Procedimento amministrativo. La revoca del provvedimento:
Con la Legge
11 novembre 2014, n. 164, (c.d. “Decreto Sblocca Italia”), il Legislatore ha
introdotto delle rilevanti novità nella disciplina del procedimento
amministrativo.
1. La revoca del provvedimento: il nuovo art.
21-quinquies.
L’art. 25, comma 1, lett. b-ter), del decreto legge
12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Decreto Sblocca Italia), convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164, reca due importanti novità
nella disciplina della revoca del provvedimento amministrativo, di cui all’art.
21-quinquies della L. n. 241/1990.
Le due annunciate novità ineriscono in particolare
ai presupposti per l’esercizio del potere di revoca.
Invero, la revocabilità del provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole era prima ammessa in questi tre casi:
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
nel caso di mutamento della situazione di fatto;
nel caso di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario.
Adesso, invece, la revoca è ammessa:
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
nel caso di
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al
momento dell'adozione del provvedimento;
di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici.
In altri termini, se è rimasto inalterato il potere
di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, è stato profondamente
modificata la disciplina della revoca per mutamento della situazione di fatto o
per la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Ciò produce delle immediate ricadute pure sulla
motivazione del provvedimento di revoca, posto che è proprio la suddetta
motivazione che consente al giudice amministrativo di monitorare la legittimità
dell’operato dell’Amministrazione. Merita al riguardo sottolineare che, secondo
la giurisprudenza, “in una gara d’appalto la stazione appaltante può disporre,
nell’esercizio del potere di autotutela, la revoca della procedura di gara, ma
è tenuta a darne adeguata motivazione mediante esplicitazione dell’interesse
pubblico, concreto e attuale, che giustifica il ritiro stesso. A tal fine,
l’amministrazione deve porre a raffronto l’interesse pubblico che sarebbe stato
perseguito attraverso la conclusione dell’originaria procedura e quello che si
pone come realizzabile con la nuova procedura” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez.
I-bis, 23 ottobre 2006, n. 10900, che ha nella specie ritenuto illegittima la
revoca della procedura di gara relativa ad un appalto di fornitura, disposta
dalla stazione appaltante a seguito di valutazioni di merito in ordine
all’opportunità di ricorrere a procedure diverse da quella a trattativa
privata, indicata nel bando, e giustificata con il mero riferimento ad
“osservazioni pervenute da altre imprese, riguardanti gli interventi che
avrebbero potuto essere effettuati anche da ditte diverse dal costruttore”:
secondo il Tar, infatti, tale richiamo, in assenza di ulteriori precisazioni,
non vale ad assolvere il predetto obbligo motivazionale). Conformemente, è stato
affermato che, “in caso di revoca di una gara d'appalto, occorre una puntuale
ed accurata motivazione sulla sopravvenuta diversa valutazione dell'interesse
pubblico che ne aveva consigliato l'indizione, in particolare ove sia
intervenuta la stipula del contratto di appalto” (Tar Calabria, Catanzaro, sez.
I, 25 agosto 2011, n. 1168).
Tanto premesso in linea generale, e prima di
verificare l’impatto che le novità normative sono destinate a sortire
sull’attuale assetto interpretativo, è opportuno analizzare i caratteri
generali dell’istituto contemplato dall’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990.
2. I caratteri generali del potere di revoca.
I caratteri peculiari dell’istituto della revoca
del provvedimento amministrativo sono sostanzialmente cinque:
la revoca prescinde dall’esistenza di vizi di
legittimità, potendo essere disposta in presenza dei tre presupposti
individuati nel paragrafo che precede, per come modificati dalla L. n. 16/2014.
Come si è già detto, ciò influisce sulla motivazione del provvedimento assunto
dalla p.a., che deve essere proiettata verso la valorizzazione del sopravvenuto
interesse pubblico ovvero del mutamento della situazione di fatto o della nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario;
oltre al rispetto dell’obbligo motivazionale,
l’adozione del provvedimento di revoca è soggetta al rispetto di tutte le
regole sul procedimento amministrativo: fra queste, e in considerazione della
forte incidenza che produce la revoca sulle posizioni giuridiche soggettive,
riveste grande importanza l’ottemperanza dell’obbligo di comunicazione
dell’avvio del relativo procedimento (cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, sez.
