella
comunicazione di indizione; 2) ha reso una determinazione non congruamente
motivata o priva dei requisiti richiesti;
sono stati acquisiti atti di
assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell’amministrazione
procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono
essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza ( art.14-bis, comma 5).
Conclusione negativa e preavviso
di diniego
La determinazione motivata di
conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto del rigetto
della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati
acquisiti atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritiene
superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce
gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza prevista dall’art. 10-bis della legge n.241 del 1990. Se il
proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del
procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi
semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte
e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni
confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data
ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art.14-bis, comma 5).
I casi in cui si passa dalla
conferenza semplificata (senza riunione) alla conferenza simultanea (con la
riunione)
Quando sono stati acquisiti atti
di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono
modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la
riunione della conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata
nella comunicazione di indizione della conferenza.
Si ricorda che alla Conferenza
simultanea partecipa il rappresentante unico (vedi paragrafo 1.2)
rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14-bis, comma
6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata,
l’amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e
gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che
l’amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente
motivata) ai seguenti soggetti:
alla Presidenza del Consiglio,
Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta
un’amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte
solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia
coinvolta un’amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali
(nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili) ;
alle altre amministrazioni
coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante
unico).
I lavori della conferenza si
concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione.
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