Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 17
ART. 17 (*)
1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente
non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all’Assemblea, non
oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui
titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e
di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida,
annullamento o decadenza.
2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre
segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno
che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla
Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. (**) Nel
procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni
fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il
principio della pubblicità.
3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina,
né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera
non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i
deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la
presidenza di un organo parlamentare.
4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene
ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo
stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare
la Giunta.
(*) Articolo modificato il 6 ottobre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche.
(**) Regolamento approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998. Il Regolamento è entrato in vigore
nel giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l’elezione della
Camera dei deputati della XIV legislatura.
ART. 17-bis (*)
1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei
poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici,
l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo
che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con
ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se
l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della
Giunta.
2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a
votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla
volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.
3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale
non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni
suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue
immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.
4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la
Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.
(*) Articolo approvato il 6 ottobre 1998.
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