I, 18 maggio 2011, n. 435, secondo cui “il provvedimento di revoca
dell'aggiudicazione (e, a maggior ragione, quello di revoca dell’intera gara)
richiede l'avviso di avvio del procedimento, nel caso in cui risultanze della
procedura siano state approvate e la relazione fra le parti sia entrata già
nella fase paritetica dell'esecuzione delle prestazioni, senza che, in tal caso,
sia neppure applicabile il disposto dell’art. 21-octies l. n. 241/1990”);
la revoca produce effetti ex nunc, salvaguardando
quelli medio tempore prodotti dal provvedimento revocato;
l’adozione di questo atto di ritiro fa sorgere un
obbligo di indennizzo in capo alla p.a., che non esclude la possibilità di una
richiesta risarcitoria in caso di revoca illegittima: in ogni caso, la domanda
di indennizzo presuppone l'avvenuto riconoscimento (da parte del ricorrente)
della legittimità del provvedimento di revoca, dal quale scaturisce comunque
un'obbligazione indennitaria da atto lecito a carico dell'Amministrazione,
senza che a tal fine occorra la dimostrazione della sua colpevolezza (cfr. Tar
Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 agosto 2011, n. 1168; Tar Basilicata, Potenza,
sez. I, 14 gennaio 2011, n. 36). Infatti, l'indennizzo di cui all'art. 21
quinquies della legge n. 241 del 1990 delinea una fattispecie riconducibile al
modello dogmatico della responsabilità da atto lecito dannoso in cui l'atto di
revoca rileva di per sé, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa,
quale fattore cui conseguono risvolti patrimoniali a carico
dell'amministrazione in relazione agli eventuali pregiudizi che dovessero
verificarsi a carico degli amministrati (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 12
gennaio 2011 , n. 47);
sulle controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo da revoca, decide il giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva: questa regola sulla giurisdizione,
originariamente contenuta nell’art. 21-quinquies, comma 1, ultimo alinea, della
L. n. 241/1990, è adesso opportunamente contemplata nella disciplina del
processo amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. a), num. 4, del c.p.a.
In considerazione di tanto, è facile asserire che
gli elementi di diversità che caratterizzano la disciplina della
revoca da quella dell’annullamento d’ufficio sono sostanzialmente
tre:
in primo luogo, il diverso motivo che induce
l’amministrazione ad adottare l’atto di ritiro;
in secondo luogo, le conseguenze patrimoniali che
derivano dall’atto di ritiro: mentre l’atto revocato, essendo originariamente
legittimo, fa sorgere in capo alla P.A. l’obbligo di indennizzare il privato,
viceversa l’annullamento d’ufficio di un atto illegittimo fa sorgere in capo al
privato il diritto al risarcimento del danno;
in terzo luogo, il ruolo attribuito
all’“affidamento” vantato dal privato: nella disciplina dettata dall’art.
21-nonies, l’affidamento rappresenta un limite al potere di annullamento (Cons.
Stato, sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 564); viceversa, nella disciplina
contenuta nell’art. 21-quinquies l’affidamento costituisce il parametro di
valutazione dell’indennizzo da corrispondere a favore del privato (Tar Lazio,
Roma, sez. III, 10 gennaio 2007, n. 76).
3. I criteri per la quantificazione dell’indennizzo
in caso di revoca del provvedimento.
Posto che l’indennizzo è diretto a ristorare un
pregiudizio che il privato subisce a causa di un affidamento “tradito”, è
evidente che l’indennizzo stesso debba mutare al variare della consistenza
dell’affidamento in questione. La conoscibilità (o addirittura la conoscenza)
della contrarietà dell’atto all’interesse pubblico certamente ridimensiona
l’affidamento del privato e, quindi, giustifica la decurtazione dell’indennizzo.
Tuttavia, sul piano applicativo competerà alla P.A.
dimostrare che il privato conosceva (o poteva conoscere) la contrarietà
dell’atto all’interesse pubblico: è questo il profilo maggiormente problematico
della nuova disciplina, dato che il privato non può conoscere il vizio di
merito (tradizionalmente insindacabile sia da parte dei soggetti estranei
all’amministrazione, sia dal G.A.) che affligge l’atto revocato, non avendo
egli le capacità e le competenze per valutare la conformità all’interesse pubblico
della scelta amministrativa.
In merito all’argomento adesso trattato, in sede
interpretativa si è discusso sulla riconoscibilità in capo al privato, nel caso
di revoca di una gara che viola delle norme imperative, del diritto
ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
Sul punto, con sentenza Cons. Stato, sez. VI, 3
febbraio 2011, n. 780, il Consiglio di Stato ha offerto una risposta negativa,
fondando il proprio convincimento sui seguenti rilievi:
l’Amministrazione pubblica, quando abbia posto in
essere trattative per addivenire alla stipula di un contratto da concludere a
seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, può senz’altro recedere dalle
trattative senza incorrere in alcuna responsabilità, non potendosi in tal caso
ravvisare un “ragionevole affidamento”, giuridicamente tutelato, alla relativa
stipula;
secondo un principio generale, l’Amministrazione
deve sempre evitare di concludere un contratto contrastante con norme
imperative: in particolare essa deve interrompere la trattativa privata avviata
quando sia prescritta la gara ad evidenza pubblica; annullare gli atti della
gara ad evidenza pubblica, se il previsto contratto di per sé risulta in
contrasto con una norma imperativa. www.iusexplorer.it
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