Assegno divorzile. Presupposto
Il presupposto giuridico per il riconoscimento
dell’assegno divorzile non è il pregresso tenore di vita matrimoniale, bensì la
“non” indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente. Per “indipendenza
economica” deve intendersi la capacità per una determinare persona adulta e
sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al
proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le
spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali). Un parametro
(non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli
introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un
individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è
di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili). Ulteriore parametro,
per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza, può anche essere il
reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita.
Il Tribunale di Milano sez. IX Civile, con ordinanza 22 maggio
2017, consegna una prima interpretazione del nuovissimo criterio
dell’autosufficienza del coniuge richiedente l’assegno nel divorzio, dopo in revirement della
Cassazione.
Fatto
I Coniugi, lui giornalista e lei imprenditrice, si erano
separati consensualmente senza previsione di mantenimento per la moglie ma il
marito le aveva ceduto a titolo gratuito, la sua quota di proprietà della
casa familiare. I figli, uno maggiorenne e autosufficiente, l’altro maggiorenne
ma non autosufficiente e convivente con la mamma, per il quale il padre versava
il mantenimento.
Il reddito netto mensile del marito risultava di euro 2.950,
detratto il canone locativo, e quello della moglie di circa euro 1.700 mensili.
Pu in presenza di una differenza reddituale, la donna era ben
inserita nel mercato del lavoro in un settore non in crisi, essendo
proprietaria del 98 % delle quote della società.
Il
provvedimento presidenziale
La valutazione del Tribunale milanese circa l’attribuzione in
via provvisoria e urgente dell’assegno divorzile in favore della moglie si basa
su alcuni parametri.
In primo luogo, si richiamano due precedenti provvedimenti. Il
primo della Corte di Appello milanese, secondo cui l’assegno divorzile non è
finalizzato a colmare eventuali sperequazioni trai redditi degli ex coniugi, ma
deve garantire al coniuge meno abbiente di potere continuare a godere, ove
possibile, di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di
convivenza coniugale (Corte App. Milano, sez. famiglia, decreto 10
gennaio 2013).
Il secondo, del Tribunale di Firenze, in cui si afferma che
l’assegno divorzile non può essere riconosciuto per il solo divario
reddituale tra i coniugi, altrimenti si realizzerebbe un’alterazione della sua
funzione che eccede il limite della ragionevolezza (Trib. Firenze, ordinanza 22
maggio 2013).
La realtà è che prima della ormai famosa sentenza della Cassazione
n. 11504/2017, che ha rivoluzionato
l’interpretazione dell’art. 5 della legge
sul divorzio, la giurisprudenza dominante
considerava il divario reddituale come presupposto per l’attribuzione
dell’assegno divorzile.
Si rammenta la Cass. Civ. n. 26491/2013, secondo cui, ai fini
della concessione dell’assegno, ciò che rileva non è lo stato di bisogno
dell’avente diritto, che può anche essere autosufficiente, ma l’inadeguatezza
dei mezzi economici, anche rapportati al tenore di vita goduto durante il
matrimonio, ed il “gap reddituale”.
Rilevante è il deterioramento, in dipendenza del divorzio,
delle condizioni economiche del coniuge che, in linea di massima, devono essere
ripristinate, in modo da ristabilire tendenzialmente l’equilibrio (Cass. Civ.
n. 21604/2013).
Sulla base dei nuovi principi di diritto sanciti dalla sentenza 10
maggio 2017, n. 11504, il giudice del divorzio, nel
rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve
verificare, circa l'an debeatur, se la domanda di assegno sia fondata in
base alla mancanza di mezzi adeguati o, comunque, all’impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive.
Nel compiere questa verifica, deve informarsi al principio
dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali
"persone singole" e quindi con esclusivo riferimento
all’indipendenza o autosufficienza economica .
Il presupposto per riconoscere l’assegno di divorzio non si basa
più sul confronto con il pregresso tenore di vita, ma sull’criterio
dell’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, che può essere
desunta dai alcuni indici quali: il possesso di redditi di qualsiasi
specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto
di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza
dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro
personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del
lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di
abitazione.
spese dello Stato (soglia che,
ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1.000 mensili)”.
Un ulteriore parametro, per adattare in concreto il concetto di
indipendenza, può essere il reddito medio percepito nella zona in cui il
richiedente vive ed abita.
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