Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 16 bis
ART. 16-bis (*)
1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal
Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della
maggioranza e delle opposizioni.
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di
sei mesi ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste
esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i
termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta
formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato
partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le
Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima
parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità,
chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto
non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La
richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la
programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al
progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al
calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame,
il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti
dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e
allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del
Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e
delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano
adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del
Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il
progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano,
rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del
testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a
conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al
Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni
volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti
materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma
dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare
congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997 e modificato il 20 luglio 1999. Vedi il
testo a fronte delle diverse modifiche.
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