interpello alla Direzione Regionale competente dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'art. 11 della Legge 212/2000.
Regole procedurali per le istanze di interpello presentate
ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante Statuto
dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA in
base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel
seguito del presente provvedimento DISPONE: 1. Definizioni 1.1. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente
provvedimento valgono le seguenti definizioni: a) per “tributi erariali” si
intendono quelli gestiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 62
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) per “Amministrazioni
centrali dello Stato” ed “enti pubblici a rilevanza nazionale” si intendono
anche le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite
di procura del legale rappresentante dell’amministrazione e dell’ente; c) per
“modalità di presentazione consentite” si intende la consegna a mano, la
spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la
presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica
certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete
dall’Agenzia delle Entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate
dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per
“modalità di presentazione consentite” si intende altresì, per i soggetti non
residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato,
la presentazione alla casella di posta elettronica ordinaria individuata
nell’Allegato A; d) per “istanza sottoscritta” si intende l’istanza
sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è
trasmesso via posta elettronica certificata o, ove consentito, posta
elettronica ordinaria, con firma digitale o con le modalità di cui all’articolo
38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Nei casi in cui il documento è trasmesso attraverso l’impiego di un
servizio telematico erogato in rete, l’istanza si intende sottoscritta in virtù
delle modalità di accesso previste dall’articolo 64, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) per invito, richiesta o risposta
“notificato” o “comunicato” si intende quello eseguito ai sensi dell’articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ovvero mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero telematicamente, attraverso la posta elettronica
certificata, ovvero attraverso il servizio telematico di cui alla precedente
lettera c), ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un
domiciliatario nel territorio dello Stato, alla casella di posta elettronica
ordinaria indicata nell’istanza; g) per “ricezione” o “ricevimento” di dati o
documenti comunicati dal contribuente o dall’amministrazione si intende la data
di consegna, la data risultante dall’avviso di ricevimento rilasciato dal
sistema postale o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di
posta elettronica certificata, ovvero dalla ricevuta emessa dal servizio
telematico di cui alla precedente lettera c) o dalla casella di posta
elettronica ordinaria indicata nell’Allegato A; h) per “soggetti non residenti”
si intendono i soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 2, e
all’articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; i) per “soggetti di più rilevante dimensione” si
intendono quelli di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge del 29
novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni. 2. Uffici competenti 2.1. Le
istanze di interpello riguardanti i tributi erariali sono presentate alla
Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto
istante; le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli
atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi
speciali catastali nonché le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lettera a)
della legge 27 luglio 2000, n. 212 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie
di natura catastale sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito
opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di
interpello. 2.2. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a
rilevanza nazionale, i soggetti non residenti, indipendentemente dalla nomina
di un rappresentante fiscale in Italia o dalla circostanza che i medesimi
soggetti assolvano gli obblighi o esercitino i diritti in materia di imposta
sul valore aggiunto direttamente ai sensi dell’articolo 35 ter, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed i soggetti
di più rilevante dimensione presentano le istanze: - alla Direzione Centrale
Normativa con riferimento a quelle riguardanti i tributi erariali; - alla
Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare con
riferimento a quelle concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli
atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi
speciali catastali nonché le istanze di cui all’art. 11, comma 1, lettera a)
della legge 27 luglio 2000, n. 212 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie
di natura catastale. 2.3. In via transitoria fino al 31 dicembre 2017, le
istanze di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente sono presentate
direttamente alla Direzione centrale Normativa. 2.3. Le istanze delle stabili
organizzazioni italiane di soggetti non residenti sono presentate alla
Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale della stabile
organizzazione. 2.4. Se l'istanza d'interpello viene presentata ad ufficio
diverso da quello competente ovvero ad un indirizzo di posta elettronica
certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all’ufficio competente
individuato nell’Allegato A, essa è trasmessa tempestivamente all'ufficio
competente o all’indirizzo di posta elettronica corretto. In tal caso, il
termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza
