Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 15 ter
ART. 15-ter (*)
1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato
secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il
rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite
al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile
e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata
dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel
corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di
cui al comma 1.
3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una
dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione
da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di
revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto
consuntivo della Camera.
4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle
prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori,
secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a
favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente
all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze
dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi
del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse
di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la
documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal
ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla
relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non
provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto
all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza
di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza,
su proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresì l’obbligo di restituire le
somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo
modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza.
8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del
presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento
di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.
(*) Articolo approvato il 25 settembre 2012. Per l’entrata in vigore si veda l’art.
153-quater.
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