Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 16
CAPO IV
DELLE GIUNTE
ART. 16 (*)
1. La Giunta per il Regolamento della Camera è composta di dieci deputati
nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa è
presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della
stessa Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata
rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità
tra i vari Gruppi.
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i
pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la
soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel
comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.
3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al
Regolamento che l’esperienza dimostri necessarie.
3-bis. La proposta della Giunta è discussa secondo le norme del capo VIII. Nel
corso della discussione ciascun deputato può presentare una proposta
contenente principî e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al
termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di
dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un
deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente
concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a
quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.
E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli
principî e criteri direttivi.
3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principî e criteri direttivi siano state
respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento
delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la
Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principî e i criteri direttivi
approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti
deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea
sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del
testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principî e criteri direttivi
approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.
4. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la
Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata
approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalità, le
proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che più si
avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un
deputato per Gruppo. Non è ammessa la votazione per parti separate.
4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere
presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51, prima dell'inizio della
discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede
con votazione nominale allorché sia necessario constatare la maggioranza di cui
all'articolo 64 della Costituzione.
5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
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