Testamento biologico
Non esistendo ancora in Italia
una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un
cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti
sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche
perché il testatore scrive cosa pensa
in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti
eterogenei come donazione degli organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue
volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.
L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica
Italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e
l'Italia ha firmato (ma non ancora ratificato) nel 2001 la Convenzione sui diritti
umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 1997 che
stabilisce che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un
intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non
è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione».
Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo,
afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di
volontà dallo stesso.
È importante sottolineare che
nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il Presidente della
Repubblica a ratificare la Convenzione, tuttavia lo strumento di ratifica non è
ancora depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, non
essendo stati emanati i decreti legislativi previsti dalla legge per
l'adattamento dell'ordinamento italiano ai principi e alle norme della Costituzione.
Per questo motivo l'Italia non fa parte della Convenzione di Oviedo.
Per la prima volta in Italia, il
5 novembre 2008,
il Tribunale di Modena emette
un decreto di nomina di amministratore di sostegno in
favore di un soggetto qualora questo, in un futuro, sia incapace di intendere e
di volere. L'amministratore di sostegno avrà il compito di esprimere i consensi
necessari ai trattamenti medici. Così facendo si è data la possibilità di avere
gli stessi effetti giuridici di un testamento biologico seppur in assenza di
una normativa specifica Il
giudice scrisse che non era necessaria una normativa sul testamento biologico,
anche se i successivi sviluppi del caso di Eluana Englaro dimostrarono il
contrario.
L'argomento, "eticamente
sensibile", è oggetto di posizioni differenti fra correnti di pensiero di
tipo laico, radicale comprese
discussioni di ispirazione cristiana sull'eutanasia e
di forte difesa della vita.
Per quanto riguarda l'eutanasia
il Comitato Nazionale di Bioetica si
è espresso nel dicembre 2003 con un documento, di 19 pagine, contenente
un'analisi delle problematiche connesse e terminante con una serie di
raccomandazioni, il cui rispetto garantisce la legittimità delle dichiarazioni
anticipate. Nel documento si afferma che le dichiarazioni anticipate non
possono contenere indicazioni «in contraddizione col diritto positivo, le
regole di pratica medica, la deontologia [...] il medico non può essere
costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza» e che
«il diritto che si vuol riconoscere al paziente di orientare i trattamenti a
cui potrebbe essere sottoposto, ove divenuto incapace di intendere e di volere,
non è un diritto all'eutanasia, né un diritto soggettivo a morire che il
paziente possa far valere nel rapporto col medico [...] ma esclusivamente il
diritto di richiedere ai medici la sospensione o la non attivazione di pratiche
terapeutiche anche nei casi più estremi e tragici di sostegno vitale, pratiche
che il paziente avrebbe il pieno diritto morale e giuridico di rifiutare, ove
capace».
Il documento del Comitato
Nazionale di Bioetica afferma inoltre che i medici dovranno non solo tenere in
considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato
dall'interessato, ma anche documentare per iscritto nella cartella
clinica le sue azioni rispetto alle dichiarazioni anticipate, sia che
vengano attuate o disattese.
Di tanto in tanto alcuni casi di
morte per termine o rifiuto del trattamento medico (come quelli di Luca
Coscioni e Eluana
Englaro) pongono all'attenzione della politica e dell'opinione pubblica la
necessità di legiferare in maniera chiara sull'argomento.
In attesa di una legge che regoli
la materia è in atto, in molti comuni italiani, la raccolta della dichiarazione
anticipata di trattamento dei cittadini residenti nel territorio interessato. Per
i promotori di queste iniziative questi atti non eludono e non anticipano le
iniziative legislative, ma sono l'azione necessaria perché, in caso di bisogno,
non sia necessario ricostruire, a posteriori, le volontà dell'interessato, come
è successo nel caso di Eluana
Englaro. Wikipedia
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