CAPO III
DEI GRUPPI PARLAMENTARI
ART. 14
01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione
avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi
parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera,
secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate
a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della
loro attività. (*)
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti
deputati.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno
di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che
abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie
liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e
una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario
generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o
non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della
Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che
ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate
componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero
non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui
esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati,
risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche
congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi
uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può
essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a
minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali
siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano
espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. (**)
(*) Comma aggiunto il 25 settembre 2012 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2012.
Vedi il testo a fronte delle modifiche.
(**) Comma aggiunto il 24 settembre 1997 e modificato il 4 novembre 1997. Vedi
il testo a fronte delle diverse modifiche.
ART. 15 (*)
1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indìce le
convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun
Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più
vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il
deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di
assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo
attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni
successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al
Presidente della Camera.
2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno
statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque
giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell’assemblea del Gruppo l’organo
competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e
indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del
Gruppo.
2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per
la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalità di cui al
comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.
2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi
all’organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per
il personale.
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la
disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall’Ufficio di
Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la
consistenza numerica dei Gruppi stessi. E’ altresì assicurato annualmente a
ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera,
unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse
quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza. Il
contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun
Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati
avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso
costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle
esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli
scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e
comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli
organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti
economici.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 25 settembre 2012. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche. Per l’entrata in vigore delle modifiche approvate all’articolo 15
si veda l’art. 153-quater.
ART. 15-bis (*)
1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità
di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti
politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti
rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri
organi della Camera.
2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro
competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle
componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti
politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in
violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto
politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il
Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i
rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero
sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.
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