da parte dell'ufficio competente o dalla consegna dell’istanza all’indirizzo di
posta elettronica corretto. Della data di ricezione dell’istanza da parte
dell’ufficio competente è data notizia al contribuente. 2.5. Nel caso di
presentazione attraverso il servizio telematico di cui al punto 1.1 lettera c)
ovvero agli indirizzi di posta elettronica indicati nell’Allegato A, le istanze
di interpello si intendono comunque presentate alle strutture dell’Agenzia
competenti in base a quanto previsto nei punti 2.1., 2.2 e 2.3. 2.6. Le
Direzioni Regionali inoltrano comunque alla Direzione Centrale competente le
istanze per le quali ritengono che la risposta sia soggetta a pubblicazione ai
sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente; 2.7. Le Direzioni Regionali possono
comunque inoltrare alla Direzione Centrale competente le istanze ricevute nei
casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione. 2.8. Per le istanze
trasmesse dalle Direzioni regionali ai sensi dei precedenti punti 2.6 e 2.7, le
Direzioni Centrali competenti forniscono direttamente la risposta al
contribuente e, ove sussistono i presupposti, provvedono alla pubblicazione
della medesima in forma di risoluzione o circolare. La trasmissione di
un’istanza alla Direzione Centrale effettuata ai sensi dei punti 2.6. e 2.7 non
ha effetto sul decorso dei termini per la risposta al contribuente. 3. Modalità
di presentazione delle istanze di interpello 3.1 L'istanza di interpello,
redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal
contribuente agli uffici competenti con le modalità di presentazione
consentite. 4. Istruttoria 4.1. Nei casi indicati dall’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, l’invito a regolarizzare è
notificato o comunicato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o
ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Nei casi in cui
nell’istanza non siano indicati i recapiti del contribuente, l’invito a
regolarizzare è notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai
registri ufficiali di posta elettronica certificata o dall’anagrafe tributaria.
4.2. Il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal
ricevimento dell’invito con le stesse modalità consentite per la presentazione
dell’istanza di interpello. I termini per la risposta di cui all’articolo 11,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati carenti da parte
dell’ufficio richiedente. Se la regolarizzazione non viene effettuata entro il
predetto termine di 30 giorni, l’istanza è dichiarata inammissibile ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156. 4.3. Nei casi in cui l’ufficio notifica o comunica una richiesta di
documentazione integrativa, l’istante è tenuto a trasmettere all’ufficio
richiedente con le modalità di presentazione consentite tutti i documenti
richiesti, preferibilmente su supporto informatico, o, in alternativa, a esplicitare
i motivi della mancata esibizione. 4.4. L’ufficio procedente prende atto della
rinuncia all’interpello ed effettua la relativa notificazione o comunicazione
senza indugio quando la documentazione richiesta non è trasmessa entro un anno
dalla data della relativa richiesta. 4.5. In pendenza dei termini di
istruttoria dell’interpello, resta ferma la possibilità per i contribuenti di
presentare con le modalità consentite la rinuncia espressa all’interpello
all’ufficio competente. 5. Risposta alle istanze di interpello 5.1. La
risposta, scritta e motivata, è notificata o comunicata all’istante entro i
termini previsti dall’articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La risposta si intende notificata
o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente. 6.
Monitoraggio delle risposte 6.1 Le Direzioni Centrali competenti garantiscono
l’uniformità di applicazione delle disposizioni anche attraverso il
monitoraggio delle risposte fornite dalle Direzioni Regionali, da effettuarsi
secondo quanto previsto dalle direttive interne. 7. Uso della posta elettronica
certificata e dei servizi telematici 7.1 Le notificazioni e le comunicazioni
dirette ai contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, nonché ai contribuenti che, pur non essendo obbligati,
forniscono nell’istanza un indirizzo di detta posta elettronica certificata,
sono preferibilmente effettuate attraverso tale canale. 7.2. A decorrere dalla
data di piena operatività della procedura, sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate sarà pubblicata la comunicazione relativa alla possibilità di
presentare le istanze di interpello utilizzando il servizio telematico di cui
al punto 1.1. lettera c). Motivazioni Il Titolo I del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156 ha operato una generale revisione della disciplina degli
interpelli, in attuazione dell’articolo 6, comma 6, della legge delega 23/2014.
L’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo 156 demanda infatti ad
appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzia fiscali la definizione delle
regole concernenti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze,
l’individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di
quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle
medesime risposte e ogni altra eventuale regola concernente la procedura. Il
presente provvedimento fornisce dunque indicazioni operative che, in coerenza
anche con i più recenti orientamenti in merito all’uso dei canali di
comunicazione telematica da parte delle Pubblica Amministrazione, consentano,
per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, l’agevole esercizio del
diritto di interpello disciplinato dal novellato articolo 11 dello Statuto dei
diritti del contribuente e dagli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156.
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